lunedì 13 settembre 2010

IL PIS, LO ABBIAMO NELLA NOSTRA ZONA ?

Dalla L.R 60/2008

Art. 26
Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 40/2005
1. L’articolo 21 della l.r. 40/2005 è sostituito dal
seguente:
“Art. 21
Piani integrati di salute
1. Il piano integrato di salute, di seguito denominato
PIS, è lo strumento di programmazione integrata delle
politiche sanitarie e sociali a livello di zona-distretto.
2. È compito del PIS:
a) definire il profilo epidemiologico delle comunità
locali, con particolare attenzione alle condizioni dei
gruppi di popolazione che, per caratteristiche socio-economiche,
etnico-culturali, residenziali, sono a maggiore
rischio in termini di:
1) stili di vita, con particolare riferimento a quelli
connessi alle patologie croniche;
2) difficoltà di carattere culturale e organizzativo
nell’accesso ai servizi, con particolare riferimento ai
servizi di prevenzione individuale e collettiva e alla
medicina generale;
3) barriere strutturali all’accesso ai servizi e alla continuità
delle cure assistenziali (viabilità, percorsi, accessi
per portatori di handicap, orari inadeguati per specifiche
categorie di utenza);
b) definire gli obiettivi di salute e benessere ed i relativi
standard quantitativi e qualitativi zonali in linea con
gli indirizzi regionali, tenendo conto del profilo di salute
e dei bisogni sanitari e sociali delle comunità locali, ed in
particolare: attivare progetti coerenti con la sanità d’iniziativa
(es. promuovere interventi rivolti ad aumentare
la capacità delle persone a gestire con maggiore competenza
e correttezza la propria salute); individuare effi caci
zone di contrasto nei confronti delle diseguaglianze nella
salute e nell’assistenza sanitaria; adottare strategie per
rendere più facili i progetti individuali di cambiamento
degli stili di vita;
c) individuare le azioni attuative;
d) individuare le risorse messe a disposizione dai
comuni, comprese quelle destinate al finanziamento dei
livelli di assistenza aggiuntivi, e quelle provenienti dal
fondo sanitario regionale;
e) definire la rete dei servizi e degli interventi attivati
sul territorio con indicazione delle capacità di intervento
in termini sia di strutture che di servizi;
f) definire il fabbisogno di strutture residenziali e
semiresidenziali, in coerenza con la programmazione
regionale;
g) attivare gli strumenti di valutazione per misurare
gli obiettivi specifi ci di zona.
3. Il PIS comprende programmi e progetti operativi; i
programmi individuano gli obiettivi e le risorse complessivamente
disponibili per la loro realizzazione secondo
gli indirizzi contenuti negli obiettivi di salute condivisi
a livello regionale e specifi ci di zona; i progetti operativi
individuano le azioni necessarie a conseguire i singoli
obiettivi previsti dai programmi di riferimento.
4. Ai fini del coordinamento delle politiche sociosanitarie
con le altre politiche locali in grado di incidere
sullo stato di salute della popolazione e dell’integrazione
fra i diversi strumenti di programmazione locale, il procedimento
di formazione del PIS prevede:
a) il raccordo con le competenti strutture organizzative
delle amministrazioni comunali interessate;
b) la consultazione con le associazioni di volontariato
e tutela, le cooperative sociali e le altre associazioni del
terzo settore.
5. Il PIS è approvato dall’assemblea dei soci della
società della salute e, laddove non costituita, dalla conferenza
zonale dei sindaci; in quest’ultimo caso l’avvio
del processo di realizzazione del PIS è determinato da
un atto deliberativo della conferenza zonale dei sindaci,
previo parere dei consigli comunali da esprimere entro
trenta giorni dal loro ricevimento; che sancisce l’accordo
in merito con l’azienda unità sanitaria locale; l’accordo
ha ad oggetto, in particolare, le risorse rese disponibili
dagli enti locali e dalle aziende sanitarie; quest’ultime
quantificano tali risorse con riferimento al documento
economico di cui all’articolo 120, comma 2.
6. Il PIS ha durata analoga al ciclo di programmazione
sociale e sanitaria integrata regionale e si attua
attraverso programmi operativi annuali che ne possono
costituire aggiornamento.
7. La Giunta regionale elabora apposite linee guida
per la predisposizione del PIS.”.
Art. 27
Modifiche all’articolo 22 della l.r. 40/2005
1. Il comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 40/2005 è
sostituito dal seguente:
“1. Il piano attuativo locale è lo strumento di programmazione
con il quale, nei limiti delle risorse disponibili,
nell’ambito delle disposizioni del piano sanitario
e sociale integrato regionale, del piano di area vasta e
degli indirizzi impartiti dalle conferenze aziendali dei
sindaci, le aziende unità sanitarie locali programmano le
attività da svolgere recependo, per le attività sanitarie e
socio-sanitarie territoriali, i PIS di zona-distretto; il piano
attuativo locale ha durata quinquennale e può prevedere
aggiornamenti.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 40/2005 è
sostituito dal seguente:
“2. Le conferenze aziendali dei sindaci, previo parere
dei consigli comunali, formulano indirizzi per le aziende
unità sanitarie locali per l’elaborazione del piano attuativo
locale; le società della salute, o le conferenze zonali
dei sindaci, contribuiscono altresì alla formulazione del
piano attuativo locale, per le attività sanitarie e sociosanitarie,
attraverso i PIS di cui all’articolo 21.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 40/2005 le
parole: “conferenza dei sindaci” sono sostituite dalle
seguenti: “conferenza aziendale dei sindaci”.
4. Al comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 40/2005 le
parole: “programmazione sanitaria regionale” sono sostituite
dalle seguenti: “programmazione sanitaria e sociale
integrata regionale”.
5. Al comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 40/2005 le
parole: “conferenza dei sindaci”, ricorrenti due volte nel
testo del comma, sono sostituite in entrambi i casi dalle
seguenti: “conferenza aziendale dei sindaci”.
6. Al comma 6 dell’articolo 22 della l.r. 40/2005 le
parole: “conferenza dei sindaci”, ricorrenti tre volte nel
testo del comma, sono sostituite in tutti e tre i casi dalle
seguenti: “conferenza aziendale dei sindaci”.
7. Al comma 6 dell’articolo 22 della l.r. 40/2005 le
parole: “programmazione sanitaria regionale” sono sostituite
dalle seguenti: “programmazione sanitaria e sociale
integrata regionale”.

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