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Proposta di legge 77 del 22-12-2014
Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e
organizzativo
del Servizio sanitario regionale
Sommario
Preambolo
Capo I Disposizioni generali
Art. 1 Finalità e oggetto
Art. 2 Principi del riordino
Capo II Linee per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo
del
Servizio Sanitario Regionale
Art. 3 Linee di indirizzo per l'organizzazione del servizio sanitario
regionale
Art. 4 Programmazione operativa e direttore di area vasta
Art. 5 Dipartimenti delle aziende unità sanitarie locali
Art. 6 Dipartimenti interaziendali di area vasta
Art. 7 Aziende unità sanitarie locali
Capo III – Norme Transitorie
Art. 8 Commissariamento delle aree vaste
Art. 9 Commissariamento delle aziende unità sanitarie locali
Art. 10 Funzioni del commissario dell'azienda unità sanitaria locale
Art. 11 Funzioni dei vicecommissari
Art. 12 Funzioni del direttore generale della azienda ospedaliero
universitarie nel
processo di riordino
Art. 13 Ruolo e funzioni degli altri istituti, enti e aziende del
servizio sanitario
regionale nel processo di riordino
Art.14 Processo di riordino del servizio sanitario regionale
Capo IV Ulteriori misure di intervento per la razionalizzazione e
l'efficienza del
servizio sanitario regionale
Art. 15 Iniziative in tema di sobrietà, eticità e appropriatezza delle
cure
1
Preambolo
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei
rapporti tra Servizio
sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30
novembre 1998, n.
419);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio
sanitario regionale);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di
interventi e servizi
per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
Considerato quanto segue:
1. Al fine di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e
nel contempo assicurare
la sostenibilità e il carattere pubblico e universale del sistema
sanitario, a fronte del mutato
quadro epidemiologico, dei costi crescenti dei processi di diagnosi e
cura e della
consistente riduzione dei trasferimenti statali in ambito regionale, si
rende necessario
avviare un processo di riordino complessivo del servizio sanitario
regionale, che, partendo
da una revisione e da un rilevante rafforzamento della programmazione di
area vasta,
prevede, altresì, una riduzione delle attuali aziende unità sanitarie
locali da dodici a tre,
una per area vasta.
2. Considerato che l'integrazione completa tra aziende unità sanitarie
locali e aziende
ospedaliero-universitarie in un'unica azienda a livello di area vasta
può rappresentare il
modello che, opportunamente definito e sviluppato, permette di
migliorare ulteriormente la
qualità dei servizi, potenziare gli aspetti di didattica e ricerca e il
governo complessivo del
sistema, ma che tale obiettivo è subordinato alla modifica del quadro
normativo nazionale,
di cui al d.lgs. 502/1992 e al d.lgs. 517/1999.
3. Al fine di garantire un'adeguata programmazione di area vasta e la
sua integrazione tra
l’azienda ospedaliero-universitaria e l’azienda unità sanitaria locale,
evitando duplicazioni,
sprechi di risorse, volumi di attività inadeguati, insufficiente
utilizzo delle tecnologie è
istituito, a regime, il direttore di area vasta, con il compito di
elaborare, in attuazione della
programmazione regionale, d'intesa con l’azienda
ospedaliero-universitaria e l’azienda
unità sanitaria locale, la proposta di programmazione di area vasta,
previo parere della
conferenza dei sindaci di area vasta e del rettore dell'università per
quanto di competenza.
4. Si individua il dipartimento interaziendale di area vasta quale
strumento di
programmazione coordinata, per promuovere la qualità e l’appropriatezza
delle cure,
l’omogeneità sui territori e l’efficienza delle attività.
2
5. Si prevede, nella revisione dei modelli organizzativi integrati tra
le varie forme di
assistenza, il consolidamento del modello zonale-distrettuale dei
servizi sanitari e sociosanitari,
attraverso l’attribuzione di competenze organizzative e gestionali alla
zonadistretto/
società della salute, in linea con quanto già disposto dalla l.r.40/2005
e dalla l.r.
41/2005.
6. La riforma complessiva del sistema verrà disciplinata con successiva
legge regionale,
nel rispetto dei principi e delle linee di indirizzo definite dalla
presente legge, a conclusione
di un articolato processo di analisi organizzativa, informazione,
confronto e partecipazione
che si svolgerà in tempo utile per l’avvio del nuovo assetto
organizzativo con il 1° gennaio
dell’anno 2016.
7. Al fine di avviare il processo di fusione e di elaborare il progetto
di riorganizzazione dei
servizi sanitari a livello di area vasta, si dispone la decadenza dei
direttori generali, dei
direttori amministrativi, dei direttori sanitari e dei direttori dei
servizi sociali delle aziende
unità sanitarie locali a far data dal 1° marzo 2015 e, contestualmente,
si prevede la loro
sostituzione con un commissario per tutte le aziende USL afferenti la
stessa area vasta. Si
dispone, inoltre, a decorrere dalla stessa data, la decadenza dei
comitati di area vasta di
cui all'articolo 9 della l.r.40/2005 e la nomina di commissari per la
programmazione in
ciascuna area vasta.
8. Si rende necessario disciplinare la fase transitoria con il riordino
delle funzioni di
programmazione di area vasta, definendo i compiti dei commissari di area
vasta e dei
commissari delle aziende unità sanitarie locali, dei direttori generali
delle aziende
ospedaliero-universitarie e dei dipartimenti interaziendali.
9. Allo scopo di garantire le regolari attività aziendali e di
assicurare l'erogazione dei
servizi sanitari si prevede la nomina da parte del Presidente della
Giunta regionale di un
vicecommissario presso ciascuna azienda unità sanitaria locale coinvolta
nel processo di
riordino.
10. Le nuove aziende unità sanitarie locali e i direttori di area vasta
sono istituiti a
decorrere dal 1° gennaio 2016.
11. Le rappresentanze degli enti locali a livello regionale, di area
vasta e aziendale,
partecipano al processo di riordino, di cui alla presente legge, secondo
il ruolo loro
riconosciuto dalla l.r.40/2005.
12. Le università toscane partecipano al processo di riordino, di cui
alla presente legge,
secondo il ruolo loro riconosciuto dall’articolo 13 della l.r. 40/2005.
13. La Regione, tramite la direzione regionale competente in materia di
diritto alla salute,
esercita le funzioni di indirizzo, monitoraggio e controllo del processo
di riordino.
14. Le aziende, enti e istituti di livello regionale sono destinatari di
specifiche disposizioni
che disciplinano la loro partecipazione al processo di riordino.
15. Al fine di migliorare l'efficienza del sistema sono introdotte
ulteriori disposizioni di
contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria.
3
Approva la presente legge
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità e oggetto
1. La presente legge reca disposizioni urgenti di riordino dell'assetto
istituzionale e
organizzativo del Servizio sanitario regionale, finalizzate a garantire
l’ulteriore promozione
della qualità dei servizi in un quadro di sostenibilità economica del
sistema sanitario.
Art. 2 - Principi del riordino
1. La revisione dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio
sanitario regionale è
definita nel rispetto dei seguenti principi:
a) salute, come diritto per il singolo cittadino e dovere della
collettività;
b) cittadini e associazioni dei malati, professionisti e programmazione,
come elementi
fondanti del sistema sanitario regionale;
c) uguaglianza, umanizzazione e personalizzazione delle cure;
d) valorizzazione delle risorse umane, della professionalità e delle
competenze in
ogni ruolo e profilo professionale e valorizzazione della medicina
generale e
dei pediatri di libera scelta;
e) valorizzazione del sistema del volontariato;
f) appropriatezza ed eticità delle cure;
g) equità di accesso ai servizi e uniformità nei livelli di assistenza;
h) integrazione socio-sanitaria;
i) vicinanza ai territori e attenzione alle zone disagiate;
l) eticità e sobrietà nell’uso delle risorse;
m) promozione della ricerca e dell'innovazione in tutti gli ambiti
organizzativi e
professionali;
n) valorizzazione dell’organizzazione dell'assistenza per processi e
della multidisciplinarietà
nelle cure;
o) valorizzazione ed integrazione degli operatori privati accreditati
nelle strategie
del sistema sanitario regionale.
Capo II
Linee per il riordino dell`assetto istituzionale e organizzativo del
servizio sanitario
regionale
Art.3 - Linee di indirizzo per la organizzazione del servizio sanitario
regionale
1. Il modello organizzativo di riordino del servizio sanitario regionale
si realizza secondo le
seguenti linee di indirizzo:
4
a) area vasta, quale sede di attuazione della programmazione strategica
regionale;
b) dipartimento interaziendale di area vasta quale strumento di
programmazione
coordinata;
c) valorizzazione, attraverso modelli convenzionali tra azienda unità
sanitaria locale
e azienda ospedaliero-universitaria, della formazione, didattica e
ricerca negli ambiti
delle attività di prevenzione, territoriali e ospedaliere;
d) rafforzamento della governance con le comunità e gli enti
locali;
e) consolidamento del modello zonale-distrettuale dei servizi sanitari e
socio-sanitari,
attraverso il rafforzamento del ruolo organizzativo e gestionale della
zonadistretto/
società della salute;
f) istituzione presso ciascuna azienda unità sanitaria locale del
dipartimento della
medicina generale e partecipazione della medicina generale nei
dipartimenti
interaziendali;
g) sviluppo delle reti e dei percorsi clinico-assistenziali attraverso
l’integrazione del
le attività tra le aziende unità sanitarie locali e le aziende
ospedalierouniversita
rie;
h) rispetto di specifici standard qualitativi, strutturali, tecnologici
e quantitativi
relativi all'assistenza territoriale e ospedaliera dell'azienda unità
sanitaria
locale e dell'a- zienda ospedaliero-universitaria, con particolare
attenzione
alle zone disagiate;
i) rafforzamento dell’appropriatezza ed eticità nei percorsi di cura e
nell'impiego dei
medicinali e dei dispositivi medici;
l) valorizzazione e partecipazione del ruolo direzionale, della
professione infermieristica
e tecnico-sanitaria, della medicina generale e dei pediatri di libera
scelta;
m) partecipazione di tutti gli operatori del servizio sanitario
regionale al processo di
riordino, valorizzazione delle risorse umane e sviluppo delle
competenze;
n) coordinamento e riorganizzazione delle attività di governo clinico
regionale;
o) riallineamento delle retribuzioni delle figure direzionali del
sistema sanitario e
socio-sanitario regionale il cui trattamento economico è collegato a
quello degli
organi di direzione delle aziende sanitarie.
Art.4 - Programmazione operativa e direttore di area vasta
1. La Regione tramite l’area vasta garantisce, e sovraintende, in
coerenza con le
disposizioni di cui all’articolo 9 della l.r.40/2005, all’attuazione
della programmazione
strategica regionale attraverso i piani operativi di area vasta e i
piani delle singole aziende
sanitarie che ne fanno parte, assicurando omogeneità della metodologia
organizzativa. La
Regione assicura, inoltre, l’omogeneità dei modelli organizzativi
dipartimentali delle
aziende unità sanitarie locali.
2. L’azienda unità sanitaria locale e l’azienda
ospedaliero-universitaria operano attraverso i
propri dipartimenti aziendali coordinati nei dipartimenti interaziendali
di area vasta e
attraverso eventuali modelli convenzionali nei diversi ambiti delle
attività delle aziende
stesse.
3. Il nuovo modello della programmazione di area vasta é formulato
nell'ambito della
proposta di legge di cui all'articolo 14, in coerenza con quanto
disposto dal Capo II del
Titolo III della l.r. 40/2005 e secondo le linee di indirizzo sotto
espresse:
a) presso ciascuna area vasta è nominato un direttore, che svolge le
seguenti
funzioni:
5
1. elaborazione, in attuazione della programmazione regionale, di intesa
con
l’azienda ospedaliero-universitaria e l’azienda unità sanitaria locale,
della
proposta di programmazione di area vasta, previo parere della conferenza
dei sindaci di area vasta e del rettore dell'università per quanto di competen
za;
2. verifica dell’attuazione della programmazione di area vasta nei piani
ope
rativi dell' azienda ospedaliero-universitaria e dell'azienda unità
sanitaria lo
cale; attività di monitoraggio delle iniziative assunte dalle aziende in
attua
zione della programmazione di area vasta, anche attraverso
l’attribuzione di
specifici obiettivi alle aziende stesse ove sia riscontrata difformità
rispetto a
quanto programmato, nel rispetto, in ogni caso, dell’autonomia
gestionale
aziendale;
3. predisposizione per la Regione, in rapporto alla programmazione di
area
vasta e alla valutazione dei relativi piani operativi annuali
dell'azienda ospe
daliero-universitaria e dell'azienda unità sanitaria locale, di una
proposta di
attribuzione delle risorse necessarie;
b) presso ciascuna area vasta è costituto, sotto la responsabilità del
direttore di
area vasta, un comitato operativo, composto dai direttori generali delle
aziende
sanitarie afferenti l’area vasta e dal direttore generale dell’ESTAR.
4. Il direttore di area vasta è nominato dal Presidente della Giunta
regionale, sentita la
conferenza dei sindaci di area vasta e sentito il rettore
dell'università che insiste nell’area
vasta, tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 bis,
comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502 (Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della l.23 ottobre 1992, n.421).
5. Il trattamento economico lordo del direttore di area vasta é pari a
quello previsto per i
direttori generali delle aziende sanitarie.
6. Il direttore di area vasta si avvale di un nucleo tecnico
appositamente costituito, senza
oneri aggiuntivi, con personale messo a disposizione dalle aziende
sanitarie e dal servizio
sanitario regionale.
7. I provvedimenti connessi o conseguenti le attività del direttore di
area vasta sono
adottati dalla Regione, su proposta del direttore medesimo.
Art. 5 - Dipartimenti delle aziende unità sanitarie locali
1. Il dipartimento aziendale è confermato quale strumento organizzativo
delle aziende
unità sanitarie locali, secondo le normative vigenti.
2. Al fine di assicurare l’ottimizzazione delle risorse e la continuità
dei percorsi
assistenziali, nonché per garantire l’omogeneità delle procedure
operative e l’integrazione
fra le prestazioni erogate in regimi diversi, le aziende unità sanitarie
locali, in coerenza con
quanto disposto dall’articolo 70 della l.r.40/2005, costituiscono
dipartimenti a carattere
gestionale prendendo a riferimento i dipartimenti interaziendali.
3. Le aziende unità sanitarie locali costituiscono, inoltre, il
dipartimento della medicina
generale composto dai coordinatori delle aggregazioni funzionali
territoriali di cui
all'articolo 1
6
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, (Disposizioni urgenti per
promuovere lo
sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute)
convertito, con
modificazioni, in legge 8 novembre 2012, n. 189.
4. Il dipartimento aziendale è disciplinato in dettaglio nell'ambito
della proposta di legge di
cui all'articolo 14 tenendo conto, in particolare, di quanto previsto ai
commi 2 e 3.
Art. 6 - Dipartimenti interaziendali di area vasta
1. Il dipartimento interaziendale di area vasta è lo strumento
organizzativo di riferimento
per la programmazione nell’area vasta.
2. Il dipartimento interaziendale di area vasta è disciplinato in
dettaglio nell'ambito della
proposta di legge di cui all'articolo 14 secondo le seguenti linee di
indirizzo:
a) il dipartimento interaziendale di Area Vasta è composto dai
dipartimenti azien
dali, o loro unità costitutive, della azienda USL e della AOU e da
eventuali aree, o
unità funzionali;
b) analizza e valuta gli schemi organizzativi in essere, i livelli di
attività e i risultati;
formula e propone una programmazione finalizzata a garantire la
omogeneità terri
toriale dei servizi, la qualità e appropriatezza delle cure,
l’efficienza organizzativa e
il migliore utilizzo delle risorse tecniche unitamente alla
valorizzazione e allo svilup
po delle risorse umane e delle competenze, relativamente alla qualità,
sicurezza,
efficacia ed efficienza della rete della prevenzione, dell’assistenza
territoriale e
ospedaliera di area vasta, anche formulando proposte per l’attribuzione
delle risorse
economico-finanziarie;
c) propone azioni atte a garantire e sviluppare, sulla base di modelli
convenzionali,
le attività di formazione, didattica e ricerca;
d) il dipartimento è dotato di un’assemblea e di un coordinatore;
e) l’assemblea del dipartimento é composta: dai responsabili di ciascuna
unità ope
rativa, o unità assimilata, da uno o più rappresentanti per ogni area
professionale
del dipartimento, da uno o più rappresentanti della medicina generale,
da un re
sponsabile per la didattica.
f) il direttore di area vasta nomina il coordinatore del dipartimento,
sentito il diretto
re generale dell’azienda USL e il direttore generale dell’AOU;
g) il coordinatore presiede l’assemblea e coordina le attività del
dipartimento intera
ziendale di area vasta;
h) Il direttore di area vasta costituisce il comitato dei dipartimenti
interaziendali com
posto dai direttori generali dell’azienda USL e dell’AOU e dai
coordinatori dei dipar
timento interaziendali. Ai lavori del comitato partecipano: a) un
rappresentante dei
direttori di zona- distretto/società della salute dell' azienda unità
sanitaria locale; b)
un rappresentante, per quanto di competenza, per ogni dipartimento
universitario
medico, costituito ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, (Norme
in materia
di organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, non
che' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del
sistema universi
tario), dell'università che insiste nell'area vasta; c) il direttore del
dipartimento azien
dale della medicina generale; d) un rappresentante delle professioni
infermieristiche
e delle professioni tecnico-sanitarie. Il comitato contribuisce alla
formulazione delle
linee di indirizzo per la programmazione annuale di area vasta con
particolare riferi
mento alla integrazione delle attività socio-sanitarie, ospedaliere,
formative, di didat
tica e di ricerca.
7
3. Nella fase di riordino al fine di dare immediata operatività alla
programmazione di area
vasta e di sperimentare modelli innovativi, anche con riferimento a
particolari esigenze
della programmazione regionale, sono individuati, quale livello minimo,
i seguenti
dipartimenti interaziendali, ferma restando l'operatività delle reti
cliniche, quali la rete
materno infantile, delle reti tempo-dipendenti, quali la rete trauma, la
rete infarto e la rete
ictus, nonchè dei coordinamenti tecnico-professionali presenti nelle
aree vaste, quali
neurologia e anestesia e rianimazione, già esistenti:
a) dipartimento interaziendale di area vasta di emergenza urgenza;
b) dipartimento interaziendale di area vasta di chirurgia generale e
d’urgenza;
c) dipartimento interaziendale di area vasta delle specialità
chirurgiche;
d) dipartimento interaziendale di area vasta di medicina diagnostica per
immagini;
e) dipartimento interaziendale di area vasta di medicina diagnostica di
laboratorio;
f) dipartimento interaziendale di area vasta per la prevenzione,
diagnosi e cura delle
malattie cardiovascolari;
g) dipartimento interaziendale di area vasta delle specialità mediche;
h) dipartimento interaziendale di area vasta medico per intensità di
cura ospedaliera;
i) dipartimento interaziendale di area vasta per la prevenzione,
diagnosi e cura della
malattia oncologica.
4. Le funzioni operative e le strutture organizzative professionali
relative ai dipartimenti
di cui al comma 3 sono quelle individuate nell’allegato 1 alla presente
legge.
5. Sulla base dei risultati della sperimentazione di cui al comma 3, la
proposta di legge
di cui all’articolo 14, procede alla definizione puntuale della
tipologia, composizione e
del numero dei dipartimenti interaziendali di area vasta e dell’azienda
unità sanitaria
locale di area vasta, ferma restando l’autonomia organizzativa
dell’azienda
ospedaliero-universitaria in riferimento ai dipartimenti ad attività
integrata; la
medesima proposta di legge aggiorna l’elenco delle funzioni operative
territoriali e
ospedaliere e le relative strutture organizzative professionali, di cui
all’allegato 1, sulla
base della normativa nazionale vigente, della evoluzione scientifica e
dell’epidemiologia dei bisogni.
Art. 7 - Aziende unità sanitarie locali
1. A far data dal 1°gennaio 2016 sono istituite le seguenti aziende USL:
a) azienda USL Toscana centro, istituita mediante la fusione delle
aziende USL 10
di Firenze, USL 4 di Prato, USL 3 Pistoia e USL 11 Empoli;
b) azienda USL Toscana nord-ovest, istituita mediante la fusione delle
aziende USL
2 di Lucca, USL 1 di Massa e Carrara, USL 12 Versilia, USL 5 di Pisa e
USL 6 Li
vorno;
c) azienda USL Toscana sud-est, istituita mediante la fusione delle
aziende USL 7
di Siena, USL 8 di Arezzo, e USL 9 di Grosseto.
2. Le aziende di cui al comma 1 sono enti del servizio sanitario
regionale, dotate di
personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa,
organizzativa, contabile,
gestionale e tecnica.
8
Capo III
Norme transitorie e processo di riordino
Art.8- Commissariamento delle aree vaste
1. A far data dal 1° marzo 2015 decadono i comitati di area vasta di cui
all’articolo 9 della
l.r. 40/2005 e le relative funzioni sono assunte da un commissario in
ciascuna area vasta,
di seguito definito “commissario di area vasta”.
2. Il commissario di area vasta, nel rispetto di quanto disposto dagli
articoli 3, 4 e 5, ed in
attuazione della programmazione regionale, elabora un piano annuale di
area vasta,
istituisce in via sperimentale i dipartimenti interaziendali di cui
all’articolo 6, comma 3, ne
nomina i coordinatori sentiti il commissario dell’azienda USL e il
direttore generale
dell’AOU e definisce il riassetto delle funzioni e delle attività di
area vasta.
3. Il commissario di area vasta è nominato dal Presidente della Giunta
regionale, sentita la
conferenza dei sindaci di area vasta e sentito il rettore
dell'università che insiste nell’area
vasta, tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3bis,
comma 3, del d.lgs.
502/1992.
4. Al commissario di area vasta si applicano i commi 4, 5, 6 e 10
dell'articolo 9; i relativi
oneri sono posti a carico del fondo sanitario regionale.
5. Il commissario di area vasta si avvale di un nucleo tecnico
appositamente costituito,
senza oneri aggiuntivi, con personale o attività messi a disposizione
dal servizio sanitario
regionale.
6. I provvedimenti connessi o conseguenti le attività del commissario di
area vasta sono
adottati dalla Regione, su proposta del commissario medesimo.
Art.9- Commissariamento delle aziende sanitarie locali
1. A far data dal 1° marzo 2015 decadono i direttori generali, i
direttori amministrativi, i
direttori sanitari, i direttori dei servizi sociali delle aziende unità sanitarie locali di cui
all’articolo
7 comma 1. Restano in carica gli altri organi aziendali e i titolari degli
ulteriori
incarichi la cui durata è connessa all'incarico del direttore generale.
2. Le aziende USL incluse in ciascun ambito territoriale aziendale di
cui all' articolo 7
comma 1 sono rette da un unico commissario, di seguito definito
“commissario
dell’azienda USL”.
9
3. I commissari delle aziende USL sono nominati dal Presidente della
Giunta regionale tra
soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 bis, comma 3,
del d.lgs.502/1992,
sentite le conferenze dei sindaci di area vasta.
4. Gli oneri derivanti dall’attività commissariale, compresi quelli
derivanti da contenzioso a
qualsiasi titolo insorgente, sono a carico delle aziende cui il
commissario è preposto. L’atto
di nomina individua l'azienda che provvede direttamente alle spese,
compresi l’indennità e
i rimborsi spettanti al commissario, e definisce i criteri di
ripartizione delle stesse tra le
aziende cui il commissario è preposto.
5. L’incarico di commissario comporta l’esercizio delle pubbliche
funzioni previste dalla
presente legge. Al commissario spetta un’indennità forfetaria, unica per
il complesso delle
funzioni commissariali che è tenuto a esercitare verso le aziende sanitarie cui è preposto,
stabilita nell’atto di nomina. L’indennità non può superare il
trattamento economico lordo
previsto per un direttore generale di azienda sanitaria, commisurato al
periodo di
svolgimento dell’incarico, ed è erogata per mensilità. Al commissario
spetta altresì il
rimborso delle spese sostenute, nella misura prevista per il direttore
generale di azienda
sanitaria.
6. Il commissario è revocato qualora sia accertato il venir meno dei
requisiti e delle
condizioni per la nomina. Può essere altresì revocato in ogni tempo
dall’incarico per
inadempienze o gravi irregolarità nell’attuazione del mandato
commissariale, e comunque
in tutti i casi in cui è prevista la revoca del direttore generale di
azienda sanitaria. Il
provvedimento di revoca è disposto con decreto del Presidente della
Giunta regionale.
7. Il Presidente della Giunta regionale nomina presso ogni azienda USL
un
vicecommissario, in possesso dei requisiti per la nomina a direttore
generale, direttore
amministrativo o direttore sanitario, di cui agli articoli 3 e 3bis del
d.lgs.502/1992. La
nomina del vicecommissario è effettuata previo confronto con la
conferenza aziendale dei
sindaci.
8. Il trattamento economico del vicecommissario è determinato nell’atto
di nomina e non
può superare la misura del 80 per cento di quello previsto per i
direttori generali delle
aziende sanitarie.
9. Il vicecommissario, per l’espletamento delle sue funzioni, nomina uno
staff composto da
professionisti del servizio sanitario regionale e, qualora se ne
dimostri la necessità, da non
più di un soggetto esterno di comprovata esperienza nell’area
interessata, tutti iscritti negli
elenchi degli aspiranti al ruolo di direttore sanitario o direttore
amministrativo.
10. All’attività commissariale disciplinata dalla presente legge non si
applicano le
disposizioni della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina
dei commissari
nominati dalla Regione).
Art.10 – Funzioni del commissario dell’azienda USL
1. Il commissario esercita per ciascuna azienda USL cui è preposto le
funzioni attribuite al
direttore generale ai sensi della l.r.40/2005 e della normativa
nazionale vigente in materia.
2. In attuazione dei principi e delle linee di indirizzo, di cui agli
articoli 2, 3, 4 e 5 della
presente legge ed in coerenza con gli atti del commissario di area vasta,
il commissario
10
dell’azienda USL cura il processo di fusione aziendale e il progetto di
riorganizzazione dei
servizi sanitari, propedeutico alla nascita della nuova azienda,
promuovendo interventi di
semplificazione dei processi, razionalizzazione delle risorse e
riassetto dell'organizzazione
del personale. A tali fini il commissario dell’azienda USL, nel rispetto
delle direttive
regionali, impartisce direttive ai vicecommissari per l'espletamento
delle analisi
organizzative in ciascuna azienda sanitaria, finalizzate all'unitarietà
del sistema aziendale.
In tale ambito può fare ricorso alle procedure di cui all'articolo 2,
commi 11 e seguenti, del
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito con
modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, nei casi di dichiarazione di eccedenza di
personale.
3. Per le attività connesse con gli interventi di revisione della spesa
già avviati ed in fase di
avvio, il commissario opera in attuazione degli specifici indirizzi
regionali; a tale fine dirige
e coordina le attività poste in essere dai vicecommissari per il
raggiungimento degli
obiettivi prefissati attraverso i bilanci di previsione e gli altri atti
di indirizzo regionali adottati
a tale fine.
4. Il commissario dell'azienda USL si avvale di un nucleo tecnico
appositamente costituito,
senza oneri aggiuntivi, con personale o attività messi a disposizione
dal servizio sanitario
regionale.
Art.11 – Funzioni dei vicecommissari
1. I vicecommissari esercitano le funzioni di gestione ordinaria delle
aziende USL nei limiti
della delega loro conferita dal commissario, sulla base degli indirizzi
definiti con
deliberazione della Giunta regionale. Gli atti di gestione straordinaria
possono essere
adottati dai vicecommissari se autorizzati dal commissario. L'atto si
intende autorizzato se,
trascorsi quindici giorni dalla sua comunicazione, il commissario non si
esprime
negativamente. I vicecommissari attuano gli interventi di revisione
della spesa per quanto
di competenza.
2. I vicecommissari, sulla base delle direttive del commissario,
realizzano un'analisi
organizzativa per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo
10 comma 2.
3. I vicecommissari effettuano la ricognizione dei rapporti giuridici
atti e passivi, della
consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare e dei rapporti di
lavoro in essere. L'atto
di ricognizione è sottoposto al parere del collegio sindacale e
trasmesso al commissario
entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art.12 – Funzioni del direttore generale dell'azienda
ospedaliero-universitaria nel
processo di riordino
1. In attuazione dei principi e delle linee di indirizzo, di cui agli
articoli 2, 3, 4 e 5 della
presente legge ed in coerenza con la programmazione regionale e con gli
atti del
commissario di area vasta, il direttore generale dell'azienda
ospedaliero-universitaria,
ferme restando le prerogative dell’azienda medesima, cura l'elaborazione
del processo di
riorganizzazione aziendale al fine di renderlo coerente con
l’organizzazione e la
programmazione di area vasta, in particolare in merito all'istituzione
dei dipartimenti
interaziendali di area vasta e ai modelli convenzionali che favoriscono
l'integrazione tra
assistenza, ricerca e didattica.
11
2. Per le finalità di cui al comma 1 il direttore generale dell'azieda
ospedaliero-universitaria
promuove interventi di semplificazione dei processi, razionalizzazione
delle risorse e
riassetto dell'organizzazione del personale.
3. Il direttore generale dell’azienda ospedaliero-universitaria realizza
un'analisi
organizzativa per il conseguimento degli obiettivi di semplificazione
dei processi,
razionalizzazione delle risorse e riassetto dell'organizzazione del
personale. In tale ambito
può fare ricorso alle procedure di cui all'articolo 2, commi 11 e
seguenti, del d.l. 95/2012,
nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale.
4. Per le attività connesse con gli interventi di revisione della spesa
già avviati ed in fase di
avvio, il direttore generale dell’azienda ospedaliero-universitaria
opera in attuazione degli
specifici indirizzi regionali per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati attraverso i bilanci
di previsione e gli altri atti di indirizzo regionali adottati a tale
fine.
Art.13 - Ruolo e funzioni degli altri istituti, enti e aziende del
servizio sanitario
regionale nel processo di riordino
1. L’azienda ospedaliero-universitaria Meyer partecipa, per quanto di
competenza, alle
attività dei commissari delle aree vaste, con la finalità di elaborare
una proposta di
riorganizzazione nel settore pediatrico ospedaliero a livello regionale.
2. La fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la Ricerca medica e di
Sanità Pubblica
partecipa, per quanto di competenza, alle attività del commissario
dell’area vasta nordovest
e ai dipartimenti interaziendali della medesima area vasta.
3. Gli istituti, enti ed aziende del servizio sanitario regionale
realizzano un'analisi
organizzativa per il conseguimento degli obiettivi di semplificazione
dei processi,
razionalizzazione delle risorse e riassetto dell'organizzazione del
personale. In tale ambito
possono fare ricorso alle procedure di cui all'articolo 2, commi 11 e
seguenti, del d.l.
95/2012, nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale.
Art. 14- Processo di riordino del Servizio sanitario regionale
1. La Giunta regionale adotta con deliberazione, entro 30 giorni
dall’entrata in vigore della
presente legge, criteri, direttive e determinazioni per la sua
attuazione, prevedendo,
altresì, tempistica e modalità di partecipazione e concertazione del
processo di riordino.
2. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale entro il 30
settembre 2015 una
proposta di legge che disciplina compiutamente il nuovo assetto
istituzionale ed
organizzativo del servizio sanitario regionale, con riferimento a tutti
gli istituti, enti e
aziende del servizio sanitario regionale, nonché agli istituti di
ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS) e alla direzione regionale competente in materia di
diritto alla salute.
Capo IV
12
Ulteriori misure di intervento per la razionalizzazione e l`efficienza
del Servizio
Sanitario Regionale
Art.15 - Iniziative in tema di sobrietà, eticità ed appropriatezza delle
cure
1.Al fine di promuovere ulteriori processi di efficientamento e
razionalizzazione delle
risorse, la Giunta regionale, entro 60 giorni dalla entrata in vigore
della presente legge,
mediante appositi provvedimenti, adotta iniziative volte a garantire
sobrietà nei
comportamenti prescrittivi, appropriatezza nelle attività di diagnostica
e terapia, eticità
nelle cure erogate, con particolare riferimento alle cure di fine vita,
nonché una sostenibile
innovazione tecnologica nell’ambito del servizio sanitario regionale.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono assunte anche attraverso
processi di
coordinamento degli organismi già deputati a garantire la sicurezza,
l’appropriatezza e
l’economicità delle cure erogate.
3. La Giunta regionale individua, altresì, con proprio atto, da
adottarsi nei termini di cui al
comma 1, fra i dispositivi medici di fabbricazione continua o di serie
finiti, di cui all'elenco
n.1 dell'allegato 1 al decreto ministeriale 27 agosto 1999, n.332
(Regolamento recante
norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito
del SSN: modalità di
erogazione e tariffe), quelli che devono essere acquisiti con procedure
pubbliche di
acquisto e distribuiti direttamente agli assistiti dalle aziende
sanitarie, fatti salvi specifici
accordi di livello regionale con la filiera distributiva.
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