LEGGE REGIONALE 10 novembre 2008, n. 60
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.
40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).
Art. 15
Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 40/2005
1. L’articolo 12 della l.r. 40/2005 è sostituito dal
seguente:
“Art. 12
Le conferenze dei sindaci
1. La conferenza aziendale dei sindaci è composta
da tutti i sindaci dei comuni ricompresi nell’ambito
territoriale dell’azienda unità sanitaria locale. La conferenza
aziendale dei sindaci è presieduta da un presidente
scelto fra i presidenti delle società della salute o fra i
presidenti delle conferenze zonali di cui al comma 5. Il
funzionamento della conferenza aziendale dei sindaci è
disciplinato da un apposito regolamento adottato dalla
conferenza stessa.
2. La conferenza aziendale dei sindaci esercita le
funzioni di indirizzo, verifica e valutazione di cui all’articolo
3, comma 14 del decreto delegato.
3. In particolare la conferenza aziendale dei sindaci:
a) emana gli indirizzi per l’elaborazione del piano
attuativo locale di cui all’articolo 22;
b) approva il piano attuativo locale;
c) esprime le proprie valutazioni in merito alla nomina
del direttore generale ai sensi dell’articolo 37, comma 2,
lettera a);
d) esamina gli atti di bilancio dell’azienda unità sanitarialocale;
e) propone al Presidente della Giunta regionale la
revoca del direttore generale ai sensi dell’articolo 39,
comma 8.
4. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere,
all’interno della conferenza aziendale dei sindaci, la
costituzione della rappresentanza di cui all’articolo 3,
comma 14 del decreto delegato che prende il nome di
esecutivo, del quale fanno parte di diritto i presidenti
delle società della salute costituite nell’ambito territoriale
dell’azienda unità sanitaria locale.
5. Nelle zone prive di società della salute, per l’esercizio
delle funzioni di cui all’articolo 21, sono costituite
le conferenze zonali dei sindaci, composte da tutti i sindaci
dei comuni ricompresi nell’ambito territoriale della
zona-distretto; il funzionamento delle conferenze zonali
dei sindaci è disciplinato da un apposito regolamento,
adottato dalla conferenza zonale stessa; il regolamento
può prevedere la possibilità di delega da parte del sindaco
a favore dell’assessore competente.
6. Alla conferenza zonale dei sindaci partecipano i
presidenti delle province per le finalità di cui all’articolo
13 della l.r. 41/2005.
7. Il direttore generale assicura i rapporti e una adeguata
informazione tra l’azienda unità sanitaria locale e
la conferenza aziendale dei sindaci; il direttore generale
partecipa alle sedute della conferenza stessa su invito del
presidente; laddove non costituita la società della salute,
il direttore generale assicura i rapporti con la conferenza
zonale dei sindaci direttamente o tramite il responsabile
di zona di cui all’articolo 64, che, su invito del presidente,
partecipa alle sedute della conferenza zonale.
8. L’azienda unità sanitaria locale mette a disposizione
idonei locali per la conferenza aziendale dei sindaci e
le conferenze zonali. Le conferenze aziendali dei sindaci
e le conferenze zonali sono supportate, nell’esercizio
delle loro attività, da una segreteria amministrativa; il
personale della segreteria è messo a disposizione dai
comuni o dalle aziende unità sanitarie locali.”.
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