L.R 40/2005 TUTELA DELLA SALUTE

4a Tutela della salute l.r. 40/2005
Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40
Disciplina del servizio sanitario regionale
(Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, supplemento n. 40,
del 07.03.2005)
Titolo I - OGGETTO, FINALITA' E DEFINIZIONI ........3
Art. 01 - Oggetto e finalità..................................................3
Art. 02 - Definizioni...........................................................3
Titolo II - PRINCIPI ...........................................................4
Art. 03 - I principi costitutivi del servizio sanitario
regionale.............................................................................4
Art. 04 - Percorso assistenziale...........................................5
Art. 05 - Promozione della ricerca e dell'innovazione.......5
Art. 06 - L'integrazione delle politiche sanitarie................5
Art. 07 - L'educazione alla salute.......................................5
Titolo III - PROGRAMMAZIONE SANITARIA E
SOCIALE INEGRATA REGIONALE E VALUTAZIONE
(80) ......................................................................................6
Capo I - Programmazione sanitaria e sociale integrata
regionale (81) ......................................................................6
Art. 08 - I livelli e gli strumenti di programmazione (82) .6
Art. 09 - La programmazione di area vasta........................6
Capo II - Il concorso dei soggetti istituzionali e delle
autonomie sociali alla programmazione sanitaria e sociale
integrata (84) .......................................................................6
Art. 10 - Regione................................................................6
Art. 11 - Conferenza regionale delle società della salute
(90) .....................................................................................7
Art. 12 - Le conferenze dei sindaci (91) ...........................7
Art. 13 - Università.............................................................8
Art. 14 - Enti di ricerca e istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico.............................................................8
Art. 15 - Partecipazione alla programmazione...................8
Art. 16 - Tutela dei diritti dell'utenza.................................8
Art. 17 - Rapporti con il volontariato, le associazioni di
promozione sociale e la cooperazione sociale....................9
Capo III - Gli strumenti della programmazione sanitaria e
sociale integrata (100) .........................................................9
Art. 18 - Il piano sanitario e sociale integrato regionale
(101) ...................................................................................9
Art. 19 - Contenuti del piano sanitario e sociale integrato
regionale (102) ...................................................................9
Art. 20 - La valutazione delle politiche sanitarie e sociali
integrate (103) ..................................................................10
Art. 20bis - Strumenti e procedure di valutazione (104) 10
Art. 20ter - Istituzione di registri di rilevante interesse
sanitario (105) ..................................................................11
Art. 21 - Piani integrati di salute (106) ...........................11
Art. 22 - Piani attuativi locali...........................................11
Art. 23 - Piani attuativi ospedalieri...................................12
Art. 24 - Relazione sanitaria aziendale.............................12
Art. 25 - Fondo sanitario regionale...................................12
Art. 26 - Determinazione del fabbisogno finanziario.......12
Art. 27 - Finanziamento delle aziende unità sanitarie locali
..........................................................................................13
Art. 28 - Finanziamento delle aziende ospedalierouniversitarie......................................................................
13
Art. 29 - Finanziamento della mobilità sanitaria..............13
Art. 30 - Finanziamento aziendale tramite tariffe.............13
Art. 30 bis - Indebitamento delle Aziende e degli ESTAV
(25) ...................................................................................13
Titolo IV - ORDINAMENTO ..........................................14
Capo I - Aziende sanitarie ................................................14
Art. 31 - Aziende sanitarie................................................14
Art. 32 - Aziende unità sanitarie locali (121) .................14
Art. 33 - Aziende ospedaliero-universitarie.....................14
Art. 34 - Sperimentazioni gestionali - Costituzione di
società miste.....................................................................14
Capo II - Funzioni gestionali ............................................14
Art. 35 - Organi................................................................14
Art. 36 - Funzioni e competenze del direttore generale. . .14
Art. 37 - Nomina e rapporto di lavoro del direttore
generale.............................................................................15
Art. 38 - Cause di incompatibilità del direttore generale. 15
Art. 39 - Cause di decadenza e revoca del direttore
generale.............................................................................15
Art. 40 - Il direttore sanitario, il direttore amministrativo
ed il direttore dei servizi sociali (133) .............................16
Art. 40bis - Elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore
amministrativo, a direttore sanitario e a direttore dei
servizi sociali (134) .........................................................16
Art. 41 - Collegio sindacale. Nomina e funzionamento...17
Art. 42 - Collegio sindacale. Funzioni..............................17
Capo III - Funzioni consultive del governo clinico ..........18
Art. 43 - Le strutture regionali del governo clinico..........18
Art. 44 - Consiglio dei sanitari delle aziende unità sanitarie
locali.................................................................................18
Art. 45 - Consiglio dei sanitari delle aziende ospedalierouniversitarie......................................................................
18
Art. 46 - Competenze e funzionamento del consiglio dei
sanitari delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliero-universitarie..................................................19
Art. 47 - Elezioni del consiglio dei sanitari......................19
Art. 48 - Collegio di direzione delle aziende sanitarie.....19
Art. 49 - Collegio di direzione di area vasta.....................20
Capo IV - Statuto aziendale ..............................................20
Art. 50 - Statuto aziendale (136) .....................................20
Capo V - Formazione sanitaria e ricerca ..........................20
Art. 51 - La rete formativa del servizio sanitario regionale
per la formazione continua...............................................20
Art. 52 - Apporto della rete formativa regionale alla
formazione di base............................................................21
Art. 53 - Formazione specialistica....................................21
Art. 54 - La ricerca e l'innovazione..................................21
Titolo V - ORGANIZZAZIONE ......................................21
Capo I - Principi organizzativi ..........................................21
Art. 55 - Principi e finalità dell'organizzazione................21
Art. 55 bis - Criteri per l’assegnazione del personale nelle
strutture organizzative (229).............................................22
Art. 56 - Funzioni di pianificazione, programmazione e
controllo (141).................................................................22
Art. 57 - Direzione aziendale............................................22
Art. 58 - Funzioni operative.............................................22
Art. 59 - Direzione di strutture organizzative sanitarie (8)
..........................................................................................22
Art. 59bis - Conferimento dell’incarico dirigenziale di
direttore di struttura complessa di aziende sanitarie (147)
Raccolta Normativa della Regione Toscana 1
4a Tutela della salute l.r. 40/2005
..........................................................................................23
Capo II - Articolazione organizzativa professionale ........23
Art. 60 - Strutture organizzative professionali e loro
compiti..............................................................................23
Art. 61 - Criteri per la costituzione delle strutture
organizzative professionali...............................................23
Art. 62 - Responsabilità delle strutture organizzative
professionali......................................................................24
Capo III - Articolazione organizzativa funzionale ...........24
Art. 63 - Strutture organizzative funzionali delle aziende
sanitarie.............................................................................24
Art. 64 - Zona-distretto (152) .........................................24
Art. 64bis - Rapporto di lavoro del responsabile di zona
(153) .................................................................................25
Art. 65 - Modelli sperimentali per la gestione dei servizi
sanitari territoriali - Società della salute...........................25
Art. 66 - L'organizzazione della zona-distretto................25
Art. 67 - Dipartimento della prevenzione.........................26
Art. 68 - Presidio ospedaliero di zona..............................27
Art. 69 - Dipartimenti delle aziende ospedalierouniversitarie......................................................................
27
Art. 70 - Dipartimenti aziendali ed interaziendali............28
Art. 71 - Dipartimento dell'emergenza urgenza...............28
CAPO IIIbis - Società della salute (168) .........................28
Art. 71bis - Società della salute: finalità e funzioni (169)
..........................................................................................28
Art. 71ter - Governo della domanda (170) .....................29
Art. 71quater - Costituzione della società della salute
(171) .................................................................................29
Art. 71quinquies - Organi della società della salute (172)
..........................................................................................29
Art. 71sexies - Assemblea dei soci (173) .....................29
Art. 71septies - Giunta esecutiva (174) ..........................30
Art. 71octies - Presidente della società della salute (175)
..........................................................................................30
Art. 71novies - Direttore della società della salute (176)
..........................................................................................30
Art. 71decies - Collegio sindacale (177) .......................30
Art. 71undecies - Le forme di partecipazione (178) ......31
Art. 71duodecies - Compensi ai componenti degli organi
(179) .................................................................................31
Art. 71terdecies - Contabilità della società della salute
(180) .................................................................................31
Art. 71quaterdecies - Finanziamento della società della
salute (181) ....................................................................31
Art. 71quindecies - Gli assetti organizzativi (182) ........32
Art. 71sexiesdecies – Personale (183) ...........................32
Art. 71septiesdecies - Partecipazione delle province
(184) .................................................................................32
Art. 71octiesdecies - Sistema informativo (185) ...........32
Titolo VI - PRESIDI E PRESTAZIONI ...........................32
Capo I - Presìdi .................................................................32
Art. 72 - Presìdi................................................................32
Art. 73 - Organizzazione e funzionamento dei presìdi delle
aziende sanitarie (187)......................................................32
Capo II - Prestazioni .........................................................32
Art. 74 - Prestazioni..........................................................32
Art. 75 - Accesso alle prestazioni.....................................33
Art. 76 - Erogazione delle prestazioni da parte delle
strutture private.................................................................33
Art. 76 bis - Fascicolo sanitario elettronico (237)............33
Capo III - Prestazioni di assistenza farmaceutica .............34
Art. 77 - Erogazione dell'assistenza farmaceutica............34
Art. 78 - Programmazione nella erogazione dell'assistenza
farmaceutica......................................................................34
Art. 79 - Controlli nella erogazione dell'assistenza
farmaceutica......................................................................34
Art. 80 - Sicurezza nella erogazione dell'assistenza
farmaceutica......................................................................34
Art. 81 - Commissione terapeutica regionale...................35
Titolo VII - ORGANISMI DI CONSULENZA, DI
STUDIO E DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO .......................................................35
Capo I - Agenzia regionale di sanità .................................35
Art. 82 - Agenzia regionale di sanità (30) ......................35
Art. 82bis - Compiti e attribuzioni (31) ..........................35
Art. 82ter - Strumenti operativi (32) ...............................35
Art. 82quater - Organi (33) .............................................36
Art. 82quinquies - Composizione del consiglio di
amministrazione (34) ......................................................36
Art. 82sexies - Competenze del consiglio di
amministrazione (35)........................................................36
Art. 82septies - Presidente (36) ......................................36
Art. 82octies - Collegio dei revisori dei conti (37) .........36
Art. 82novies - Funzioni e competenze del direttore (38)
..........................................................................................36
Art. 82decies - Nomina e rapporto di lavoro del direttore
(39) ...................................................................................37
Art. 82undecies - Programma di attività (40) .................37
Art. 82duodecies - Strutture organizzative (41) .............37
Art. 82terdecies - Regolamento generale di organizzazione
(42) ...................................................................................37
Art. 82quaterdiecies - Approvazione atti fondamentali
(43) ...................................................................................37
Art. 82quindecies - Scioglimento e decadenza del
consiglio di amministrazione (44) ..................................37
Art. 82sexiesdecies - Personale (45) ...............................37
Art. 82septiesdecies - Bilancio (46) ...............................38
Art. 82octiesdecies - Finanziamento (47) .......................38
Art. 82noviesdecies - Esercizio dell'attività delle strutture
tecnico-scientifiche (48) .................................................38
Art. 82vicies - Norme transitorie e finali (49) ................38
Capo II - Consiglio sanitario regionale .............................38
Art. 83 - Consiglio sanitario regionale.............................38
Art. 84 - Funzioni.............................................................38
Art. 85 - Organi................................................................38
Art. 86 - Presidente...........................................................38
Art. 87 - Vice presidente...................................................39
Art. 88 - Ufficio di presidenza. Composizione e funzioni39
Art. 89 - Assemblea. Composizione.................................39
Art. 90 - Assemblea. Funzioni..........................................39
Art. 91 - Regolamento......................................................40
Art. 92 - Articolazioni di funzioni....................................40
Art. 93 - Struttura..............................................................40
Art. 94 - Indennità e rimborso spese.................................40
Capo III - Commissione regionale di bioetica ..................40
Art. 95 - Commissione regionale di bioetica....................40
Art. 96 - Funzioni della commissione regionale di bioetica
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..........................................................................................40
Art. 97 - Composizione della commissione regionale di
bioetica..............................................................................41
Art. 98 - Funzionamento della commissione regionale di
bioetica e compensi per i componenti ed esperti..............41
Art. 99 - Comitati etici locali............................................41
Capo IV - Enti per i servizi tecnico-amministrativi di area
vasta ..................................................................................42
Art. 100 - Istituzione e natura giuridica............................42
Art. 101 - Competenze e attribuzioni...............................42
Art. 101 bis - Procedure concorsuali e selettive per il
reclutamento del personale (57) .....................................42
Art. 102 - Organi..............................................................42
Art. 103 - Direttore generale.............................................42
Art. 104 - Consiglio direttivo...........................................43
Art. 105 - Collegio sindacale............................................43
Art. 106 - Direttore amministrativo..................................43
Art. 106bis - Rapporto di lavoro del direttore generale e
del direttore amministrativo ( 20) ...................................43
Art. 107 - Organizzazione................................................43
Art. 108 - Patrimonio, contabilità e contratti....................43
Art. 109 - Finanziamento..................................................44
Art. 110 - Personale..........................................................44
Titolo VIII - PATRIMONIO, CONTABILITA' E
CONTRATTI ....................................................................44
Capo I - Patrimonio ..........................................................44
Art. 111 - Trasferimento dei beni.....................................44
Art. 112 - Rapporti giuridici attinenti ai beni trasferiti.....45
Art. 113 - Aziende sanitarie destinatarie dei trasferimenti
..........................................................................................45
Art. 114 - Acquisizione ed utilizzazione del patrimonio..45
Art. 115 - Procedura di alienazione dei beni immobili.....45
Art.115 bis - Patrimonio delle aziende ospedalierouniversitarie
(244)............................................................46
Art. 116 - Inventario dei beni immobili e mobili.............46
Art. 117 - Consegnatari responsabili................................46
Art. 118 - Beni di consumo e contabilità di magazzino.. .47
Art. 119 - Beni in visione, prova e comodato...................47
Capo II - Contabilità .........................................................47
Art. 120 - Bilancio pluriennale di previsione...................47
Art. 121 - Bilancio preventivo economico annuale..........47
Art. 122 - Bilancio di esercizio.........................................47
Art. 123 - Procedimento di adozione degli atti di bilancio
..........................................................................................48
Art. 124 - Libri obbligatori...............................................48
Art. 125 - Contabilità generale.........................................48
Art. 126 - Sistema budgetario...........................................48
Art. 127 - Contabilità analitica.........................................49
Art. 128 - Controllo di gestione........................................49
Art. 129 - Responsabilità..................................................49
Art. 130 - Modalità dei pagamenti e servizi di cassa........49
Art. 131 - Casse economali...............................................49
Capo III - Attività contrattuale .........................................50
Art. 132 - Normativa applicabile......................................50
Art. 133 - Regolamento dell'attività contrattuale (60) ...50
Art. 134 - Capitolati..........................................................50
Art. 135 - Osservatorio generale dei prezzi......................50
Titolo IX - NORME TRANSITORIE E FINALI .............50
Art. 136 - Relazioni sindacali...........................................50
Art. 137 - Revisione degli statuti aziendali (215) ...........50
Art. 138 - Costituzione delle aziende ospedalierouniversitarie......................................................................
50
Art. 139 - Disposizioni relative all'ARS...........................50
Art. 140 - Disposizioni relative alla commissione regionale
di bioetica.........................................................................50
Art. 141 - Disposizioni relative agli ESTAV...................50
Art. 142 - Disposizioni diverse.........................................51
Art. 142bis - Norme transitorie (218) ............................51
Art.142 ter - Norma di prima applicazione dell’articolo 55
bis (243)............................................................................51
Art. 143 - Norma finanziaria............................................52
Art. 144 - Abrogazioni......................................................52
Art. 144bis – Sostituzione dell'allegato A della l.r.
40/2005 (221) .................................................................52
Titolo I - OGGETTO, FINALITA' E DEFINIZIONI
Art. 01 - Oggetto e finalità
1. La presente legge, in conformità ai principi contenuti nel
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria a norma dell' articolo 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421 ) come modificato dalla legge 26 maggio
2004, n. 138 , di seguito indicato come decreto delegato, e nel
decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei
rapporti tra servizio sanitario nazionale ed università a norma dell'
articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419 ), disciplina:
a) gli strumenti e le procedure della programmazione
sanitaria e sociale integrata e della valutazione; (67)
b) l'organizzazione e l'ordinamento del servizio sanitario
regionale;
c) i criteri di finanziamento delle aziende unità sanitarie
locali e delle aziende ospedaliero-universitarie;
d) il patrimonio e la contabilità delle aziende sanitarie;
e) le erogazioni delle prestazioni;
ebis) le modalità di partecipazione degli enti locali al
governo dei servizi territoriali e le soluzioni
organizzative adeguate per assicurare la presa in carico
integrata del bisogno sanitario e sociale e la continuità
del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale; (68)
eter) la partecipazione dei cittadini alle scelte del sistema
sanitario regionale. (69)
Art. 02 - Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per area vasta, la dimensione operativa a scala
interaziendale, individuata come livello ottimale per la
programmazione integrata dei servizi e per la gestione in forma
unitaria di specifiche attività tecnico amministrative delle
aziende sanitarie;
b) per assistiti, i cittadini residenti e coloro che hanno diritto
all' assistenza sanitaria e sociale integrata(70) in base alle
disposizioni vigenti, cui sono assicurati i livelli uniformi ed
essenziali di assistenza;
c) per aziende sanitarie, le aziende ospedaliero-universitarie
e le aziende unità sanitarie locali;
d) per azione programmata, lo strumento di programmazione
previsto dal piano sanitario e sociale integrato regionale (70) e
adottato dalla Regione al quale le aziende sanitarie e gli altri
produttori accreditati devono conformarsi; l'azione
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programmata ha ad oggetto:
1) il percorso assistenziale di determinate patologie;
2) la regolamentazione di specifiche pratiche mediche,
diagnostiche o di interventistica chirurgica;
3) l'organizzazione di particolari iniziative di prevenzione
collettiva;
e) per bacino dell'azienda ospedaliero-universitaria, l'area
territoriale delimitata dagli strumenti regionali di
programmazione entro la quale l'azienda ospedalierouniversitaria
opera;
f) per budget, il sistema di obiettivi e risorse attribuite al
responsabile di una struttura organizzativa o di un livello
gestionale, il quale è tenuto a rendicontare il raggiungimento
degli obiettivi ed il corretto utilizzo delle risorse;
g) per dipartimento, la struttura funzionale istituita per
garantire l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse, i percorsi
assistenziali integrati e le procedure operative omogenee, in
relazione ad azioni programmate, progetti obiettivo o specifici
processi produttivi, finalizzata a garantire l'apporto dei
professionisti al governo dei servizi;
h) per formazione continua, il complesso delle attività e delle
iniziative di adeguamento, aggiornamento e sviluppo continuo
delle competenze rivolte al personale dipendente o
convenzionato del servizio sanitario regionale;
i) per formazione di base, il complesso delle attività di studio
e di tirocinio finalizzate al conseguimento dei titoli e dei
requisiti necessari per l'esercizio delle professioni sanitarie o
per l'accesso ai ruoli del servizio sanitario regionale;
l) per funzione operativa, l'insieme di attività riconosciute
come omogenee sotto il profilo professionale;
m) per governo clinico, il complesso delle attività finalizzate
a promuovere a livello aziendale, di area vasta e regionale,
l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse, la qualità dei servizi
e delle prestazioni erogate, l'appropriatezza del percorso
assistenziale e lo sviluppo delle reti di eccellenza;
n) per livello uniforme ed essenziale di assistenza, l'insieme
delle prestazioni che il servizio sanitario regionale è tenuto ad
assicurare sulla base della normativa vigente e degli atti di
programmazione nazionale e regionale a tutela della collettività
e dell'individuo;
o) per percorso assistenziale, il complesso degli adempimenti
finalizzati ad assicurare all'assistito in forme coordinate,
integrate e programmate l'accesso informato e la fruizione
appropriata e condivisa dei servizi sanitari e socio-sanitari, in
relazione agli accertati bisogni di educazione alla salute, di
servizi preventivi, di assistenza sociale, di diagnosi, cura e
riabilitazione;
obis) per piano sanitario e sociale integrato regionale,
l’atto unico di programmazione regionale che comprende
l’assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria integrata; (71)
p) per presidio, il complesso unitario delle dotazioni
strutturali e strumentali organizzate per lo svolgimento di
attività omogenee e per l'erogazione delle relative prestazioni;
un presidio può articolarsi in più edifici o stabilimenti; uno
stesso edificio o stabilimento può ospitare più presìdi;
q) per progetto obiettivo, lo strumento di programmazione
previsto dal piano sanitario e sociale integrato regionale (70) e
adottato dalla Regione finalizzato a tutelare specifiche tipologie
di utenza mediante azioni coordinate ed integrate di natura
sanitaria e sociale;
r) per servizi ospedalieri in rete, il sistema di collegamenti
funzionali fra presìdi ospedalieri finalizzati ad assicurare
all'assistito l'appropriatezza del percorso assistenziale nella fase
di degenza, attraverso l'erogazione delle prestazioni in forma
coordinata ed adeguata alla complessità delle stesse. I servizi
ospedalieri in rete si sviluppano e operano in forma coordinata
con i servizi sanitari di zona-distretto allo scopo di assicurare
all'assistito l'appropriatezza del percorso assistenziale prima e
dopo la degenza;
s) per servizi sanitari territoriali di zona-distretto, il sistema
dei servizi di assistenza educativa, di prevenzione, di attività
socio-assistenziali a rilievo sanitario, di diagnosi, di cura e
riabilitazione erogati non in regime di ricovero;
sbis) per società della salute, la modalità organizzativa di
un ambito territoriale di zona-distretto costituita in forma di
consorzio tra l’azienda unità sanitaria locale ed i comuni per
l’esercizio associato delle attività sanitarie territoriali, sociosanitarie
e sociali integrate; (71)
t) per struttura organizzativa funzionale, l'unità organizzativa
multiprofessionale che aggrega funzioni operative appartenenti
a settori omogenei di attività; essa si qualifica come:
1) area funzionale, per le attività di produzione ed
erogazione delle prestazioni assistenziali di ricovero
ospedaliero e di prevenzione e per le attività tecnicoamministrative
del centro direzionale;
2) unità funzionale, per le attività di erogazione delle
prestazioni assistenziali dei servizi sanitari territoriali di zonadistretto
e della prevenzione;
3) settore, per il coordinamento aziendale delle attività
svolte dalle unità funzionali della prevenzione;
u) per struttura organizzativa professionale, l'insieme di
professionalità omogenee, attinenti ad una specifica funzione
operativa; essa si qualifica come:
1) unità operativa, che è dotata di piena autonomia tecnico
professionale ed è direttamente titolare di una funzione
operativa;
2) sezione ed ufficio, la cui autonomia tecnico
professionale si esprime nell'ambito delle direttive impartite
dal responsabile dell'unità operativa di riferimento; la sezione
è costituita per lo svolgimento di attività sanitarie ospedaliere,
gli uffici per le attività tecnico-amministrative;
ubis) per valutazione, il complesso degli strumenti che la
Regione e i soggetti del sistema adottano per verificare il
raggiungimento degli obiettivi della programmazione, ossia i
risultati conseguiti misurabili in termini di livelli di salute della
popolazione, efficacia e qualità delle cure, appropriatezza ed
efficienza dei servizi erogati; (71)
v) per zona-distretto, l'articolazione territoriale della azienda
unità sanitaria locale, individuata ai sensi dell'articolo 64,
comma 1. (70)
Titolo II - PRINCIPI
Art. 03 - I principi costitutivi del servizio sanitario
regionale
1. Il servizio sanitario regionale, in coerenza con i principi e i
valori della Costituzione e dello Statuto regionale, ispira la
propria azione a:
a) centralità e partecipazione del cittadino, in quanto titolare
del diritto alla salute e soggetto attivo del percorso
assistenziale;
b) universalità e parità di accesso ai servizi sanitari per tutti
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gli assistiti;
c) garanzia per tutti gli assistiti dei livelli uniformi ed
essenziali di assistenza previsti negli atti di programmazione;
d) unicità del sistema sanitario e finanziamento pubblico dei
livelli essenziali ed uniformi di assistenza;
e) sussidiarietà istituzionale e pieno coinvolgimento degli
enti locali nelle politiche di promozione della salute;
f) sussidiarietà orizzontale e valorizzazione delle formazioni
sociali, in particolare di quelle che operano nel terzo settore;
f bis) intervento mediante processi partecipativi ai sensi
della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla
promozione della partecipazione alla elaborazione delle
politiche regionali e locali); (61)
g) concorso dei soggetti istituzionali e partecipazione delle
parti sociali agli atti della programmazione sanitaria e sociale
integrata regionale ; (72)
h) libertà di scelta del luogo di cura e dell'operatore sanitario
nell'ambito dell'offerta e dei percorsi assistenziali programmati;
i) valorizzazione professionale del personale del servizio
sanitario regionale e promozione della sua partecipazione ai
processi di programmazione e valutazione della qualità dei
servizi.
i bis) integrazione delle politiche sanitarie sociali con le
politiche settoriali che ad ogni livello hanno effetti sulle
condizioni di salute e di vita dei cittadini, finalizzata alla
promozione della salute, e a concorrere a determinare lo stato
di benessere degli individui; (73)
i ter) puntuale e costante verifica dei risultati raggiunti
dal sistema sanitario e trasparenza nella loro
comunicazione ai cittadini. (74)
Art. 04 - Percorso assistenziale
1. I servizi sanitari territoriali della zona-distretto e quelli
ospedalieri in rete sono organizzati allo scopo di garantire
all'assistito la fruizione di un percorso assistenziale appropriato,
tempestivamente corrispondente al bisogno accertato, secondo i
principi della qualificazione delle prestazioni erogate e della
compatibilità con le risorse disponibili.
2. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta
sono responsabili verso gli assistiti dell'attivazione del percorso
assistenziale, fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni in materia di accesso ai servizi socio-sanitari integrati
che richiedono un apporto multidisciplinare.
3. Per le attività di assistenza sociale e per quelle socioassistenziali
a rilievo sanitario, le aziende sanitarie, d'intesa con
gli enti locali, ovvero, ove costituita, la società della salute,
definiscono procedure per assicurare l' appropriatezza e la
continuità del percorso assistenziale; tali procedure devono
garantire:
a) il coordinamento complessivo fra i servizi ospedalieri e i
servizi sanitari territoriali sia domiciliari che semiresidenziali,
residenziali e riabilitativi della zona-distretto;
b) l’accesso con modalità uniformi ai servizi sanitari
territoriali e socio-sanitari, nonché ai servizi sociali integrati;
c) il coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei
pediatri di libera scelta in conformità delle convenzioni
nazionali e la loro responsabilizzazione nella programmazione,
nell’attuazione e nel controllo del percorso assistenziale;
d) l’operatività in rete dei servizi ospedalieri in area vasta e
in ambito regionale. (75)
4. Anche per le finalità di cui all' articolo 20 , (76) la Giunta
regionale definisce un sistema di indicatori per verificare la
congruità, l' appropriatezza e l'omogeneità organizzativa del
percorso assistenziale e la qualità delle prestazioni e dei risultati
conseguiti dalle aziende sanitarie.
Art. 05 - Promozione della ricerca e dell'innovazione
1. La Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle attività
innovative e di ricerca nell'ambito delle funzioni di governo del
servizio sanitario della Toscana.
2. Le attività relative alla innovazione ed alla ricerca sono
esercitate in coerenza con quanto previsto dal piano sanitario e
sociale integrato regionale (77) e sono svolte secondo i principi di
trasparenza, valutabilità e verificabilità degli esiti e loro
trasferibilità sul sistema dei servizi.
3. A tal fine, la Regione garantisce adeguate forme di
pubblicizzazione per la selezione dei progetti di innovazione e
ricerca.
Art. 06 - L'integrazione delle politiche sanitarie
1. La Regione assume come finalità la promozione della salute
intesa come insieme di interventi sui fattori ambientali, economici
e sociali che concorrono a determinare lo stato di benessere degli
individui e della collettività; a tal fine, la Regione promuove il
coordinamento delle politiche regionali settoriali ed il loro
orientamento anche al fine di perseguire obiettivi di salute.
2. Gli enti locali concorrono per le proprie competenze al
coordinamento delle politiche finalizzate ad obiettivi di salute
assicurando la partecipazione delle rappresentanze sociali , (78) a
livello locale e a livello di area vasta. I comuni concorrono altresì
alla programmazione sanitaria e sociale integrata regionale (78)
attraverso la conferenza regionale delle società della salute (78) di
cui all' articolo 11 ; i comuni esercitano inoltre le funzioni di
indirizzo, verifica e valutazione di cui all' articolo 3 , comma 14,
del decreto delegato nell'ambito territoriale di ciascuna azienda
unità sanitaria locale, tramite la conferenza aziendale dei sindaci
(78) di cui all' articolo 12
3. I comuni partecipano al governo dei servizi sanitari
territoriali in forma integrata con i servizi sociali attraverso le
Società della salute di cui all' articolo 71 bis . (78)
Art. 07 - L'educazione alla salute
1. La Regione promuove negli assistiti la crescita di una cultura
della salute attraverso la diffusione di conoscenze e di
informazioni in grado di accrescere la capacità individuale e
collettiva di autotutela nei confronti delle malattie e dei rischi
presenti negli ambienti di vita e di lavoro.
2. Sono compresi nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza
anche le azioni informative ed educative volte ad accrescere la
consapevolezza degli assistiti in merito alla conservazione e al
miglioramento del proprio stato di salute. La Regione promuove
l’adozione sistematica di iniziative volte a sostenere la salute
delle donne nelle fasi della loro vita, nell’ambito delle azioni di
educazione alla salute. (223)
3. Le aziende sanitarie e le società della salute, ciascuna per
le proprie competenze, attuano interventi di comunicazione,
educazione e promozione della salute in collaborazione con le
istituzioni scolastiche, universitarie e scientifiche, gli organismi
professionali e di categoria della sanità, le associazioni del terzo
settore ed in raccordo con le funzioni educative e di promozione
culturale di competenza degli enti locali e delle altre istituzioni
pubbliche. (79)
Raccolta Normativa della Regione Toscana 5
4a Tutela della salute l.r. 40/2005
Titolo III - PROGRAMMAZIONE SANITARIA E
SOCIALE INEGRATA REGIONALE E VALUTAZIONE
(80)
Capo I - Programmazione sanitaria e sociale integrata
regionale (81)
Art. 08 - I livelli e gli strumenti di programmazione (82)
1. La programmazione in materia sanitaria e sociale della
Regione assicura, in coerenza con gli strumenti della
programmazione nazionale, lo sviluppo dei servizi di prevenzione
collettiva, dei servizi ospedalieri in rete, dei servizi sanitari
territoriali di zona-distretto e la loro integrazione con i servizi di
assistenza sociale, e persegue le finalità del sistema integrato di
interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale 24
febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per
la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
2. La programmazione in materia sanitaria e sociale è
articolata su due livelli, regionale e locale.
3. Sono strumenti della programmazione regionale:
a) il piano sanitario e sociale integrato regionale ed i
relativi strumenti di attuazione;
b) gli atti di programmazione interaziendale di cui
all’articolo 9, denominati piani di area vasta.
4. Sono strumenti della programmazione locale:
a) i piani integrati di salute di cui all’articolo 21;
b) i piani attuativi delle aziende unità sanitarie locali di cui
all’articolo 22;
c) i piani attuativi delle aziende ospedaliero-universitarie di
cui all’articolo 23;
d) le intese e gli accordi stipulati in attuazione degli
strumenti di cui al comma 3.
Art. 09 - La programmazione di area vasta
1. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedalierouniversitarie
concorrono, nella specificità propria del ruolo e dei
compiti di ciascuna, allo sviluppo a rete del sistema sanitario
attraverso la programmazione interaziendale di area vasta; i
contenuti e gli obiettivi principali della programmazione di area
vasta sono definiti dal piano sanitario e sociale integrato
regionale (83) del quale assumono i riferimenti temporali.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, sono
individuate le seguenti aree vaste:
a) Area vasta nord - ovest, comprendente le Aziende unità
sanitarie locali 1 di Massa e Carrara, 2 di Lucca, 5 di Pisa, 6 di
Livorno e 12 di Viareggio, nonché l'Azienda ospedalierouniversitaria
Pisana;
b) Area vasta centro, comprendente le Aziende unità
sanitarie locali 3 di Pistoia, 4 di Prato, 10 di Firenze e 11 di
Empoli, nonché le Aziende ospedaliero-universitarie Careggi e
Meyer di Firenze;
c) Area vasta sud - est, comprendente le Aziende unità
sanitarie locali 7 di Siena, 8 di Arezzo e 9 di Grosseto, nonché
l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese.
3. In ciascuna area vasta è costituito un comitato, composto dai
direttori generali delle aziende sanitarie facenti parte dell'area e
dal direttore dell'ente per i servizi tecnico-amministrativi di area
vasta di cui all' articolo 100
4. Il comitato è presieduto da un coordinatore, individuato dal
Presidente della Giunta regionale (1) tra i direttori generali delle
aziende sanitarie dell'area vasta.
5. Il comitato di area vasta elabora le proposte dei piani di area
vasta di cui all' articolo 8 , comma 3, lettera b) ed approva le
intese e gli accordi di cui all' articolo 8 , comma 4, lettera d).
6. I piani di area vasta sono trasmessi alla Giunta regionale che
ne controlla la conformità con il piano sanitario e sociale
integrato regionale (83) entro trenta giorni dal ricevimento e li
trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.
7. Le intese e gli accordi di cui all' articolo 8 , comma 4, lettera
d), inerenti l'organizzazione integrata dei servizi e la
regolamentazione della mobilità sanitaria, sono trasmessi alla
Giunta regionale che ne controlla la conformità con il piano
sanitario e sociale integrato regionale (83) entro trenta giorni dal
ricevimento; decorso tale termine, tali atti si intendono approvati.
Capo II - Il concorso dei soggetti istituzionali e delle
autonomie sociali alla programmazione sanitaria e
sociale integrata (84)
Art. 10 - Regione
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale,
approva:
a) il piano sanitario e sociale integrato regionale, che
ha durata corrispondente a quella del programma
regionale di sviluppo; (85)
b) i piani di area vasta, entro trenta giorni dalla trasmissione
da parte della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo anche
tecnico e di coordinamento delle attività delle aziende sanitarie e
degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta, in
conformità alle disposizioni del piano sanitario e sociale
integrato regionale (86) e dei piani di area vasta.
3. La Giunta regionale esercita le attività di controllo e
vigilanza, promozione e supporto nei confronti delle aziende
sanitarie e degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area
vasta; la Giunta regionale, in particolare:
a) determina il fabbisogno finanziario del servizio sanitario
regionale secondo quanto previsto dall' articolo 26 ;
b) approva gli atti di bilancio delle aziende sanitarie,
dandone comunicazione al Consiglio regionale;
c) approva il piano attuativo delle aziende ospedalierouniversitarie,
dandone comunicazione al Consiglio regionale;
d) abrogata; (87)
e) esprime il proprio parere sullo statuto delle aziende
sanitarie e sul regolamento generale degli enti per i servizi
tecnico-amministrativi di area vasta;
f) verifica, attraverso le relazioni sanitarie aziendali, la
corrispondenza dei risultati raggiunti con i risultati attesi
previsti dai piani attuativi;
g) esercita il controllo di conformità al piano sanitario e
sociale integrato regionale (86) sugli atti di cui all' articolo 8 ,
comma 4, lettera b), dandone comunicazione al Consiglio
regionale.
4. La Giunta regionale individua procedure e modalità di
valutazione della qualità delle prestazioni e dei percorsi
assistenziali con particolare riferimento ai seguenti profili:
a) risultati complessivi delle aziende sanitarie e delle società
della salute in termini di appropriatezza, di soddisfazione
dell'utenza e degli operatori, di economicità della gestione ;
(85)
Raccolta Normativa della Regione Toscana 6
4a Tutela della salute l.r. 40/2005
b) risultati specifici raggiunti dalle strutture organizzative
aziendali ed in particolare dei dipartimenti assistenziali integrati
delle aziende ospedaliero-universitarie in relazione agli
obiettivi della programmazione aziendale ed alle funzioni
attribuite all'azienda dalle disposizioni regionali;
b bis) risultati specifici raggiunti dalle società della
salute per l’organizzazione e l’erogazione di attività di
assistenza territoriale, di prestazioni ad alta
integrazione socio-sanitaria e di prestazioni sanitarie a
rilevanza sociale, individuate dalla programmazione
regionale; (88)
c) qualità clinica delle prestazioni erogate, anche in relazione
ad obiettivi di eccellenza.
5. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio
regionale una relazione nella quale sono illustrati in maniera
documentata gli esiti delle valutazioni di cui al comma 4. (89)
Art. 11 - Conferenza regionale delle società della salute
(90)
1. La conferenza regionale delle società della salute e delle
conferenze zonali dei sindaci, di seguito denominata conferenza
regionale delle società della salute, è l’organo attraverso il quale
tali soggetti partecipano alla definizione delle politiche regionali
in materia sanitaria e sociale ed al coordinamento della
programmazione a livello regionale e locale.
2. La conferenza regionale delle società della salute è
copresieduta dagli assessori regionali competenti per materia ed
è composta da:
a) i presidenti delle società della salute;
b) laddove non costituite le società della salute, i presidenti
delle conferenze zonali dei sindaci di cui all’articolo 12,
comma 5.
3. Alle sedute della conferenza regionale delle società della
salute sono invitati:
a) i presidenti delle province per le finalità di cui
all’articolo 13 della l.r. 41/2005;
b) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI);
c) un rappresentante dell'Unione province italiane (UPI);
d) un rappresentante dell'Unione nazionale comuni,
comunità, enti montani (UNCEM);
e) i coordinatori di area vasta di cui all’articolo 9, comma
4.
4. La conferenza regionale delle società della salute:
a) esprime parere sulle proposte di legge e di regolamento
in materia sanitaria e sociale;
b) esprime parere sulla proposta di piano sanitario e sociale
integrato regionale;
c) concorre all’elaborazione delle linee-guida previste
dall’articolo 21, comma 7;
d) concorre a determinare la composizione del fondo di cui
all’articolo 25, comma 1, lettera a), con riferimento al riparto
delle risorse tra i livelli uniformi ed essenziali di assistenza;
e) concorre alla quantificazione delle risorse che ciascuna
azienda unità sanitaria locale deve destinare alle zone-distretto
ove sono istituite società della salute;
f) concorre a determinare i criteri di riparto tra enti locali
associati ovvero tra le società della salute, ove costituite, delle
risorse del fondo sociale regionale di cui all’articolo 45 della
l.r. 41/2005;
g) esprime parere sul numero e sulla composizione delle
zone-distretto delle aziende unità sanitarie locali, ai sensi
dell’articolo 64, comma1. (224)
5. La conferenza regionale delle società della salute esprime i
pareri di cui al comma 4, lettere a), b), c) ed f) entro trenta giorni
dal ricevimento della relativa documentazione.
6. La conferenza regionale delle società della salute, nella
composizione di cui al comma 2, lettera a) propone i criteri per il
riparto delle risorse attribuite dal piano sanitario e sociale
integrato regionale per l’esercizio delle funzioni gestionali di cui
all’articolo 71 bis, comma 3, lettera c).
7. La conferenza regionale delle società della salute, tramite
le articolazioni di area vasta di cui al comma 9, esprime parere:
a) sulle proposte di piani di area vasta;
b) sulle proposte di piani attuativi delle aziende ospedalierouniversitarie
e relative relazioni aziendali.
8. La conferenza regionale delle società della salute valuta
annualmente, anche sulla base dei documenti di monitoraggio di
cui all’articolo 20, lo stato dell’organizzazione e dell’efficacia
dei servizi.
9. Le modalità di funzionamento della conferenza regionale
delle società della salute, compresa la sua organizzazione in
articolazioni di area vasta ai fini dell’espressione dei pareri di
cui al comma 4, sono disciplinate da apposito regolamento
adottato dalla conferenza medesima, a maggioranza dei suoi
componenti; il supporto tecnico amministrativo alle attività della
conferenza regionale delle società della salute è assicurato da
personale della competente direzione generale della Giunta
regionale.
Art. 12 - Le conferenze dei sindaci (91)
1. La conferenza aziendale dei sindaci è composta da tutti i
sindaci dei comuni ricompresi nell’ambito territoriale
dell’azienda unità sanitaria locale. La conferenza aziendale dei
sindaci è presieduta da un presidente scelto fra i presidenti delle
società della salute o fra i presidenti delle conferenze zonali di
cui al comma 5. Il funzionamento della conferenza aziendale dei
sindaci è disciplinato da un apposito regolamento adottato dalla
conferenza stessa;il regolamento può prevedere la possibilità di
delega da parte del sindaco a favore dell’assessore competente.
(225)
2. La conferenza aziendale dei sindaci esercita le funzioni di
indirizzo, verifica e valutazione di cui all’articolo 3, comma 14
del decreto delegato.
3. In particolare la conferenza aziendale dei sindaci:
a) emana gli indirizzi per l’elaborazione del piano attuativo
locale di cui all’articolo 22;
b) approva il piano attuativo locale;
c) esprime le proprie valutazioni in merito alla nomina del
direttore generale ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera
a);
d) esamina gli atti di bilancio dell’azienda unità sanitaria
locale;
e) propone al Presidente della Giunta regionale la revoca
del direttore generale ai sensi dell’articolo 39, comma 8.
4. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere, all’interno
della conferenza aziendale dei sindaci, la costituzione della
rappresentanza di cui all’articolo 3, comma 14 del decreto
delegato che prende il nome di esecutivo, del quale fanno parte di
diritto i presidenti delle società della salute costituite nell’ambito
territoriale dell’azienda unità sanitaria locale.
Raccolta Normativa della Regione Toscana 7
4a Tutela della salute l.r. 40/2005
5. Nelle zone prive di società della salute, per l’esercizio delle
funzioni di cui all’articolo 21, sono costituite le conferenze zonali
dei sindaci, composte da tutti i sindaci dei comuni ricompresi
nell’ambito territoriale della zona-distretto; il funzionamento
delle conferenze zonali dei sindaci è disciplinato da un apposito
regolamento, adottato dalla conferenza zonale stessa; il
regolamento può prevedere la possibilità di delega da parte del
sindaco a favore dell’assessore competente.
6. Alla conferenza zonale dei sindaci partecipano i presidenti
delle province per le finalità di cui all’articolo 13 della l.r.
41/2005.
7. Il direttore generale assicura i rapporti e una adeguata
informazione tra l’azienda unità sanitaria locale e la conferenza
aziendale dei sindaci; il direttore generale partecipa alle sedute
della conferenza stessa su invito del presidente; laddove non
costituita la società della salute, il direttore generale assicura i
rapporti con la conferenza zonale dei sindaci direttamente o
tramite il responsabile di zona di cui all’articolo 64, che, su
invito del presidente, partecipa alle sedute della conferenza
zonale.
8. L’azienda unità sanitaria locale mette a disposizione idonei
locali per la conferenza aziendale dei sindaci e le conferenze
zonali. Le conferenze aziendali dei sindaci e le conferenze zonali
sono supportate, nell’esercizio delle loro attività, da una
segreteria amministrativa; il personale della segreteria è messo a
disposizione dai comuni o dalle aziende unità sanitarie locali.
Art. 13 - Università
1. Le università toscane contribuiscono, per quanto di
competenza, all'elaborazione degli atti della programmazione
regionale.
2. La Giunta regionale, acquisito il parere obbligatorio della
commissione consiliare competente che si esprime nel termine
trenta giorni dalla richiesta (2) nell'ambito del piano sanitario e
sociale integrato regionale (92) regionale vigente, elabora
protocolli d'intesa con le università, per regolamentare l'apporto
delle facoltà di medicina e chirurgia alle attività assistenziali del
servizio sanitario regionale e contestualmente l'apporto di
quest'ultimo alle attività didattiche, nel rispetto delle finalità
istituzionali proprie delle università e del servizio sanitario
regionale; a tal fine, è costituito il comitato per l'intesa formato
dal Presidente della Giunta regionale e dai rettori del le università.
3. Nell'individuazione della dislocazione delle strutture del
servizio sanitario regionale, gli strumenti della programmazione
regionale tengono conto delle strutture universitarie, secondo
quanto previsto dal d.lgs. 517/1999 ; l'attuazione dei protocolli
d'intesa per le attività assistenziali è disciplinata dallo statuto
aziendale, nonché da eventuali accordi previsti dallo statuto
medesimo; per le attività formative e di ricerca gli accordi
attuativi sono stipulati tra l'azienda ospedaliero-universitaria d i
riferimento e le aziende sanitarie interessate, tenuto conto della
programmazione di area vasta.
4. Per la predisposizione dei protocolli di intesa è costituita
apposita commissione con funzioni di supporto tecnico per il
comitato di cui al comma 2; la commissione è formata da
rappresentanti della Regione, delle università e delle aziende
interessate; le rappresentanze sono designate, per le parti di
rispettiva competenza, dai membri del comitato e dai direttori
generali delle aziende; le rappresentanze delle aziende ospedaliere
sono designate in maniera da assicurare la pariteticità tra la
componente ospedaliera e quella universitaria all'interno della
commissione; alle attività della commissione partecipano, ai fini
della individuazione degli specifici fabbisogni formativi, nonché
per l'attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 6 , commi 2 e
3 del decreto delegato, rappresentanti degli ordini e dei collegi
professionali competenti.
5. I protocolli d'intesa, nel rispetto di quanto disposto dagli
articoli 6, 6-bis e 6-ter del decreto delegato, dal d.lgs. 517/1999 e
dagli strumenti della programmazione sanitaria e sociale
integrata regionale, (92) tenuto conto delle finalità istituzionali
dei contraenti, indirizzano e vincolano, nelle aree di seguito
indicate, lo statuto delle aziende ospedaliero-universitarie e gli
accordi attuativi fra azienda ed università disciplinando:
a) per le attività assistenziali: i criteri per la costituzione delle
strutture organizzative;
b) per le attività didattiche: i criteri per la determinazione
degli apporti reciproci, tenuto conto del fabbisogno formativo
espresso dal servizio sanitario regionale, secondo la disciplina
di cui al titolo IV, capo V; i criteri per l'individuazione e
l'organizzazione delle scuole e dei corsi di formazione, sulla
base degli ordinamenti didattici vigenti; i criteri per la
ripartizione degli oneri;
c) per le attività di ricerca: le tipologie di studi e ricerche da
attribuire ai dipartimenti assistenziali integrati; i criteri di
ripartizione degli oneri e di utilizzo dei risultati;
d) la partecipazione della Regione e delle università ai
risultati di gestione delle aziende ospedaliero-universitarie.
Art. 14 - Enti di ricerca e istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico
1. I rapporti tra la Regione, gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e gli enti di ricerca, le cui attività istituzionali
sono concorrenti con le finalità del servizio sanitario regionale,
sono definiti sulla base di specifici protocolli stipulati dal
Presidente della Giunta regionale e dai rappresentanti istituzionali
degli enti medesimi; i protocolli sono adottati nell'ambito del
piano sanitario e sociale integrato regionale (93) vigente ed
individuano gli spazi di collaborazione sul versante assistenziale,
della formazione e dello sviluppo delle competenze e conoscenze
nel settore sanitario.
2. I rapporti convenzionali per le attività assistenziali tra il
servizio sanitario regionale, gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e gli enti di ricerca, sono instaurati tra le
aziende sanitarie e gli enti medesimi sulla base dei protocolli
d'intesa di cui al comma 1.
Art. 15 - Partecipazione alla programmazione
1. La Regione, le aziende unità sanitarie locali e le società
della salute promuovono e assicurano la partecipazione degli
utenti, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni di
volontariato, delle associazioni di tutela e di promozione sociale,
della cooperazione sociale e degli altri soggetti del terzo settore
al processo di programmazione socio-sanitaria in ambito
regionale e locale e valorizzano il contributo degli operatori,
delle associazioni professionali e delle società scientifiche
accreditate attraverso adeguate modalità di consultazione. (94)
2. Abrogato. (95)
Art. 16 - Tutela dei diritti dell'utenza
1. E' compito della Regione:
a) assicurare il coordinamento ed il monitoraggio delle
attività relative alla definizione degli indicatori ed alla verifica
degli standard di qualità di cui all' articolo 14 , comma 1, del
decreto delegato;
b) sovrintendere al processo di attuazione delle carte dei
Raccolta Normativa della Regione Toscana 8
4a Tutela della salute l.r. 40/2005
servizi, anche impartendo direttive per la loro omogenea
definizione e linee guida per la necessaria integrazione tra le
aziende sanitarie dello stesso ambito territoriale;
c) impartire direttive alle aziende sanitarie e formulare
indirizzi alle società della salute, ove costituite, per la
promozione del diritto all’informazione, riconoscendo in
quest’ultimo la condizione fondamentale per assicurare agli
utenti l’esercizio della libera scelta nell’accesso alle strutture
sanitarie e la partecipazione alla verifica della qualità dei
servizi e delle prestazioni erogate, verificandone annualmente i
risultati. (96)
2. La Regione individua quali specifici strumenti di
informazione, di partecipazione e di controllo da parte degli
assistiti sulla qualità dei servizi erogati:
a) la carta dei servizi di cui alla legge 11 luglio 1995, n. 273
(Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti
amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle
pubbliche amministrazioni);
b) la conferenza dei servizi di cui all' articolo 14 , comma 4,
del decreto delegato;
c) i protocolli d'intesa di cui all' articolo 14 , comma 7, del
decreto delegato.
3. Le aziende sanitarie, previo confronto con le organizzazioni
di cui all' articolo 15 , comma 1, approvano e aggiornano
annualmente la carta dei servizi, e adottano il regolamento per la
tutela degli utenti.
4. La carta dei servizi è lo strumento attraverso il quale le
aziende sanitarie orientano ed adeguano le proprie attività alla
soddisfazione dei bisogni degli utenti; la carta contiene gli
impegni per il miglioramento dei servizi, definisce gli indicatori
di qualità e gli standard, generali e specifici, cui gli stessi devono
adeguarsi.
5. Le aziende sanitarie assicurano specifiche attività di
informazione e di tutela degli utenti e definiscono un apposito
piano di comunicazione aziendale finalizzato a promuovere la
conoscenza da parte di tutti i soggetti interni ed esterni dei
contenuti della carta e della relativa attuazione.
6. Le aziende sanitarie, ai fini di cui al comma 5, assicurano
l'informazione in ordine alle prestazioni erogate, alle tariffe, alle
modalità di accesso ai servizi, ai tempi di attesa, anche con
riguardo all'attività libero professionale intramuraria, e si dotano
di un efficace sistema di raccolta e di trattamento delle
segnalazioni e degli esposti , garantendo certezza e rapidità di
risposta. (97)
7. Le aziende sanitarie individuano la collocazione, i compiti e
le funzioni dell'ufficio relazioni con il pubblico.
8. Le aziende sanitarie e le società della salute, ove costituite,
realizzano appositi punti informativi, a disposizione degli utenti
sulle prestazioni erogate nell’ambito del territorio di riferimento
e per un orientamento sull’accesso alle prestazioni erogate
nell’ambito della Regione, e coordinano le rispettive attività
dirette alla informazione degli utenti. (98)
9. Il direttore generale d'intesa con la conferenza aziendale dei
sindaci (99) indice la conferenza di cui al comma 2, lettera b), per
verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati dalla
programmazione aziendale, il rispetto degli impegni assunti con la
carta dei servizi e definire gli interventi utili per il loro
miglioramento; a tal fine il direttore generale rende noti i dati
relativi all'andamento dei servizi ed al grado di raggiungimento
degli standard con particolare riferimento allo svolgimento delle
attività di tutela degli utenti.
10. Alla conferenza dei servizi partecipano i rappresentanti
delle associazioni che hanno stipulato i protocolli di intesa di cui
al comma 11.
11. Il protocollo d'intesa è lo strumento attraverso il quale le
aziende sanitarie, e le società della salute, ove costituite,
stipulano con le associazioni di volontariato e di tutela (99)
modalità di confronto permanente sulle tematiche della qualità dei
servizi e della partecipazione degli utenti, definendo altresì la
concessione in uso di locali e le modalità di esercizio del diritto di
accesso e di informazione; i contenuti obbligatori di tali protocolli
sono individuati con atto della Giunta regionale.
Art. 17 - Rapporti con il volontariato, le associazioni di
promozione sociale e la cooperazione sociale
1. I rapporti fra le associazioni di volontariato, le cui attività
concorrono con le finalità del servizio sanitario regionale, ed il
servizio sanitario medesimo, sono regolati da apposite
convenzioni, in conformità con quanto disposto dalle normative
nazionali e regionali vigenti.
2. Le associazioni di promozione sociale e la cooperazione
sociale concorrono, nell'ambito delle loro competenze e con gli
strumenti di cui alle vigenti leggi regionali, alla realizzazione
delle finalità del servizio sanitario regionale e alle attività di
assistenza sociale.
Capo III - Gli strumenti della programmazione sanitaria
e sociale integrata (100)
Art. 18 - Il piano sanitario e sociale integrato regionale
(101)
1. Il piano sanitario e sociale integrato regionale è lo
strumento di programmazione con il quale la Regione,
nell’ambito del programma regionale di sviluppo, definisce gli
obiettivi di politica sanitaria e sociale regionale e i criteri per
l’organizzazione del servizio sanitario regionale e dei servizi
sanitari e sociali integrati in relazione ai bisogni assistenziali
della popolazione rilevati dagli strumenti di valutazione e di
monitoraggio della programmazione sanitaria e sociale integrata
di cui all’articolo 20 e dagli studi di ricerca epidemiologica
affidati all’Agenzia regionale di sanità (ARS) ed alle società
scientifiche.
2. Il piano sanitario e sociale integrato regionale è approvato
con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della
Giunta regionale, formulata previo parere della conferenza
regionale delle società della salute, ed ha durata corrispondente
a quella del programma regionale di sviluppo. Ai fini
dell’elaborazione del piano sanitario e sociale integrato
regionale, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale
11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione
regionale).
3. La Giunta regionale con propria deliberazione provvede
annualmente all’attuazione del piano sanitario e sociale integrato
regionale ai sensi dell’articolo 10 bis della l.r. 49/1999.
Art. 19 - Contenuti del piano sanitario e sociale integrato
regionale (102)
1. Il piano sanitario e sociale integrato regionale individua gli
obiettivi generali di salute e di benessere da assumere per la
programmazione locale, le strategie di sviluppo e le linee di
governo del servizio sanitario regionale e dei servizi socioassistenziali.
Il piano tiene conto del principio di pari opportunità
sviluppando azioni specificamente orientate a tal fine. (223)
Raccolta Normativa della Regione Toscana 9
4a Tutela della salute l.r. 40/2005
2. Per le politiche sanitarie in particolare sono definiti:
a) i livelli uniformi ed essenziali di assistenza, quali
prestazioni da garantire in termini di equità a tutti gli assistiti,
definiti sulla base di indicatori epidemiologici, clinici ed
assistenziali;
b) i criteri di riparto delle risorse finanziarie tra le aziende
unità sanitarie locali e, per ciascuna azienda unità sanitaria
locale, tra le zone-distretto;
c) i criteri di quantificazione ed impiego delle risorse
finanziarie destinate alla copertura di specifici fabbisogni per
attività di alta qualificazione, per specifici programmi
individuati dagli strumenti di programmazione regionale, per il
funzionamento di enti, aziende o organismi regionali operanti
nel settore sanitario, per il sostegno degli investimenti per la
manutenzione e il rinnovo del patrimonio delle aziende
sanitarie regionali;
d) gli indirizzi per la valorizzazione e qualificazione
dell’assistenza nelle zone insulari e montane e le risorse
regionali ad esse destinate;
e) gli eventuali vincoli di utilizzo delle risorse da parte delle
aziende unità sanitarie locali, con particolare riferimento a
quelle impiegate nella prevenzione;
f) le azioni programmate di rilievo regionale e i progetti
obiettivo, da realizzare tramite le società della salute e,
laddove non costituite, in collaborazione con gli enti locali;
g) i criteri per la elaborazione dei piani di area vasta e per
la definizione di intese ed accordi tra aziende, di cui
all’articolo 8, comma 4 e per la disciplina della contrattazione
con i soggetti privati accreditati;
h) le direttive relative alla organizzazione delle aziende
sanitarie;
i) i criteri e le modalità di determinazione delle tariffe anche
in relazione alle diverse tipologie di soggetti erogatori;
l) gli strumenti per l’integrazione delle medicine
complementari negli interventi per la salute.
3. Per le politiche sociali in particolare sono definiti:
a) gli obiettivi di benessere sociale da perseguire, con
riferimento alle politiche sociali integrate di cui al titolo quinto
della l.r. 41/2005;
b) le caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e
degli interventi atte ad assicurare i livelli essenziali delle
prestazioni di cui all'articolo 4 della l.r. 41/2005;
c) le priorità di intervento relative ai soggetti di cui
all'articolo 7, comma 6 della l.r. 41/2005 nonché le
sperimentazioni e gli interventi di cui all'articolo 14 della
medesima legge;
d) gli indirizzi generali da utilizzare per determinare il
concorso degli utenti al costo delle prestazioni;
e) le modalità di ripartizione alle società della salute e,
laddove non costituite, agli enti locali, in ambito zonale, delle
risorse destinate dal bilancio regionale al finanziamento della
rete locale dei servizi, sulla base di parametri oggettivi rilevati
in relazione ai seguenti elementi:
1) livelli essenziali delle prestazioni sociali;
2) dimensione degli interventi e dei servizi in atto;
3) bisogni di assistenza;
4) situazione demografica e territoriale delle diverse
zone.
f) le misure e le azioni prioritarie da prevedere in favore dei
comuni in maggiore situazione di disagio, ai sensi della
normativa regionale vigente;
g) i criteri di accesso al fondo sociale regionale di
solidarietà interistituzionale di cui all'articolo 46 della l.r.
41/2005;
h) gli interventi innovativi, di ricerca e di sperimentazione,
di interesse regionale;
i) le iniziative di comunicazione sociale e di
sensibilizzazione finalizzate alla prevenzione del disagio e della
esclusione sociale;
l) i benefici aggiuntivi a favore degli invalidi civili, di cui
all'articolo 130, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59).
4. Il piano sanitario e sociale integrato regionale contiene gli
indicatori per il monitoraggio e la valutazione relativi allo stato
di attuazione della programmazione regionale ai sensi
dell’articolo 20.
Art. 20 - La valutazione delle politiche sanitarie e sociali
integrate (103)
1. Sono strumenti di valutazione e di monitoraggio della
programmazione sanitaria e sociale integrata:
a) il rapporto annuale di monitoraggio e valutazione di cui
al comma 2;
b) la relazione sanitaria aziendale di cui all’articolo 24;
c) la relazione sociale regionale di cui all’articolo 42 della
l.r. 41/2005;
d) la relazione sanitaria regionale di cui al comma 3;
e) la relazione sullo stato di salute di cui al comma 4.
2. La Giunta regionale elabora ogni anno il rapporto di
monitoraggio e valutazione relativo allo stato di attuazione della
programmazione regionale ed ai risultati raggiunti in merito a
specifici settori e obiettivi di salute e lo trasmette al Consiglio
regionale.
3. La Giunta regionale elabora, a conclusione del ciclo della
programmazione sanitaria e sociale integrata, la relazione
sanitaria regionale e la relazione sociale regionale di cui
all’articolo 42 della l.r. 41/2005 e le trasmette al Consiglio
regionale e alla conferenza regionale delle società della salute.
La relazione sanitaria regionale esprime, anche sulla base delle
risultanze delle relazioni sanitarie aziendali e degli strumenti di
valutazione propri delle società della salute:
a) valutazioni epidemiologiche sullo stato di salute della
popolazione;
b) valutazioni sui risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi
definiti dal piano sanitario e sociale integrato regionale.
4. La relazione sullo stato di salute è il documento di
monitoraggio e di valutazione dei servizi e delle attività sanitarie
territoriali e sociali, che la società della salute, ove costituita, o
la conferenza zonale dei sindaci redige annualmente.
Art. 20bis - Strumenti e procedure di valutazione (104)
1. Nel quadro delle politiche di promozione della salute, al
fine di definire gli strumenti e le procedure per la valutazione
della programmazione sanitaria e sociale integrata e di
individuare idonei strumenti di osservazione dello stato di salute,
dell’evoluzione dei fenomeni sociali, dello stato dei servizi, la
Giunta regionale determina i rapporti di collaborazione, oltre
che con l’Istituto per la Prevenzione Oncologica (ISPO) e con
l’ARS, con istituti universitari con specifica esperienza negli
ambiti del management sanitario e sociale integrato, delle attività
Raccolta Normativa della Regione Toscana 10
4a Tutela della salute l.r. 40/2005
di formazione avanzata e della misurazione e valutazione della
“performance” del sistema sanitario e sociale integrato e dei
soggetti che lo costituiscono.
Art. 20ter - Istituzione di registri di rilevante interesse
sanitario (105)
1. In applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai sensi
degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g), sono istituiti i
seguenti registri di patologia:
a) registro tumori;
b) registro difetti congeniti; (226)
c) registro malattie rare;
d) registro malattie demielinizzanti.
2. I registri di patologia di cui al comma 1 raccolgono dati
anagrafici e sanitari relativi a persone affette dalle malattie
individuate al comma 1 a fini di studio e ricerca scientifica in
campo medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. Con regolamento regionale, adottato in conformità al
parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali,
ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), sono previsti i tipi di dati sensibili,
le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite da
ciascuno dei registri di cui al comma 1, i soggetti che possono
avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere e le
misure per la custodia e la sicurezza dei dati.
4. Le previsioni del regolamento di cui al comma 3 devono in
ogni caso informarsi al principio di necessità di cui all’articolo 3
del d.lgs 196/2003.
Art. 21 - Piani integrati di salute (106)
1. Il piano integrato di salute, di seguito denominato PIS, è lo
strumento di programmazione integrata delle politiche sanitarie e
sociali a livello di zona-distretto.
2. È compito del PIS:
a) definire il profilo epidemiologico delle comunità locali,
con particolare attenzione alle condizioni dei gruppi di
popolazione che, per caratteristiche socio-economiche, etnicoculturali,
residenziali, sono a maggiore rischio in termini di:
1) stili di vita, con particolare riferimento a quelli
connessi alle patologie croniche;
2) difficoltà di carattere culturale e organizzativo
nell’accesso ai servizi, con particolare riferimento ai servizi
di prevenzione individuale e collettiva e alla medicina
generale;
3) barriere strutturali all’accesso ai servizi e alla
continuità delle cure assistenziali (viabilità, percorsi, accessi
per portatori di handicap, orari inadeguati per specifiche
categorie di utenza);
b) definire gli obiettivi di salute e benessere ed i relativi
standard quantitativi e qualitativi zonali in linea con gli
indirizzi regionali, tenendo conto del profilo di salute e dei
bisogni sanitari e sociali delle comunità locali, ed in
particolare: attivare progetti coerenti con la sanità d’iniziativa
(es. promuovere interventi rivolti ad aumentare la capacità
delle persone a gestire con maggiore competenza e correttezza
la propria salute); individuare efficaci zone di contrasto nei
confronti delle diseguaglianze nella salute e nell’assistenza
sanitaria; adottare strategie per rendere più facili i progetti
individuali di cambiamento degli stili di vita;
c) individuare le azioni attuative;
d) individuare le risorse messe a disposizione dai comuni,
comprese quelle destinate al finanziamento dei livelli di
assistenza aggiuntivi, e quelle provenienti dal fondo sanitario
regionale;
e) definire la rete dei servizi e degli interventi attivati sul
territorio con indicazione delle capacità di intervento in
termini sia di strutture che di servizi;
f) definire il fabbisogno di strutture residenziali e
semiresidenziali, in coerenza con la programmazione
regionale;
g) attivare gli strumenti di valutazione per misurare gli
obiettivi specifici di zona.
3. Il PIS comprende programmi e progetti operativi; i
programmi individuano gli obiettivi e le risorse
complessivamente disponibili per la loro realizzazione secondo
gli indirizzi contenuti negli obiettivi di salute condivisi a livello
regionale e specifici di zona; i progetti operativi individuano le
azioni necessarie a conseguire i singoli obiettivi previsti dai
programmi di riferimento.
4. Ai fini del coordinamento delle politiche socio-sanitarie con
le altre politiche locali in grado di incidere sullo stato di salute
della popolazione e dell’integrazione fra i diversi strumenti di
programmazione locale, il procedimento di formazione del PIS
prevede:
a) il raccordo con le competenti strutture organizzative delle
amministrazioni comunali interessate;
b) la consultazione con le associazioni di volontariato e
tutela, le cooperative sociali e le altre associazioni del terzo
settore.
5. Il PIS è approvato dall’assemblea dei soci della società
della salute e, laddove non costituita, dalla conferenza zonale dei
sindaci; in quest’ultimo caso l’avvio del processo di realizzazione
del PIS è determinato da un atto deliberativo della conferenza
zonale dei sindaci, previo parere dei consigli comunali da
esprimere entro trenta giorni dal loro ricevimento; che sancisce
l’accordo in merito con l’azienda unità sanitaria locale;
l’accordo ha ad oggetto, in particolare, le risorse rese disponibili
dagli enti locali e dalle aziende sanitarie; quest’ ultime
quantificano tali risorse con riferimento al documento economico
di cui all’articolo 120, comma 2.
6. Il PIS ha durata analoga al ciclo di programmazione
sociale e sanitaria integrata regionale e si attua attraverso
programmi operativi annuali che ne possono costituire
aggiornamento.
7. La Giunta regionale elabora apposite linee guida per la
predisposizione del PIS.
Art. 22 - Piani attuativi locali
1. Il piano attuativo locale è lo strumento di programmazione
con il quale, nei limiti delle risorse disponibili, nell'ambito delle
disposizioni del piano sanitario e sociale integrato regionale, del
piano di area vasta e degli indirizzi impartiti dalle conferenze
aziendali dei sindaci, le aziende unità sanitarie locali
programmano le attività da svolgere recependo, per le attività
sanitarie e socio-sanitarie territoriali, i PIS di zona-distretto; il
piano attuativo locale ha durata quinquennale e può prevedere
aggiornamenti. (107)
2. Le conferenze aziendali dei sindaci, previo parere dei
consigli comunali, formulano indirizzi per le aziende unità
Raccolta Normativa della Regione Toscana 11
4a Tutela della salute l.r. 40/2005
sanitarie locali per l’elaborazione del piano attuativo locale; le
società della salute, o le conferenze zonali dei sindaci,
contribuiscono altresì alla formulazione del piano attuativo
locale, per le attività sanitarie e socio-sanitarie, attraverso i PIS
di cui all’articolo 21. (107)
3. Il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale adotta
il piano attuativo e lo trasmette alla conferenza aziendale dei
sindaci, (108) che lo approva in sede plenaria.
4. Il direttore generale trasmette il piano attuativo approvato
alla Giunta regionale che, entro quaranta giorni, ne verifica la
conformità alla programmazione sanitaria e sociale integrata
regionale; (108) nel caso di mancata approvazione da parte della
conferenza aziendale dei sindaci, (108) la Giunta regionale, una
volta esercitato il controllo di conformità ed essersi confrontata
con la conferenza aziendale dei sindaci, (108) autorizza il direttore
generale alla prosecuzione dell'attività.
5. Il piano attuativo si realizza attraverso programmi annuali di
attività articolati, per quanto riguarda le attività socio-sanitarie
territoriali, per zona-distretto; i programmi annuali di attività delle
aziende unità sanitarie locali recepiscono, per le attività sanitarie
territoriali e per quelle socio-sanitarie integrate, i programmi
annuali dei PIS di zona-distretto.
6. Il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale adotta
il programma annuale di attività di cui al comma 5 entro l'anno
precedente a quello di riferimento e lo trasmette alla conferenza
aziendale dei sindaci, (108) che lo approva; successivamente il
direttore generale trasmette il programma annuale alla Giunta
regionale che verifica la conformità dello stesso alla
programmazione sanitaria e sociale integrata regionale (108)
entro quaranta giorni dal ricevimento; nel caso di mancata
approvazione da parte della conferenza aziendale dei sindaci,
(108) la Giunta regionale, una volta esercitato il controllo di
conformità ed essersi confrontata con la conferenza aziendale dei
sindaci, (108) autorizza il direttore generale alla prosecuzione
dell'attività.
Art. 23 - Piani attuativi ospedalieri
1. Il piano attuativo ospedaliero è lo strumento di
programmazione con il quale, nei limiti delle risorse disponibili,
nell'ambito delle disposizioni del piano sanitario e sociale
integrato regionale (109) e del piano di area vasta, nonché degli
indirizzi e valutazioni dell'organo di indirizzo, le aziende
ospedaliero-universitarie programmano le attività di propria
competenza.
2. Nella formulazione degli indirizzi di cui al comma 1,
l'organo di indirizzo tiene conto, in particolare, del piano della
didattica universitaria.
3. Il piano attuativo ospedaliero ha durata quinquennale e può
prevedere aggiornamenti. (110)
4. Il direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria
adotta il piano attuativo ospedaliero entro l'anno precedente a
quello di riferimento, lo trasmette all'Università ed alla
competente articolazione di area vasta della conferenza regionale
delle società della salute, (109) per l'acquisizione dei pareri di
competenza. Il direttore generale trasmette il piano attuativo e le
eventuali osservazioni alla Giunta regionale che, verificatane la
conformità alla programmazione sanitaria e sociale integrata
regionale, (109) lo approva entro quaranta giorni dal ricevimento.
5. Il piano attuativo ospedaliero si realizza attraverso
programmi annuali di attività adottati dal direttore generale
dell'azienda ospedaliero-universitaria, acquisiti gli indirizzi e le
valutazioni dell'organo di indirizzo; i programmi annuali sono
approvati con lo stesso procedimento di cui al comma 4.
Art. 24 - Relazione sanitaria aziendale
1. La relazione sanitaria aziendale è lo strumento di
valutazione e monitoraggio dei risultati raggiunti in rapporto agli
obiettivi definiti dalla programmazione regionale e aziendale e ne
costituisce strumento rilevante per la definizione; la relazione
sanitaria aziendale in particolare evidenzia i risultati conseguiti
in termini di servizi e prestazioni, con riguardo anche agli
obiettivi del piano attuativo e con distinto riferimento all'attività
sanitaria e sociale integrata, alle attività sanitarie degli ambiti
territoriali e a quella socio-assistenziale. (111)
2. La relazione sanitaria aziendale è adottata dal direttore
generale, previo parere del consiglio dei sanitari, entro il 30
giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. La relazione sanitaria aziendale è trasmessa:
a) dalle aziende unità sanitarie locali alla Giunta regionale,
all'ARS e alla e alla conferenza aziendale dei sindaci; (112)
b) dalle aziende ospedaliero-universitarie alla Giunta
regionale, all'ARS e alla conferenza regionale delle società
della salute. (112)
4. La conferenza aziendale dei sindaci (112) e le articolazioni di
area vasta della conferenza regionale delle società della salute
(112) esprimono le proprie valutazioni sulle relazioni sanitarie e le
trasmettono alla Giunta regionale.
Art. 25 - Fondo sanitario regionale
1. Il fondo sanitario regionale è così composto:
a) fondo ordinario di gestione destinato alle aziende unità
sanitarie locali, per la erogazione ordinaria dei livelli uniformi
ed essenziali di assistenza ed al funzionamento degli enti per i
servizi tecnico-amministrativi di area vasta di cui all’articolo
100; (113)
b) fondi per lo sviluppo dei servizi, destinati alla copertura di
specifici fabbisogni e servizi di interesse generale, per attività
di elevata qualificazione, per specifici programmi individuati
dagli strumenti di programmazione sanitaria e sociale
integrata regionale, (114) per il sostegno degli investimenti e
per la manutenzione e il rinnovo del patrimonio delle aziende
sanitarie;
c) fondi finalizzati all'organizzazione del sistema, destinati a
organismi ed enti a carattere regionale e a iniziative dirette della
Regione in materia di innovazione e sviluppo del sistema.
2. La Giunta regionale può procedere all'accantonamento di
quote del fondo sanitario regionale da destinare al mantenimento
dell'equilibrio economico finanziario complessivo del sistema e
da attribuire alle aziende sanitarie anche sulla base della
individuazione negoziale di specifici obiettivi e risultati.
Art. 26 - Determinazione del fabbisogno finanziario
1. La Giunta regionale, in sede di elaborazione del documento
di programmazione economica e finanziaria, procede:
a) alla stima del fabbisogno finanziario del servizio sanitario
regionale per il triennio successivo, tenuto conto
dell'evoluzione della domanda di salute, dell'andamento a
livello regionale dei costi dei fattori produttivi, degli obiettivi di
crescita programmati, del programma degli investimenti;
b) alla stima delle risorse finanziarie disponibili che
costituiscono il fondo sanitario regionale di cui all' articolo 25
2. A seguito di quanto stabilito ai sensi del comma 1, la Giunta
regionale procede annualmente:
Raccolta Normativa della Regione Toscana 12
4a Tutela della salute l.r. 40/2005
a) alla ripartizione del fondo sanitario regionale ai sensi dell'
articolo 25 , comma 1;
b) ad emanare direttive per la formazione dei bilanci da parte
delle aziende sanitarie e degli enti per i servizi tecnicoamministrativi
di area vasta di cui all'articolo 100;
c) alla individuazione, anche in corso di esercizio, delle
manovre da porre in essere per assicurare l'equilibrio tra
fabbisogno e risorse.
Art. 27 - Finanziamento delle aziende unità sanitarie locali
1. Annualmente, la Giunta regionale provvede alla
assegnazione alle aziende unità sanitarie locali del fondo ordinario
di gestione, ripartendolo tra le stesse secondo i criteri definiti dal
piano sanitario e sociale integrato regionale. (115)
1 bis. Nell’assegnazione di cui al comma 1, sono individuate
le quote del fondo da attribuire con vincolo di destinazione alle
zone-distretto, tenuto conto delle determinazioni adottate dalla
conferenza delle società della salute ai sensi dell’articolo 11,
comma 4, lettera e) (116)
2. Alle aziende unità sanitarie locali sono altresì assegnate
quote dei fondi per lo sviluppo dei servizi di cui all' articolo 25 ,
comma 1, lettera b), in relazione a specifici progetti previsti dagli
strumenti della programmazione sanitaria e sociale integrata
regionale. (115)
3. Abrogato. (117)
Art. 28 - Finanziamento delle aziende ospedalierouniversitarie
1. Il finanziamento delle aziende ospedaliero-universitarie
avviene in relazione al volume delle prestazioni erogate,
computate sulla base delle tariffe massime fissate dalla Regione,
ovvero sulla base delle valorizzazioni concordate tra le aziende
nell'ambito delle intese di cui all' articolo 8 , comma 4, lettera d).
2. Alle aziende ospedaliero-universitarie sono altresì assegnate
quote dei fondi per lo sviluppo dei servizi di cui all' articolo 25 ,
comma 1, lettera b), per il finanziamento di funzioni di
riferimento regionale non sufficientemente remunerate dalle
tariffe e per specifiche finalità previste dagli strumenti di
programmazione sanitaria e sociale integrata regionale. (118)
Art. 29 - Finanziamento della mobilità sanitaria
1. Le prestazioni erogate all'assistito nell'ambito dei livelli
uniformi ed essenziali di assistenza, definiti dal piano sanitario e
sociale integrato regionale, (119) sono finanziariamente a carico
dell'azienda unità sanitaria locale di residenza del cittadino;
l'istituzione privata o pubblica, diversa dall'azienda unità sanitaria
locale di residenza, che ha eventualmente provveduto alla
erogazione, è remunerata nella misura conseguente
all'applicazione del sistema tariffario definito dalla Regione.
2. Per prestazioni residenziali di ricovero non ospedaliero, nel
caso di cambiamento di residenza dell'assistito, in applicazione
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente), la Giunta regionale può disciplinare il
permanere della titolarità dei relativi oneri alla azienda unità
sanitaria locale di residenza al momento del ricovero avendo a
riferimento la durata del ricovero e la residenza del nucleo
familiare di appartenenza.
3. Gli scambi finanziari così determinati possono avvenire in
forma diretta, sulla base di apposite convenzioni o rapporti,
ovvero su base regionale, attraverso procedure di compensazione
regionali.
4. La Giunta regionale provvede con proprie deliberazioni a
disciplinare le modalità e le procedure per regolare il sistema
degli accordi diretti interaziendali e quello delle compensazioni
regionali, in base allo sviluppo dei sistemi informativi e delle
procedure di controllo, anche in relazione alle disposizioni
emanate a livello statale circa le modalità di compensazione della
mobilità sanitaria interregionale.
5. La valorizzazione delle prestazioni, ancorché gestite tramite
compensazioni regionali, è definita dalle convenzioni e dai
rapporti tra aziende sanitarie e tra queste e le istituzioni private, e
non può comunque essere superiore alle tariffe massime definite
dalla Regione; in assenza di accordi convenzionali, si applicano le
tariffe massime regionali.
6. La Giunta regionale, fermo restando il diritto dei cittadini di
ricorrere alle prestazioni dei produttori accreditati quando la
struttura pubblica non sia in grado di assicurare le prestazioni
nei tempi necessari, secondo le modalità stabilite dalla Giunta
regionale e in relazione alle risorse disponibili e all’attuazione
della programmazione regionale, (120) , può sottoporre il sistema
di erogazione delle prestazioni da parte delle aziende sanitarie e
delle istituzioni private a vincoli quantitativi circa il volume delle
prestazioni ammesse, ovvero a vincoli finanziari tramite la
determinazione di tetti di spesa e specifiche modalità di
applicazione del sistema tariffario; i suddetti vincoli possono, a
seguito di accordi stipulati con altre Regioni, riguardare anche le
prestazioni rese a cittadini toscani fuori dal territorio regionale. Le
aziende sanitarie, all'interno dell'area vasta di riferimento, tenuto
conto delle vocazioni aziendali, definiscono annualmente accordi
di ordine finanziario per le prestazioni sanitarie derivanti dai
flussi di mobilità interaziendale.
Art. 30 - Finanziamento aziendale tramite tariffe
1. Le aziende sanitarie, nell'ambito dei propri fini istituzionali e
nell'interesse pubblico, possono, previa autorizzazione della
Giunta regionale, fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle
previste nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza; in tal caso
le aziende sanitarie definiscono le modalità di valorizzazione, a
carico delle istituzioni pubbliche o private o dei soggetti privati
nei confronti dei quali le stesse sono erogate, tramite apposite
tariffe determinate dall'azienda sanitaria sulla base dei costi
onnicomprensivi sostenuti.
2. Le aziende sanitarie possono altresì erogare prestazioni
previste dai livelli uniformi ed essenziali di assistenza in regime
di libera professione dei dipendenti, prevedendone la
valorizzazione tariffaria sulla base delle direttive e dei vincoli
appositamente disposti dalla Giunta regionale in conformità alla
legislazione vigente.
3. Le aziende sanitarie organizzano le attività di cui ai commi 1
e 2, assicurando il regolare svolgimento delle ordinarie attività
istituzionali, conformemente agli indirizzi regionali.
Art. 30 bis - Indebitamento delle Aziende e degli ESTAV
(25)
1. Le aziende sanitarie possono contrarre indebitamento,
previa autorizzazione, fino ad un massimo di trenta anni
unicamente per il finanziamento di spese di investimento e fino ad
un ammontare complessivo delle relative rate per capitale ed
interessi non superiore al 15 per cento delle entrate proprie
correnti, ad esclusione della quota di fondo sanitario regionale di
parte corrente loro attribuito ed avendo a riferimento l’insieme
delle aziende sanitarie nonché degli enti di cui al comma 4.
2. Le aziende sanitarie possono essere autorizzate, in rapporto
alle finalità di cui al comma 1, a rinegoziare il proprio
Raccolta Normativa della Regione Toscana 13
4a Tutela della salute l.r. 40/2005
indebitamento anche mediante allungamento della scadenza.
3. La Giunta regionale autorizza le operazioni di
indebitamento con propria deliberazione, previa verifica della
congruità tra la tipologia dell’investimento e la durata del
finanziamento, nonché previa analisi e valutazione economica
della capacità delle aziende sanitarie di far fronte agli oneri
conseguenti, e del complessivo rispetto del limite giuridico di
indebitamento di cui al comma 1.
4. In casi eccezionali debitamente motivati nella deliberazione
di cui al comma 3, gli Enti per i servizi tecnico-amministrativi di
area vasta (ESTAV), nell’ambito dei limiti complessivi di cui al
comma 1, possono essere autorizzati a contrarre indebitamento.
In tal caso la Giunta regionale assicura, a valere sul fondo
sanitario regionale e per l’intera durata dell’operazione, le
risorse necessarie alla copertura degli oneri di ammortamento
del debito.
Titolo IV - ORDINAMENTO
Capo I - Aziende sanitarie
Art. 31 - Aziende sanitarie
1. Le aziende sanitarie sono dotate di personalità giuridica
pubblica e autonomia imprenditoriale.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle aziende sanitarie
sono disciplinati con l'atto aziendale di diritto privato, di cui all'
articolo 3 , comma 1-bis, del decreto delegato, di seguito
denominato statuto aziendale, secondo quanto previsto dall'
articolo 50
Art. 32 - Aziende unità sanitarie locali (121)
1. Gli ambiti territoriali delle aziende unità sanitarie locali
sono individuati nell'allegato A alla presente legge.
2. Le aziende unità sanitarie locali provvedono alla
programmazione ed alla gestione delle attività definite nei livelli
uniformi ed essenziali di assistenza, salvo quanto previsto nelle
disposizioni del capo III bis del titolo V.
Art. 33 - Aziende ospedaliero-universitarie
1. Le aziende ospedaliero-universitarie, di cui all' allegato A
alla presente legge, sono organizzate secondo la disciplina di cui
all' articolo 2 del d.lgs. 517/1999 .
2. Le aziende ospedaliero-universitarie assicurano,
relativamente alle attività specialistiche loro attribuite dagli
strumenti della programmazione regionale:
a) le prestazioni di ricovero;
b) le prestazioni specialistiche ambulatoriali;
c) le attività di emergenza e urgenza ospedaliera, organizzate
in forma dipartimentale;
d) le attività di ricerca clinica e preclinica;
e) le attività didattiche legate al sistema regionale della
formazione sanitaria secondo la disciplina di cui al titolo IV,
capo V;
f) le altre attività tipiche della facoltà di medicina e chirurgia
inscindibilmente connesse con le attività assistenziali.
3. Le aziende ospedaliero-universitarie perseguono lo sviluppo
delle attività di alta specializzazione quale riferimento di area
vasta, in relazione a livelli qualitativi verificati ed in coerenza con
l'ottimizzazione della rete ospedaliera e con le indicazioni della
programmazione regionale.
Art. 34 - Sperimentazioni gestionali - Costituzione di
società miste
1. Le aziende sanitarie, al fine di introdurre nella
organizzazione delle prestazioni elementi di innovazione,
economicità ed efficienza, possono, previa sperimentazione,
attivare rapporti in forma societaria con soggetti privati nel
rispetto degli indirizzi della programmazione sanitaria e sociale
integrata regionale (122) e relativamente alle attività in essa
indicate.
2. E' fatto obbligo alle aziende di sottoporre preventivamente
alla Giunta regionale lo schema dello statuto delle società che si
intende costituire, unitamente ad una relazione illustrativa circa le
finalità, il funzionamento ed i risultati gestionali attesi. La Giunta
regionale propone l'atto conseguente al Consiglio regionale che
l'approva entro i successivi 30 giorni. L'attivazione dei rapporti in
forma societaria avviene nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 9-bis del decreto delegato.
3. Il Consiglio regionale verifica annualmente delle società
costituite per "le sperimentazioni gestionali".
Capo II - Funzioni gestionali
Art. 35 - Organi
1. Gli organi delle aziende unità sanitarie locali sono:
a) il direttore generale;
b) il collegio sindacale.
2. Gli organi delle aziende ospedaliero-universitarie sono quelli
indicati dall' articolo 4 del d.lgs. 517/1999 e disciplinati dai
protocolli d'intesa di cui all' articolo 13 , comma 2. Nei casi di
aziende ospedaliero-universitarie cui siano stati conferiti beni e
risorse anche da parte universitaria, con l'atto aziendale di
costituzione dell'azienda può essere istituito apposito organo
paritetico cui è conferita la delega alla gestione economicopatrimoniale.
Art. 36 - Funzioni e competenze del direttore generale
1. Al direttore generale sono riservati i poteri di gestione e la
rappresentanza delle aziende sanitarie ai sensi degli articoli 3 e 3-
bis del decreto delegato.
2. Il direttore generale esercita le proprie funzioni direttamente
ovvero delegandole nelle forme e secondo le modalità previste
dallo statuto aziendale.
3. È riservata al direttore generale l'adozione dei seguenti atti:
a) la nomina, la sospensione e la decadenza del direttore
amministrativo, del direttore sanitario, e, per le aziende unità
sanitarie locali, del direttore dei servizi sociali; (123)
b) la nomina dei membri del collegio sindacale, su
designazione delle amministrazioni competenti e la prima
convocazione del collegio, ai sensi dell'articolo 3, comma 13,
del decreto delegato;
c) la nomina dei direttori o dei responsabili delle strutture ed
il conferimento, la sospensione e la revoca degli incarichi di
responsabilità aziendali;
d) lo statuto aziendale;
e) gli atti di bilancio;
f) i piani attuativi;
g) la relazione sanitaria aziendale;
h) i provvedimenti che comportano modificazioni dello stato
patrimoniale dell'azienda;
i) la costituzione delle società di cui all'articolo 34;
Raccolta Normativa della Regione Toscana 14
4a Tutela della salute l.r. 40/2005
i bis) l’approvazione dello statuto e della convenzione della
società della salute, ai sensi dell’articolo 71 quater, comma 4.
(124)
3 bis. Ove costituita la società della salute, il direttore
generale è componente dell’assemblea dei soci di cui all’articolo
71 sexies e della giunta esecutiva di cui all’articolo 71 septies
ovvero designa il rappresentante dell’azienda unità sanitaria
locale ai fini della partecipazione alla medesima giunta. (125)
Art. 37 - Nomina e rapporto di lavoro del direttore
generale
1. Il direttore generale è nominato tra soggetti in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto delegato,
che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età,
individuati a seguito di avviso pubblico.
2. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta
regionale:
a) per le aziende unità sanitarie locali, previo confronto con
la conferenza aziendale dei sindaci; (126)
b) per le aziende ospedaliero-universitarie, di intesa con il
rettore dell'università interessata previo confronto con la
competente articolazione di area vasta della conferenza
regionale delle società della salute. (126)
3. La nomina del direttore generale è preceduta da motivata
comunicazione al Consiglio regionale, decorsi trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione da parte del Consiglio regionale,
il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina.
4. L'efficacia della nomina è subordinata alla stipula di
apposito contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre
anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile; il contratto è
redatto in osservanza delle norme del libro V titolo III del codice
civile, secondo lo schema-tipo approvato con decreto del
Presidente della Giunta regionale ed è stipulato fra il Presidente
della Giunta ed il direttore generale nominato nel termine di
quindici giorni. (3)
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto sono a
carico del bilancio dell'azienda; sono altresì a carico del bilancio
dell'azienda gli oneri di cui all'articolo 3-bis, comma 11, del
decreto delegato; non può gravare sul bilancio dell'azienda altro
onere a titolo di compenso o rimborso spese per il direttore
generale, salvo quelli espressamente previsti dalla legislazione
vigente.
6. Il Presidente della Giunta regionale, prima della scadenza del
termine del contratto può procedere alla conferma dell'incarico ed
alla stipula di un nuovo contratto, ovvero prorogare, per un
periodo non superiore a sessanta giorni, il contratto in scadenza;
la conferma deve essere preceduta da una valutazione positiva
dell'operato del direttore generale e alla stessa si provvede con le
procedure di cui ai commi 1, 2 e 3.
7. Al direttore generale si applicano le disposizioni previste per
i consiglieri regionali dall' articolo 11 della legge regionale 29
agosto 1983, n. 68 (Norme di attuazione dell' articolo 18 della
Costituzione e della legge 25 gennaio 1982, n. 17 , in materia di
associazioni segrete e norme per garantire la pubblicità della
situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e
designazioni regionali).
7 bis. Annualmente l’operato del direttore generale viene
valutato sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi
definiti dalla Regione. Il sistema di incentivazione della direzione
è collegato alla valutazione dei risultati raggiunti da ciascuna
azienda sanitaria misurati nell’ambito del sistema di valutazione
dei rapporto annuale di monitoraggio e valutazione di cui
all’articolo 20. (127)
7 ter. Non è consentita la nomina a direttore generale per più
di tre mandati consecutivi nello stesso incarico presso la stessa
azienda sanitaria; la durata complessiva dell’incarico non può
comunque essere superiore a dieci anni. (128)
Art. 38 - Cause di incompatibilità del direttore generale
1. Il Presidente della Giunta regionale accerta la sussistenza
delle condizioni di incompatibilità del direttore generale al
momento della nomina.
2. Il rilievo di eventuali incompatibilità è contestato, in
qualunque momento, dal Presidente della Giunta regionale al
direttore generale il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione, provvede a rimuoverne le cause, dandone notizia
al Presidente della Giunta regionale; decorso tale termine senza
che le cause siano state rimosse, il direttore generale è dichiarato
decaduto.
Art. 39 - Cause di decadenza e revoca del direttore
generale
1. Le cause di decadenza e revoca dalla nomina del direttore
generale sono quelle previste agli articoli 3 e 3-bis del decreto
delegato nonché quelle previste dal contratto di cui all' articolo 37
, comma 4; la pronuncia della decadenza e della revoca
comportano la risoluzione di diritto del contratto con il direttore
generale.
2. La sussistenza o la sopravvenienza degli impedimenti di cui
all'articolo 3, comma 11, del decreto delegato è sempre causa di
decadenza del direttore generale dalla nomina.
3. La decadenza dalla nomina è pronunciata dal Presidente
della Giunta regionale.
4. Nei casi di decadenza o revoca, sono preventivamente
acquisiti per il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale
il parere della conferenza aziendale dei sindaci (129) e, per il
direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria, l'intesa
con il rettore dell'università interessata, nonchè il parere della
competente articolazione di area vasta della conferenza regionale
delle società della salute. (129)
5. Trascorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta dei pareri di
cui al comma 4, il Presidente della Giunta regionale può
comunque pronunciare la decadenza.
6. Il Presidente della Giunta regionale prescinde dai pareri nei
casi di particolare gravità ed urgenza e nell'ipotesi di
commissariamento aziendale.
7. Nei casi di cui al comma 6, il Presidente della Giunta
regionale informa tempestivamente della decadenza del direttore
generale o dell'eventuale commissariamento aziendale, la
conferenza aziendale dei sindaci, (129) per l'azienda unità
sanitaria locale, il rettore dell'università interessata e la
competente articolazione di area vasta della conferenza regionale
delle società della salute (129) per l'azienda ospedalierouniversitaria.
8. La conferenza aziendale dei sindaci (129) ovvero, per le
aziende ospedaliero-universitarie, la competente articolazione di
area vasta della conferenza regionale delle società della salute,
(129) nel caso di manifesta in attuazione dei piani attuativi locali,
possono chiedere al Presidente della Giunta regionale di revocare
il direttore generale o, qualora il contratto sia già scaduto, di non
disporne la conferma.
9. In caso di decadenza o revoca del direttore generale, il
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4a Tutela della salute l.r. 40/2005
Presidente della Giunta regionale nomina un commissario. (130)
9bis. Il commissario di cui al comma 9:
a) possiede i requisiti per la nomina a direttore generale;
b) esercita le funzioni del direttore generale e, salvo diversa
previsione dell’atto di nomina, sostituisce i direttori
amministrativo e sanitario e ne esercita le funzioni;
c) resta in carica per non oltre quattro mesi. (131)
10. In attesa della conclusione del procedimento di revoca o di
decadenza del direttore generale, il Presidente della Giunta
regionale può sospenderlo dalle funzioni qualora ricorrano gravi
motivi e sussistano situazioni di urgente necessità. (130)
10bis. Nei casi di cui al comma 10 il Presidente della Giunta
regionale, contestualmente alla sospensione, nomina un
commissario ai sensi e per gli effetti del comma 9 bis. (131)
11. Fino alla nomina del commissario, esercita le funzioni di
direttore generale il più anziano di età fra il direttore
amministrativo e sanitario. (130)
12. Per le aziende ospedaliero-universitarie, i protocolli d'intesa
di cui all' articolo 13, comma 2, tra Regione e università
disciplinano i procedimenti di verifica dei risultati dell'attività dei
direttori generali e le relative procedure di conferma e revoca,
sulla base dei principi di cui all'articolo 3-bis del decreto delegato.
12 bis. Nel caso di dimissioni o morte del direttore generale si
applicano i commi 9, 9 bis e 11. (132)
Art. 40 - Il direttore sanitario, il direttore amministrativo
ed il direttore dei servizi sociali (133)
1. Il direttore generale è coadiuvato, nell’esercizio delle
proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore
sanitario; i requisiti e le funzioni del direttore sanitario e del
direttore amministrativo sono disciplinate dagli articoli 3 e 3-bis
del decreto delegato.
2. Il direttore generale nomina il direttore amministrativo e il
direttore sanitario fra i soggetti iscritti negli elenchi di cui
all’articolo 40 bis.
3. Nelle aziende unità sanitarie locali, nel cui territorio sono
presenti zone in cui non è costituita la società della salute, lo
statuto aziendale, di cui all’articolo 50, prevede che il direttore
generale sia coadiuvato da un direttore dei servizi sociali con
compiti di direzione e di coordinamento delle attività di cui
all’articolo 3 septies del decreto delegato. In particolare, il
direttore dei servizi sociali formula indirizzi per le attività di
integrazione socio sanitaria in ambito aziendale, per garantire
livelli omogenei ed uniformi delle stesse, e presiede la
commissione multidisciplinare costituita dalla azienda in ambito
zonale per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 20, comma
3, della l.r. 41/2005.
4. Il direttore dei servizi sociali della azienda unità sanitaria
locale è nominato dal direttore generale tra i soggetti iscritti
negli elenchi di cui all’articolo 40 bis, sentita la conferenza
aziendale dei sindaci; si applica la disposizione di cui all’articolo
3, comma 11 del decreto delegato.
5. Possono essere nominati direttore dei servizi sociali della
azienda unità sanitaria locale i soggetti che non abbiano
compiuto il sessantacinquesimo anno di età e abbiano svolto, per
almeno cinque anni, qualificata attività di direzione o di
coordinamento tecnico-professionale in enti o strutture di
assistenza sociale pubblici o privati di media o grande
dimensione, che possiedano inoltre uno dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in scienze della formazione, in
sociologia, o in discipline equipollenti a indirizzo sociologico;
b) diploma di laurea specialistica in servizio sociale;
c) iscrizione nella sezione A dell’albo di cui al combinato
disposto della legge 23 marzo 1993, n. 84 (Ordinamento della
professione di assistente sociale e istituzione dell’albo
professionale) e del decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina
dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle
relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché
della disciplina dei relativi ordinamenti).
6. Il trattamento economico del direttore dei servizi sociali è
determinato con deliberazione della Giunta regionale in misura
non superiore al 70 per cento del trattamento base attribuito al
direttore generale, tenendo conto in particolare della complessità
delle funzioni esercitate.
7. Il rapporto di lavoro del direttore sanitario, del direttore
amministrativo e del direttore dei servizi sociali è esclusivo, non è
compatibile con cariche pubbliche elettive o di nomina ed è
regolato da contratto di diritto privato rinnovabile; tale
contratto, redatto sulla base di uno schema tipo approvato dalla
Giunta regionale, è stipulato dall’azienda sanitaria.
8. La nomina a direttore sanitario e a direttore amministrativo
determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in
aspettativa ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 11, del decreto
delegato.
9. La nomina a direttore dei servizi sociali di dipendenti della
Regione, di un ente o di una azienda regionale, ovvero di una
azienda sanitaria con sede nel territorio regionale, determina il
collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al
mantenimento del posto; l’aspettativa è concessa entro sessanta
giorni dalla richiesta.
10. Il direttore generale risolve il contratto stipulato con il
direttore sanitario, il direttore amministrativo ed il direttore dei
servizi sociali, qualora sopravvengano:
a) alcuno dei fatti previsti dall’articolo 3, comma 11, del
decreto delegato ovvero non siano state rimosse le cause di
incompatibilità;
b) gravi motivi;
c) violazione di legge o del principio del buon andamento e
di imparzialità della pubblica amministrazione.
11. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo, del
direttore sanitario e del direttore dei servizi sociali si risolve di
diritto decorsi sessanta giorni dalla nomina del nuovo direttore
generale, se questi non provvede alla loro riconferma.
12. Non è consentita la nomina a direttore amministrativo o a
direttore sanitario o a direttore dei servizi sociali per più di tre
mandati consecutivi nei relativi incarichi presso la stessa azienda
sanitaria; la durata complessiva dei relativi incarichi non può
comunque essere superiore a dieci anni.
Art. 40bis - Elenchi degli aspiranti alla nomina a
direttore amministrativo, a direttore sanitario e a direttore
dei servizi sociali (134)
1. Presso la competente struttura della Giunta regionale sono
istituiti gli elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore
amministrativo di aziende unità sanitarie locali, aziende
ospedaliero-universitarie e enti per i servizi tecnicoamministrativi
di area vasta, degli aspiranti alla nomina a
direttore sanitario di aziende unità sanitarie locali e di aziende
ospedaliero-universitarie e degli aspiranti alla nomina a direttore
dei servizi sociali di aziende unità sanitarie locali.
2. L’iscrizione agli elenchi di cui al comma 1 avviene su
Raccolta Normativa della Regione Toscana 16
4a Tutela della salute l.r. 40/2005
domanda, alla quale è allegato il curriculum vitae e i titoli
scientifici e professionali ritenuti idonei e pertinenti, comprese le
pubblicazioni a mezzo stampa, inoltrata dal 1° al 31 dicembre di
ciascun anno. Al fine della verifica della presentazione della
domanda entro i termini prescritti, fa fede il timbro dell’ufficio
accettante.
3. L’iscrizione agli elenchi di cui al comma 1 avviene anche a
seguito di avviso pubblico che la Giunta regionale ha comunque
la facoltà di indire, a seguito del quale gli interessati presentano
domanda corredata di curriculum vitae e i titoli scientifici e
professionali ritenuti idonei e pertinenti, comprese le
pubblicazioni a mezzo stampa.
4. La competente struttura della Giunta regionale, accertata
la regolarità formale delle domande, pervenute ai sensi del
comma 2 e 3, verifica la sussistenza dei requisiti previsti agli
articoli 3 e 3 bis del decreto delegato e all’articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484
(Regolamento recante la determinazione dei requisiti per
l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei
criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il
personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale )
5. La Giunta regionale compie l’istruttoria entro novanta
giorni dall’avvenuta ricezione delle domande. La mancanza dei
requisiti al momento della presentazione della domanda non è
sanabile.
6. I provvedimenti di nomina del direttore sanitario, del
direttore dei servizi sociali (227) e del direttore amministrativo
sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Contestualmente alla pubblicazione di cui al presente comma, i
provvedimenti di nomina, corredati dal relativo curriculum vitae,
sono pubblicati sul sito web della Giunta regionale, in apposita
sezione dedicata all’elenco. Nella stessa sezione sono pubblicati
tutti i nominativi degli aspiranti alle cariche di direttore
amministrativo e di direttore sanitario inseriti nell’elenco,
nonché i relativi curricula.
Art. 41 - Collegio sindacale. Nomina e funzionamento
1. Il collegio sindacale è composto da cinque membri nominati
dal direttore generale sulla base delle designazioni formulate, per
le aziende sanitarie, ai sensi dell'articolo 3-ter del decreto
delegato, e, per le aziende ospedaliero-universitarie, ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, del d.lgs. 517/1999 .
2. Il direttore generale nomina i sindaci revisori con specifico
provvedimento e li convoca entro il termine massimo di dieci
giorni dalla nomina; nella prima seduta il collegio procede alla
elezione tra i propri componenti del presidente che provvede alle
successive convocazioni; nel caso di cessazione del presidente
dalle proprie funzioni, le convocazioni sono effettuate dal
membro più anziano di età fino alla nomina del nuovo presidente.
3. Entro dieci giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza
della cessazione di uno o più componenti a seguito di dimissioni,
vacanza o qualunque altra causa, il direttore generale provvede a
chiedere una nuova designazione all'amministrazione competente
ed alla ricostituzione del collegio nel termine di trenta giorni dalla
data di designazione; in caso di mancanza di più di due
componenti deve procedersi alla ricostituzione dell'intero
collegio; qualora il direttore generale non proceda alla
ricostituzione del collegio entro il termine dei trenta giorni, il
Presidente della Giunta regionale (4) provvede a costituirlo in via
straordinaria con due dirigenti della Regione; il collegio
straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento
del collegio ordinario.
4. Le adunanze del collegio sono valide quando è presente la
maggioranza dei componenti; il membro del collegio sindacale,
che senza giustificato motivo non partecipa a due sedute
consecutive del collegio, decade dall'ufficio.
5. Il collegio tiene un libro delle adunanze e delle deliberazioni
in cui verbalizza lo svolgimento di ogni seduta, annotando i
controlli eseguiti e registrando i risultati delle verifiche e degli
accertamenti compiuti; i verbali di ogni seduta sono sottoscritti
dai componenti del collegio e sono conservati negli atti del
medesimo senza obbligo di trasmissione alla Giunta regionale;
nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, la Giunta regionale
può comunque richiedere al collegio la trasmissione dei verbali.
6. Ai membri del collegio sindacale è attribuita l'indennità
prevista dall'articolo 3, comma 13, del decreto delegato, ed il
rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti e secondo
quanto previsto dalla normativa vigente per i dirigenti del
servizio sanitario nazionale; le modalità di computo della
indennità sono stabilite con provvedimento della Giunta
regionale. (5)
Art. 42 - Collegio sindacale. Funzioni
1. Il collegio sindacale:
a) esercita il controllo di regolarità amministrativa e
contabile sull'attività dell'azienda sanitaria;
b) vigila sull'osservanza delle leggi;
c) verifica la regolare tenuta della contabilità e la
corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle
scritture contabili;
d) accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e
l'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione
o custodia;
e) esercita il controllo anche sulle attività svolte dalle
aziende stesse in materia di assistenza sociale e di servizi socioassistenziali.
2. Tutti gli atti adottati dal direttore generale o su delega del
medesimo, ad eccezione di quelli conseguenti ad atti già esecutivi,
sono trasmessi al collegio sindacale entro dieci giorni dalla loro
adozione; entro lo stesso termine gli atti sono pubblicati sull'albo
dell'azienda sanitaria.
3. Il collegio entro il termine perentorio di quindici giorni dal
ricevimento, formula e trasmette gli eventuali rilievi sull'atto
ricevuto; se il direttore ritiene di adeguarsi ai rilievi trasmessi,
entro il termine di dieci giorni, adotta i provvedimenti
conseguenti, dandone immediata notizia al collegio medesimo; in
caso contrario, è tenuto comunque a motivare le proprie
valutazioni ed a comunicarle al collegio.
4. Gli atti che, ai sensi della presente legge, non sono sottoposti
al controllo della Giunta regionale diventano esecutivi, salva la
immediata eseguibilità dichiarata per motivi di urgenza, con la
pubblicazione all'albo dell'azienda sanitaria per quindici giorni
consecutivi.
5. Nell'ambito delle proprie funzioni di controllo sulla attività
della azienda sanitaria, il collegio può eseguire controlli a
campione; a tal fine all'inizio di ogni seduta definisce, dandone
atto nel libro delle adunanze e nel verbale, i criteri di
campionamento che intende utilizzare nell'esame degli atti; il
collegio deve indicare le indagini eseguite, i criteri applicati e i
risultati conseguiti anche nella relazione trimestrale di cui al
comma 8.
6. Sono comunque soggetti a controllo puntuale da parte del
collegio i seguenti tipi di atti:
a) atti di bilancio;
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4a Tutela della salute l.r. 40/2005
b) regolamenti in materia di contabilità.
7. Il collegio esamina il bilancio preventivo economico
annuale, il bilancio pluriennale e il bilancio di esercizio ed
esprime le proprie osservazioni in una relazione che trasmette al
direttore generale; copia di tale relazione è allegata agli atti di
bilancio e trasmessa alla Giunta regionale per l'approvazione di
cui all' articolo 10 , comma 3.
8. Su tutti i controlli eseguiti ai sensi del presente articolo, il
collegio redige trimestralmente una relazione, in cui esprime una
valutazione complessiva circa l'andamento contabile nonché la
gestione amministrativa dell'azienda sanitaria; la relazione è
inviata al direttore generale e alla Giunta regionale; la Giunta
regionale può esprimere indirizzi in ordine ai contenuti della
relazione anche attraverso la predisposizione di appositi schemitipo.
Capo III - Funzioni consultive del governo clinico
Art. 43 - Le strutture regionali del governo clinico
1. Sono strutture del governo clinico regionale i seguenti
organismi già costituiti:
a) Organizzazione toscana trapianti;
b) Istituto toscano tumori;
c) Centro regionale sangue; (228)
d) Centro regionale per il rischio clinico e la sicurezza del
paziente.
d bis) Rete Toscana per la Medicina Integrata. (245)
2. Per favorire il governo clinico regionale delle attività
caratterizzate da una elevata necessità di integrazione e direzione
tecnica regionale, la Giunta regionale, acquisito il parere
obbligatorio della commissione consiliare competente che si
esprime nel termine di trenta giorni dalla richiesta (6) può altresì
costituire specifiche strutture con funzione di riferimento
regionale.
3. Per lo sviluppo a rete di specifici settori del servizio sanitario
regionale e per la promozione delle attività di governo clinico, la
Giunta regionale può istituire appositi organismi regionali di
coordinamento delle strutture organizzative aziendali ed
interaziendali.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina
la corresponsione delle indennità e dei rimborsi spese spettanti ai
componenti delle strutture e degli organismi di cui ai commi 1, 2
e 3, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di
erogazione; l'importo delle indennità è determinato tenendo
conto della funzione di ciascun organismo, della complessità
degli atti che è chiamato ad assumere, dell'impegno richiesto ai
componenti e delle conseguenti responsabilità. (7)
Art. 44 - Consiglio dei sanitari delle aziende unità
sanitarie locali
1. Il consiglio dei sanitari delle aziende unità sanitarie locali è
organismo elettivo e la sua composizione è così articolata:
a) la rappresentanza medica è costituita da ventisette
membri; i componenti sono eletti, assicurando la presenza
maggioritaria della componente ospedaliera; tale
rappresentanza è composta da diciotto dirigenti medici
ospedalieri, scelti in modo tale da garantire una rappresentanza
equilibrata delle diverse strutture organizzative funzionali
previste dallo statuto aziendale, da tre medici dirigenti delle
attività extra ospedaliere, di cui almeno uno del dipartimento di
prevenzione, da quattro medici convenziona ti, di cui due
medici di medicina generale, un pediatra di libera scelta ed un
medico specialista ambulatoriale, da un medico veterinario
eletto tra i dirigenti, un rappresentante delle medicine
complementari;
b) da quattro a sei componenti in rappresentanza degli altri
laureati del ruolo sanitario, eletti tra i dirigenti, assicurando la
rappresentatività sia delle attività ospedaliere che di quelle
territoriali;
c) tre componenti in rappresentanza del personale
infermieristico che assicurino la rappresentatività sia delle
attività ospedaliere che di quelle territoriali;
d) tre componenti eletti tra il personale tecnico sanitario,
assicurando la rappresentatività rispettivamente delle aree
professionali della riabilitazione, tecnica sanitaria e della
prevenzione.
2. Ai fini della formazione della componente elettiva di cui al
comma 1, le modalità per lo svolgimento delle elezioni sono le
seguenti:
a) partecipano all'elezione della rappresentanza medica di cui
al comma 1, lettera a) tutti i medici dipendenti ospedalieri ed
extra ospedalieri, ivi compresi i medici veterinari;
b) partecipano all'elezione della rappresentanza degli altri
laureati del ruolo sanitario di cui al comma 1, lettera b) tutti gli
altri laureati del ruolo sanitario dipendenti dell'azienda unità
sanitaria locale;
c) partecipa all'elezione della rappresentanza infermieristica
di cui al comma 1, lettera c) tutto il personale di assistenza
infermieristica dell'azienda unità sanitaria locale;
d) partecipa all'elezione della rappresentanza del personale
tecnico sanitario di cui al comma 1, lettera d) tutto il personale
tecnico sanitario, di riabilitazione e di vigilanza ed ispezione
dell'azienda unità sanitaria locale;
e) partecipano all'elezione della rappresentanza dei medici
convenzionati di cui al comma 1, lettera a) tutti i medici
convenzionati con l'azienda sanitaria.
3. L'elezione avviene a scrutinio segreto; ciascun elettore
partecipa con voto limitato all'ambito della componente di
appartenenza, indicando un numero di nominativi non superiore a
quello dei rappresentanti alla cui elezione è chiamato a
concorrere; risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior
numero di voti validamente espressi, nel rispetto, comunque, del
principio di rappresentatività delle attività ospedaliere ed
extraospedaliere di cui al comma 1, lettere b) e c).
4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di un
membro, si provvede alla sostituzione secondo l'ordine che è
risultato dalla votazione.
5. E' membro di diritto del consiglio dei sanitari il direttore
sanitario che lo presiede.
6. Partecipa alle sedute del consiglio sanitario, senza diritto di
voto, il presidente della federazione regionale dell'ordine dei
medici o suo delegato.
Art. 45 - Consiglio dei sanitari delle aziende ospedalierouniversitarie
1. Il consiglio dei sanitari delle aziende ospedalierouniversitarie
è organismo elettivo, presieduto dal direttore
sanitario, che ne è membro di diritto.
2. Nelle aziende ospedaliero-universitarie i membri della
rappresentanza medica sono in numero uguale per le componenti
universitaria ed ospedaliera; a tal fine, il numero dei membri
elettivi delle due componenti è determinato tenendo conto dei
membri di diritto, di cui ai commi 8 e 9, ascrivibili a ciascuna
Raccolta Normativa della Regione Toscana 18
4a Tutela della salute l.r. 40/2005
componente.
3. La componente elettiva è così articolata:
a) venti medici complessivi appartenenti alle componenti
ospedaliera ed universitaria di cui due rappresentanti delle
medicine complementari; i componenti ospedalieri sono eletti
tra i dirigenti; i candidati sono scelti in modo tale da garantire
una rappresentanza equilibrata delle diverse strutture
organizzative funzionali previste nello statuto aziendale;
b) tre medici convenzionati, di cui un medico di medicina
generale, un pediatra di libera scelta ed un medico specialista
ambulatoriale;
c) da quattro a sei componenti in rappresentanza degli altri
laureati, in misura pari tra la componente universitaria e quella
ospedaliera;
d) tre componenti in rappresentanza del personale
infermieristico;
e) tre componenti in rappresentanza dei tecnici sanitari,
assicurando la rappresentatività rispettivamente delle aree
professionali della riabilitazione, tecnica sanitaria e della
prevenzione.
4. Ai fini della formazione della componente elettiva di cui al
comma 3, le modalità per lo svolgimento delle elezioni sono le
seguenti :
a) partecipano all'elezione della rappresentanza medica di cui
al comma 3, lettera a), tutti i medici ospedalieri e tutti i medici
universitari;
b) partecipano all'elezione della rappresentanza degli altri
laureati di cui al comma 3, lettera c), gli altri laureati del ruolo
sanitario dell'azienda ospedaliera e gli operatori sanitari laureati
universitari;
c) partecipa all'elezione della rappresentanza infermieristica
di cui al comma 3, lettera d), tutto il personale di assistenza
infermieristica della azienda ospedaliero-universitaria;
d) partecipa all'elezione della rappresentanza del personale
tecnico sanitario di cui al comma 3, lettera e) tutto il personale
tecnico sanitario e di riabilitazione della azienda ospedalierouniversitaria;
e) partecipano all'elezione della rappresentanza dei medici
convenzionati con le aziende unità sanitarie locali dell'area
vasta di riferimento, di cui al comma 3, lettera b), tutti i medici
convenzionati con l'azienda.
5. L'elezione avviene a scrutinio segreto; ciascun elettore
partecipa con voto limitato all'ambito della componente di
appartenenza, indicando un numero di nominativi non superiore a
quello dei rappresentanti alla cui elezione è chiamato a
concorrere.
6. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di un
membro elettivo si provvede alla sostituzione secondo l'ordine che
è risultato dalla votazione.
7. Qualora, a seguito di cambiamenti nella composizione della
rappresentanza medica, si verifichi uno squilibrio tra componente
ospedaliera e componente universitaria, in ottemperanza del
principio della pariteticità delle componenti, di cui al comma 2, il
membro elettivo della componente in eccesso che ha conseguito il
minor numero di voti al momento dell'elezione è sostituito dal
primo dei non eletti della componente in difetto; il direttore
generale procede alla sostituzione; in assenza di dirigenti non
eletti della componente in difetto, si applicano le disposizioni di
cui al comma 9.
8. E' membro di diritto del consiglio dei sanitari il direttore
sanitario che lo presiede.
9. Al fine di assicurare la piena rappresentatività nel consiglio
dei sanitari delle strutture di cui al comma 3 lettera a), in sede di
insediamento, il direttore generale può designare, fino ad un
massimo di otto membri individuati tra i dirigenti, tenendo conto
dei livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale.
10. Partecipa alle sedute del consiglio dei sanitari, senza diritto
di voto, il presidente della federazione regionale dell'ordine dei
medici o suo delegato.
Art. 46 - Competenze e funzionamento del consiglio dei
sanitari delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliero-universitarie
1. Il consiglio dei sanitari è organismo consultivo delle aziende
e si esprime sugli atti di cui agli articoli 22 , 23 , 24 e 50 , nonché
sulle materie individuate dallo statuto aziendale con particolare
riferimento a quelle di carattere organizzativo e di funzionamento
dei servizi, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma
12 del decreto delegato; il consiglio dei sanitari si esprime entro il
termine di venti giorni dal ricevimento dei provvedimenti o delle
richieste di parere; il direttore generale è tenuto a motivare i
provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal consiglio
dei sanitari.
2. Il consiglio dei sanitari dura in carica tre anni; le elezioni del
nuovo consiglio hanno luogo entro trenta giorni dalla cessazione
del precedente e sono indette dal direttore generale nei sessanta
giorni antecedenti la scadenza.
3. Il consiglio dei sanitari è convocato dal direttore sanitario
che lo presiede; nella prima seduta il consiglio elegge a
maggioranza assoluta dei partecipanti al voto tre vice presidenti,
di cui due medici, appartenenti, nell'azienda ospedalierouniversitaria,
a ciascuna delle componenti di cui all' articolo 45 ,
comma 3, lettera a).
4. Le sedute del consiglio sono valide solo in caso di
partecipazione, in prima convocazione, di almeno la metà dei
componenti; le determinazioni sono prese a maggioranza assoluta
dei partecipanti al voto; in caso di parità di voto, prevale il voto
del presidente.
Art. 47 - Elezioni del consiglio dei sanitari
1. Le modalità di elezione del consiglio dei sanitari ed i relativi
criteri di selezione dei candidati, sono disciplinati da apposito
regolamento, adottato dal direttore generale.
2. Il regolamento assicura il rispetto delle previsioni di cui
all'articolo 44, comma 1, lettera a), ed all' articolo 45 , comma 3,
lettera a).
Art. 48 - Collegio di direzione delle aziende sanitarie
1. In ogni azienda sanitaria è costituito il collegio di direzione,
di cui la direzione aziendale si avvale per la programmazione e la
valutazione delle attività tecnico sanitarie e di quelle ad alta
integrazione sanitaria con particolare riferimento alla
appropriatezza dei percorsi diagnostico-assistenziali; il collegio di
direzione concorre alla formulazione dei programmi di
formazione, di ricerca e innovazione, delle soluzioni organizzative
per lo svolgimento della attività libero professionale intramuraria
e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
clinici. Il collegio di direzione supporta la direzione aziendale
nell'adozione degli atti di governo clinico dell'azienda con
modalità disciplinate dallo statuto; la disciplina prevede la
convocazione periodica dell'organismo da parte del direttore
sanitario, i provvedimenti soggetti a parere, le modalità di
partecipazione del collegio di direzione all'azione di governo.
Raccolta Normativa della Regione Toscana 19
4a Tutela della salute l.r. 40/2005
2. I l collegio di direzione è composto da:
a) il direttore sanitario, che lo presiede:
b) i vice presidenti del consiglio dei sanitari;
c) i direttori dei dipartimenti e, ove non costituiti, i
responsabili delle aree funzionali ospedaliere di cui all'articolo
68;
d) i direttori infermieristico e tecnico sanitario di cui
all'articolo 62, comma 5;
e) un rappresentante dei medici convenzionati.
3. Nelle aziende unità sanitarie locali fanno parte del collegio
di direzione anche il coordinatore sanitario ed il coordinatore
sociale di zona di cui all’articolo 64, comma 7, ed i direttori dei
presidi ospedalieri. (135)
4. Nelle aziende ospedaliero-universitarie i membri di cui al
comma 2, lettere b) e c), sono complessivamente in numero
uguale per le componenti universitaria ed ospedaliera; a tal fine,
ove si verificasse uno squilibrio tra le due componenti, il collegio
di direzione è integrato dal numero di membri necessario per
raggiungere la parità, designati dai dipartimenti tra i dirigenti
laureati responsabili di strutture organizzative all'interno dei
dipartimenti stessi.
5. Al collegio di direzione partecipano altresì il direttore
amministrativo e il farmacista incaricato dal direttore sanitario del
coordinamento e dell'integrazione a livello aziendale delle
politiche del farmaco.
Art. 49 - Collegio di direzione di area vasta
1. Per le funzioni di cui all' articolo 56 , in ogni area vasta è
costituito il collegio di direzione di cui il comitato di area vasta si
avvale per il governo delle attività cliniche.
2. Il collegio di direzione è costituito:
a) dai direttori sanitari delle aziende sanitarie comprese
nell'area vasta;
b) da un componente per ciascuno dei collegi di direzione
aziendali;
c) da un componente per ciascuno dei dipartimenti
interaziendali di cui all' articolo 70 ;
d) dai direttori infermieristici e tecnico sanitari delle aziende
sanitarie comprese nell'area vasta;
e) da due rappresentanti dei medici convenzionati.
3. Il comitato di area vasta nomina i membri del collegio di
direzione e disciplina le modalità di funzionamento e di
svolgimento delle attività del collegio di direzione, sulla base di
indirizzi della Giunta regionale.
Capo IV - Statuto aziendale
Art. 50 - Statuto aziendale (136)
1. L’organizzazione delle aziende sanitarie è disciplinata dallo
statuto e dai regolamenti interni, nel rispetto dei principi della
presente legge e dei criteri fissati dal piano sanitario e sociale
integrato regionale.
2. Sono contenuti nello statuto aziendale:
a) la sede legale dell’azienda;
b) le strutture operative dotate di autonomia gestionale o
tecnico professionale, soggette a rendicontazione analitica, e le
competenze dei relativi responsabili;
c) le modalità di costituzione e di funzionamento dei
dipartimenti di coordinamento tecnico;
d) le procedure per la sostituzione, in caso di assenza e
impedimento, del direttore amministrativo e sanitario e, per le
aziende unità sanitarie locali, del direttore dei servizi sociali e
del responsabile della zona-distretto;
e) la disciplina delle modalità per il conferimento delle
deleghe di cui all’articolo 36, comma 2, fatto salvo quanto
previsto al comma 3 del medesimo articolo.
3. Lo statuto aziendale delle aziende ospedaliero-universitarie
è adottato in conformità ai protocolli d’intesa tra Regione e
università di cui all’articolo 13.
4. Lo schema di statuto aziendale è trasmesso dal direttore
generale alla Giunta regionale allo scopo di acquisire il parere
sulla coerenza dell'atto stesso con la programmazione regionale,
nonché con i principi ed i criteri stabiliti dalla legge. La Giunta
regionale esprime il proprio parere entro il termine di sessanta
giorni dalla data di ricevimento, decorso il quale il direttore
generale può procedere all'approvazione dello statuto aziendale.
5. Per le aziende unità sanitarie locali sono disciplinati con
atti regolamentari, previo parere delle società della salute, ove
costituite, le modalità di partecipazione dei medici convenzionati
alle attività di gestione e programmazione dei servizi sanitari
territoriali di zona e di programmazione dei servizi ospedalieri in
rete, anche al fine di consentire lo sviluppo dell’accesso dei
medici di fiducia ai presìdi delle aziende sanitarie e di garantire
la continuità del percorso assistenziale.
6. Nelle aziende unità sanitarie locali sul cui territorio sono
costituite società della salute, le disposizioni statutarie e
regolamentari in materia di organizzazione dei servizi territoriali
sono adottate d’intesa con le stesse società della salute.
7. Per le aziende ospedaliero-universitarie sono disciplinati
con atti regolamentari:
a) la definizione delle specifiche finalità delle articolazioni
organizzative professionali che tengono conto della presenza di
attività didattica e di ricerca;
b) le modalità di designazione dei rappresentanti elettivi al
collegio di direzione di cui all’articolo 48, comma 4, ed ai
comitati di dipartimento.
Capo V - Formazione sanitaria e ricerca
Art. 51 - La rete formativa del servizio sanitario regionale
per la formazione continua
1. La Giunta regionale, al fine di promuovere opportunità di
sviluppo dei centri di eccellenza e l'innalzamento omogeneo della
qualità dell'assistenza della rete ospedaliera, tenuto conto della
programmazione sanitaria e sociale integrata locale e di area
vasta, (137) dei dati di mobilità sanitaria extraregionale, del bacino
di utenza delle singole aziende sanitarie e dei relativi bisogni di
salute, può finanziare, sentita la commissione regionale per la
formazione di cui al comma 4, programmi di perfezionamento del
personale mediante la stipula di specifici accordi con le università
ed i centri specialistici regionali, nazionali ed esteri di riferimento
nelle specifiche materie di interesse strategico.
2. Con le finalità di cui al comma 1, per valorizzare le risorse
professionali esistenti all'interno del servizio sanitario regionale e
adeguare la formazione degli operatori al modello produttivo e
organizzativo del servizio stesso, la Giunta regionale istituisce la
rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione
continua.
3. La rete è costituita dal sistema delle aziende sanitarie e
degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta di cui
all'articolo 100, dalle società della salute, dall'ARS, dagli enti di
Raccolta Normativa della Regione Toscana 20
4a Tutela della salute l.r. 40/2005
ricerca e dagli istituti di cui all'articolo 14, dall’ISPO di cui alla
legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e
organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione
Oncologica “ISPO”. Gestione liquidatoria del Centro per lo
Studio e la Prevenzione Oncologica “CSPO”). La rete si avvale
della collaborazione delle università toscane e degli ordini e
collegi professionali della Regione. (138)
4. Ferme restando le competenze degli organismi previsti dai
contratti collettivi di lavoro, la Giunta regionale istituisce, sentito
il consiglio sanitario regionale e nel rispetto del criterio della
rappresentatività delle figure professionali che operano all'interno
del servizio sanitario regionale pubblico e privato, delle
professioni e con la partecipazione dell'università, una apposita
commissione regionale per la formazione sanitaria, quale
organismo di supporto per la definizione delle linee di indirizzo
sulla rete formativa.
4bis. Alla nomina della commissione provvede il Presidente
della Giunta regionale. (62)
5. La commissione per la formazione sanitaria elabora proposte
e formula pareri in materia di formazione continua relativamente
a:
a) programmazione regionale, di area vasta e aziendale della
formazione continua;
b) indirizzo e coordinamento del sistema formativo del
servizio sanitario regionale;
c) disciplina della modalità e degli strumenti per
regolamentare gli apporti economici esterni alla formazione del
servizio sanitario regionale;
d) criteri e procedure per l'accreditamento degli eventi
formativi, residenziali e sul campo;
e) criteri e procedure per l'accreditamento delle agenzie
formative pubbliche e private;
f) criteri e indirizzi per lo sviluppo della qualità delle
metodologie formative ivi compresa la formazione a distanza e
per la promozione della formazione interprofessionale;
g) determinazione dei criteri per la scelta delle sedi
didattiche.
6. La Giunta regionale promuove la realizzazione di
un'anagrafe da parte dei soggetti pubblici e privati del servizio
sanitario regionale per la registrazione dei crediti formativi degli
operatori in collaborazione con gli ordini, collegi e associazioni
professionali; gli ordini, collegi e associazioni professionali
certificano i crediti conseguiti dai professionisti sanitari iscritti
negli albi.
7. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto disposto dai
contratti collettivi di lavoro, determina le modalità di
partecipazione degli ordini e collegi professionali ai processi di
rilevazione del fabbisogno formativo dei singoli professionisti ai
fini della elaborazione dei piani formativi aziendali e di area
vasta, per realizzare la sintesi tra la formazione continua
necessaria per il buon funzionamento delle strutture e dei servizi e
la valorizzazione delle singole professionalità.
Art. 52 - Apporto della rete formativa regionale alla
formazione di base
1. La Regione, di intesa con le università toscane, garantisce
l'apporto della rete formativa regionale alla formazione di base, di
cui all' articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 26
ottobre 1998, n. 74 (Norme per la formazione degli operatori del
servizio sanitario), degli operatori del servizio sanitario regionale
avvalendosi della commissione regionale per la formazione
sanitaria, con funzioni di:
a) definizione dei criteri generali per l'individuazione del
personale del servizio sanitario cui attribuire funzioni di "tutor"
o di docente;
b) elaborazione dei criteri per la scelta delle sedi didattiche;
c) definizione dei fabbisogni formativi;
d) attuazione dei compiti di cui all'articolo 16 del decreto
delegato per quanto attiene alla formazione specialistica.
Art. 53 - Formazione specialistica
Abrogato. (139)
Art. 54 - La ricerca e l'innovazione
1. Per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione in sanità, la
Giunta regionale promuove anche attraverso la costituzione di
apposite strutture organizzative, il coordinamento e favorisce la
complementarietà delle azioni intraprese dai soggetti del servizio
sanitario regionale, da quelli di cui agli articoli 13 e 14, dai centri
regionali di ricerca e innovazione, dal volontariato e dai privati,
nonché il trasferimento dei risultati di eccellenza raggiunti; il
piano sanitario e sociale integrato regionale (140) può prevedere
a tali fini l'utilizzo dei finanziamenti del fondo sanitario regionale.
La Regione promuove la ricerca scientifica che prende in
considerazione le differenze fra donna e uomo in relazione alla
protezione della loro salute, in particolar modo per quanto
riguarda l’accessibilità e l’attività diagnostica e terapeutica, sia
nell’ambito degli studi clinici che in quello assistenziale. (223)
2. Per sostenere la crescita qualitativa dei livelli di assistenza e di
favorire processi di appropriatezza, sicurezza ed economicità
nell'erogazione dell'assistenza farmaceutica, la Giunta regionale,
nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
promuove e favorisce programmi organici di ricerca, orientandone
lo sviluppo verso:
a) il superamento delle criticità emerse all'interno del
servizio sanitario regionale;
b) l'innovazione farmacologica;
c) la cura delle patologie rare.
Titolo V - ORGANIZZAZIONE
Capo I - Principi organizzativi
Art. 55 - Principi e finalità dell'organizzazione
1. Le aziende sanitarie, nel rispetto delle norme contenute nella
presente legge, provvedono in merito alla specifica
determinazione dell'organizzazione mediante lo statuto aziendale.
2. In applicazione dei principi di cui al decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della amministrazioni pubbliche), come
modificato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145 , le attività di
produzione ed erogazione delle prestazioni, sono articolate in
strutture organizzative, secondo criteri di omogeneità e di
funzionalità; ad ogni struttura organizzativa è preposto un
responsabile.
3. L'organizzazione specifica delle aziende sanitarie, al fine di
assicurare la realizzazione del percorso assistenziale, deve essere
attuata in coerenza ai seguenti criteri:
a) analisi dei bisogni socio – sanitari;
b) flessibilità delle strutture organizzative e delle procedure;
c) responsabilità di budget;
d) integrazione ed interazione tra diverse professionalità;
e) condivisione delle risorse;
f) umanizzazione e personalizzazione dell'assistenza;
Raccolta Normativa della Regione Toscana 21
4a Tutela della salute l.r. 40/2005
g) previsione di strumenti organizzativi interaziendali;
h) sviluppo della funzione di pianificazione strategica e di
controllo direzionale;
i) raggiungimento di obiettivi di qualità, di adeguati livelli di
qualificazione ed economicità
dell'attività;
j) valutazione dei risultati raggiunti.
4. Il funzionamento delle aziende ospedaliero-universitarie per
le attività disciplinate dai protocolli d'intesa tra la Regione ed
università, è attuato in coerenza con il principio di inscindibilità
delle attività assistenziali della didattica e della ricerca, ai sensi
dell' articolo 13
Art. 55 bis - Criteri per l’assegnazione del personale nelle
strutture organizzative (229)
1. In sede di assegnazione del personale, la direzione aziendale
adotta le misure necessarie ad evitare che dipendenti legati da
vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o
convivenza, prestino servizio in rapporto di subordinazione
gerarchica nell’ambito della medesima struttura organizzativa,
come definita ai sensi degli articoli 60 e seguenti.
2. Il personale che, a seguito dell’assegnazione, venga a
trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, è assegnato ad
altra struttura organizzativa già esistente presso la stessa azienda
sanitaria, in posizione compatibile con i requisiti professionali
posseduti.
3. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere attivate
anche procedure di mobilità interaziendale esclusivamente su
base volontaria e nel rispetto delle disposizioni contrattuali
vigenti.
Art. 56 - Funzioni di pianificazione, programmazione e
controllo (141)
1. Le aziende per il raggiungimento delle finalità di cui
all'articolo 55, organizzano le proprie attività secondo le seguenti
funzioni:
a) pianificazione strategica;
b) controllo direzionale;
c) programmazione operativa. (142)
1 bis. Le aziende unità sanitarie locali concorrono alla
programmazione delle attività territoriali attraverso la
partecipazione alle società della salute, ove costituite. Tale
programmazione è coordinata con le funzioni di cui al comma 1.
(143)
2. Abrogato. (144)
3. La pianificazione strategica è la funzione con la quale la
direzione aziendale, avvalendosi dei responsabili delle strutture
organizzative competenti, anche attivando appositi gruppi di
lavoro, attraverso l'analisi dei bisogni, definisce gli obiettivi
generali dell'azienda sanitaria, le strategie per il loro
raggiungimento, l'allocazione delle risorse, lo sviluppo dei servizi
ospedalieri in rete e l'assetto organizzativo dell'azienda sanitaria;
sono atti di pianificazione strategica i piani attuativi, gl i atti di
bilancio, lo statuto aziendale.
4. La funzione di controllo direzionale è svolta a livello di
direzione aziendale dal direttore generale, che si avvale delle
strutture organizzative di staff, attraverso la definizione di
apposite procedure di controllo del raggiungimento degli obiettivi
in termini di servizi erogati e del corretto utilizzo delle risorse
umane e materiali.
5. Abrogato. (144)
6. La funzione di negoziazione e controllo dei budget delle
strutture organizzative nelle aziende ospedaliero-universitarie è
svolta dalla direzione aziendale.
7. La programmazione operativa è la funzione che ordina
l'attività ed è svolta al livello in cui vengono erogate le prestazioni
da parte delle strutture organizzative funzionali.
Art. 57 - Direzione aziendale
1. La direzione aziendale è costituita dal direttore generale
nonché dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario ed ha
sede presso il centro direzionale dell'azienda sanitaria.
2. Nelle aziende unità sanitarie locali fanno parte della
direzione aziendale anche il responsabile di zona e il direttore dei
servizi sociali. (145) .
3. Le aziende sanitarie assicurano l'apporto alla direzione
aziendale dei direttori dei dipartimenti o delle altre strutture
funzionali di massima dimensione aziendale titolari di budget,
attraverso l'istituzione di apposito ufficio di direzione; nelle
aziende unità sanitarie locali all'ufficio di direzione così costituito
possono essere chiamati a partecipare anche i direttori dei presìdi
ospedalieri.
4. Il coordinamento dei responsabili di budget è sentito dalle
direzioni aziendali relativamente agli atti di bilancio ed agli atti di
programmazione aziendale.
5. L'ufficio di direzione supporta la direzione aziendale
nell'adozione degli atti di governo dell'azienda sanitaria con
modalità disciplinate dallo statuto aziendale; la disciplina prevede
la periodicità, almeno mensile, della convocazione dell'organismo
da parte del direttore generale, i provvedimenti soggetti a parere,
le modalità di partecipazione dell'ufficio di direzione all'azione di
governo e quelle di comunicazione dei provvedimenti di
competenza dei membri della direzione aziendale.
6. Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti
assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario e dal
direttore amministrativo e, per i provvedimenti relativi alle
materie di cui all' articolo 33 , comma 2, dal parere reso dal
direttore dei servizi sociali, nonché per i provvedimenti di cui all'
articolo 46 , comma 1, dai pareri del consiglio dei sanitari e, per
quelli di cui al comma 5, dai pareri dell'ufficio di direzione.
Art. 58 - Funzioni operative
1. Le funzioni operative delle aziende sanitarie sono quelle
indicate dal repertorio allegato al piano sanitario e sociale
integrato regionale. (146)
2. Le funzioni operative sono attribuite alla competenza delle
strutture organizzative professionali per quanto riguarda gli
specifici processi professionali e per le relative attività di supporto
e sono esercitate all'interno di strutture organizzative funzionali; a
questo fine il personale delle strutture organizzativi professionali
dipende, sotto il profilo tecnico professionale, dal responsabile
della unità operativa di appartenenza, sotto il profilo
organizzativo dal responsabile della struttura organizzativa
funzionale in cui è collocato.
Art. 59 - Direzione di strutture organizzative sanitarie (8)
1. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative di cui
al presente titolo sono conferiti ai dirigenti sanitari, di cui
all'articolo 15-quater, commi 1, 2 e 3, del decreto delegato, in
regime di rapporto di lavoro esclusivo da mantenere per tutta la
durata dell'incarico.
Raccolta Normativa della Regione Toscana 22
4a Tutela della salute l.r. 40/2005
2. Gli incarichi di direzione di struttura, nonché dei programmi
di cui all' articolo 5, comma 4, del d.lgs. 517/1999 sono conferiti
ai professori e ai ricercatori universitari, di cui allo stesso articolo
5, che svolgano un'attività assistenziale esclusiva per tutta la
durata dell'incarico.
Art. 59bis - Conferimento dell’incarico dirigenziale di
direttore di struttura complessa di aziende sanitarie (147)
1. L’incarico di direzione di struttura complessa è conferito, ai
dirigenti del ruolo sanitario in possesso dei requisiti di cui al
d.p.r. 484/1997, a seguito di avviso nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana, dal direttore generale dell’azienda sanitaria
competente, con atto motivato sulla base della relazione
istruttoria e illustrativa della commissione tecnica di cui al
comma 3, alla quale compete l’accertamento dell’idoneità dei
candidati.
2. La commissione tecnica redige la relazione di cui al comma
1, sulla base dei criteri previsti dal d.p.r. 484/1997, a seguito di
un colloquio e dell’esame del curriculum professionale, con
particolare riferimento alla casistica certificata e all’attività
didattica e scientifica documentata.
3. La commissione tecnica è costituita dopo la scadenza dei
termini per la presentazione delle domande. La commissione
tecnica, nominata dal direttore generale, è composta dal direttore
sanitario con funzioni di presidente e da due dirigenti dei ruoli
del personale del servizio sanitario, preposti ad una struttura
complessa della disciplina oggetto di incarico. I due componenti
sono scelti tramite sorteggio tra i dirigenti iscritti nei ruoli
nominativi regionali. Il sorteggio è effettuato con le medesime
modalità previste dalla normativa vigente per i concorsi per
dirigente del ruolo sanitario. Per ciascuna componente è
individuato, con le medesime modalità un supplente.
4. Restano valide le nomine delle commissioni effettuate
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Capo II - Articolazione organizzativa professionale
Art. 60 - Strutture organizzative professionali e loro
compiti
1. Le strutture organizzative professionali di cui all' articolo 2 ,
comma 1, lettera u) svolgono, nell'ambito delle direttive del
responsabile della struttura organizzativa funzionale di
appartenenza, i seguenti compiti:
a) concorrono, sotto il profilo tecnico professionale, alla
formazione degli atti di programmazione;
b) partecipano alle procedure informative, a quelle contabili,
di controllo di gestione e di verifica e revisione della qualità
delle prestazioni, istituite dall'azienda sanitaria;
c) concorrono alla definizione dei programmi aziendali di
formazione permanente, di miglioramento continuo della
qualità, di educazione sanitaria, di informazione e di relazione
con gli assistiti;
d) concorrono alla definizione dei programmi aziendali di
incentivazione degli operatori e di sviluppo del livello delle
dotazioni tecnologiche e strumentali;
e) definiscono, nell'ambito di propria competenza, apposite
procedure operative e protocolli d'intervento;
f) concorrono ai processi gestionali e di integrazione
professionale di competenza delle strutture organizzative
funzionali.
Art. 61 - Criteri per la costituzione delle strutture
organizzative professionali
1. Le strutture organizzative professionali sono costituite
avendo a riferimento livelli ottimali di attività individuati dalle
aziende sanitarie nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 2.
2. Le strutture organizzative professionali sono costituite
avendo a riferimento le funzioni operative di cui all' articolo 58 ed
in previsione dei seguenti risultati annualmente verificati:
a) miglioramento degli standard qualitativi delle attività
svolte;
b) tempestività ed adeguatezza di risposta ai problemi
operativi e professionali tipici delle funzioni svolte;
c) costante aggiornamento professionale e corrispondente
miglioramento della capacità operativa.
3. Il piano sanitario e sociale integrato regionale (148)
individua le soglie operative o i livelli di operatività al di sotto dei
quali non è consentita l'attivazione delle strutture organizzative
professionali in relazione al raggiungimento dei risultati di cui al
comma 2.
4. Per quanto riguarda i servizi ospedalieri in rete la
costituzione delle strutture organizzative professionali deve tener
conto dei seguenti criteri:
a) volumi di attività corrispondenti al mantenimento di livelli
qualitativamente validi ed economicamente adeguati, anche in
relazione alle norme vigenti in materia di accreditamento;
b) obiettivi di funzionamento in rete dei servizi di assistenza
ospedaliera definiti a livello di pianificazione regionale, di
concertazione di area vasta e di pianificazione aziendale.
5. Il piano sanitario e sociale integrato regionale (148)
definisce le funzioni operative e le corrispondenti strutture
organizzative professionali la cui costituzione presso le aziende
sanitarie è vincolata alla predisposizione di appositi programmi
regionali attinenti l'organizzazione ottimale dei servizi a livello di
sistema.
6. Il piano sanitario e sociale integrato regionale (148)
individua altresì i margini di flessibilità nell'utilizzo di tali soglie
in relazione a particolari condizioni territoriali, epidemiologiche e
demografiche, nonché specifici vincoli e criteri per la costituzione
delle strutture organizzative professionali alle quali sono attribuite
le funzioni operative.
7. Il piano sanitario e sociale integrato regionale (148)
individua i criteri per la costituzione delle strutture organizzative
dirigenziali delle professioni infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione e dell'assistenza sociale ai sensi
dell' articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione,
della prevenzione nonché della professione ostetrica) come
modificata dal decreto legge 29 marzo 2004, n. 81 , convertito in
legge 26 maggio 2004, n. 138.
8. Per le aziende ospedaliero-universitarie, nell'ambito dei
protocolli d'intesa per le attività assistenziali stipulati tra la
Regione e le università, sono determinati:
a) i criteri generali di riferimento per l'individuazione del
numero delle unità operative ed in particolare per l'applicazione
delle soglie operative di cui alla lettera b);
b) le soglie operative, rappresentate dal numero minimo dei
casi necessario a garantire l'adeguata qualificazione delle
strutture organizzative professionali;
c) i criteri di applicazione delle funzioni operative previste
dal repertorio di cui all' articolo 58 , comma 1, alle aziende
ospedaliero-universitarie.
Raccolta Normativa della Regione Toscana 23
4a Tutela della salute l.r. 40/2005
9. Le aziende ospedaliero-universitarie possono costituire in via
sperimentale, previa autorizzazione della Giunta regionale,
strutture organizzative professionali per funzioni operative non
previste nel repertorio di cui all' articolo 58 , comma 1; tali
strutture sono attribuite alle dirette dipendenze di un dipartimento;
a seguito di verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati
economici conseguiti nell'arco di un triennio, possono essere
mantenute in via definitiva dalle aziende medesime, anche previa
trasformazione in unità operativa; la relativa funzione operativa é
inserita nel repertorio con le procedure previste per l'attuazione
(149) del piano sanitario e sociale integrato regionale. (148)
Art. 62 - Responsabilità delle strutture organizzative
professionali
1. La responsabilità dell'unità operativa è attribuita dal direttore
generale:
a) ad un dirigente del ruolo sanitario per le unità operative
titolari di funzioni operative sanitarie, ai sensi dell'articolo 15-
quater del decreto delegato;
b) ad un dirigente delle professioni sanitarie o sociali di cui
alla l. 251/2000 e successive modifiche per le unità operative
relative alle corrispondenti aree professionali classificate di
livello dirigenziale secondo i criteri stabiliti dal piano sanitario
e sociale integrato regionale; (150)
c) ad un collaboratore professionale, esperto delle professioni
sanitarie o sociali di cui alla l. 251/2000 e successive modifiche
e della professione di assistente sociale per le unità operative
diverse da quelle di cui alla lettera b);
d) ad un dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo, per le unità operative titolari di funzioni
operative di carattere tecnico ed amministrativo.
2. Per le unità operative universitarie delle aziende ospedalierouniversitarie,
gli incarichi sono conferiti dal direttore generale
secondo le modalità di cui all' articolo 5 del d.lgs. 517/1999 .
3. Il responsabile delle unità operative è denominato direttore.
4. La responsabilità delle sezioni è attribuita ad un dirigente dal
direttore generale su proposta del direttore dell'unità operativa di
riferimento.
5. Per la gestione coordinata delle strutture organizzative
professionali relative alle funzioni operative di assistenza
infermieristica e tecnico-sanitarie, il direttore generale nomina, tra
i dirigenti di cui al comma 1, lettera b), su proposta del direttore
sanitario, un direttore delle professioni infermieristiche e
ostetriche e un direttore delle professioni tecnico-sanitarie della
riabilitazione e della prevenzione.
Capo III - Articolazione organizzativa funzionale
Art. 63 - Strutture organizzative funzionali delle aziende
sanitarie
1. Al fine di coordinare ed integrare le funzioni operative, le
attività delle aziende sanitarie sono organizzate e dirette attraverso
strutture funzionali.
2. Presso il centro direzionale delle aziende sanitarie le strutture
organizzative professionali corrispondenti alle funzioni
amministrative, tecniche e di supporto alla direzione aziendale
sono organizzate nelle seguenti strutture funzionali:
a) area funzionale amministrativa;
b) area funzionale tecnica;
c) staff della direzione aziendale;
d) staff della direzione sanitaria.
3. Le strutture organizzative funzionali di produzione ed
erogazione delle prestazioni assistenziali sono:
a) per le aziende unità sanitarie locali:
1) le unità funzionali per i servizi territoriali di zonadistretto
e della prevenzione;
2) le aree di cui all' articolo 68 , comma 2, lettera a);
(151)
3) il dipartimento della prevenzione, i suoi settori
organizzativi e le relative aree funzionali di zona-distretto;
b) per le aziende ospedaliero-universitarie: i dipartimenti del
presidio ospedaliero.
4. Per le strutture funzionali di cui al comma 2, lettere a) e b), e
al comma 3, lettera a), numero 2), il direttore generale nomina tra
i dirigenti dell'azienda sanitaria un responsabile che svolge le
seguenti funzioni:
a) è responsabile del budget e della programmazione
operativa dell'area;
b) dirige il personale delle strutture organizzative
professionali assegnato direttamente per lo svolgimento delle
proprie funzioni.
5. Il responsabile dell'unità funzionale è nominato dal direttore
generale e svolge le seguenti funzioni:
a) è responsabile del budget derivato dal budget della zonadistretto;
b) è responsabile della programmazione operativa della
struttura;
c) dirige il personale delle strutture organizzative
professionali, assegnato direttamente all'unità funzionale per lo
svolgimento delle proprie funzioni.
6. Le strutture organizzative funzionali di coordinamento
tecnico professionale sono costituite dai dipartimenti, di cui
all'articolo 70; per le aziende ospedaliero-universitarie, sono
quelle definite dai relativi statuti aziendali diverse dai dipartimenti
di cui al comma 3, lettera b); per le aziende unità sanitarie locali,
la costituzione delle strutture dipartimentali tiene anche conto di
quanto disposto all' articolo 68 , comma 2, lettera a).
Art. 64 - Zona-distretto (152)
1. Le zone-distretto sono individuate con deliberazione del
Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previo
parere della conferenza regionale delle società della salute.
2. Le zone-distretto:
a) valutano i bisogni sanitari e sociali della comunità e
definiscono le caratteristiche qualitative e quantitative dei
servizi necessari a soddisfare i bisogni assistenziali della
popolazione di riferimento;
b) assicurano l'integrazione operativa delle attività sanitarie
e sociali svolte a livello territoriale dall'azienda sanitaria e dai
comuni, nonché la loro interrelazione con le politiche locali di
governo del territorio;
c) assicurano l'appropriato svolgimento dei percorsi
assistenziali attivati dai medici di medicina generale e dai
pediatri di libera scelta, nonché dai servizi direttamente gestiti
dalla azienda unità sanitaria locale;
d) sviluppano iniziative di educazione sanitaria e di
informazione agli utenti sulle attività svolte dal servizio
sanitario regionale;
e) garantiscono l'accesso alle prestazioni offerte dai presidi
distrettuali ed a quelle rese dagli altri presidi aziendali;
f) assicurano il coordinamento tra le attività ospedaliere, le
Raccolta Normativa della Regione Toscana 24
4a Tutela della salute l.r. 40/2005
attività territoriali e quelle di prevenzione.
3. A ciascuna zona-distretto è preposto un responsabile di
zona, nominato dal direttore generale dell’azienda unità
sanitaria locale, che agisce sulla base e nei limiti della delega
conferitagli dal direttore generale medesimo.
4. Il responsabile di zona provvede a:
a) coordinare le attività amministrative svolte nella zonadistretto,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 4, comma 9 del
decreto delegato, avvalendosi della apposita struttura
amministrativa individuata dal repertorio di cui all'articolo 58,
comma 1;
b) garantire rapporti permanenti di informazione e
collaborazione tra l’azienda unità sanitaria locale e gli enti
locali;
c) gestire il budget assegnato alla zona-distretto e negoziare
con i responsabili delle unità funzionali della zona-distretto i
budget di rispettiva competenza.
5. Nel territorio della zona-distretto il responsabile di zona è
coadiuvato da un comitato di coordinamento composto da:
a) un medico di medicina generale, un pediatra di libera
scelta e uno specialista ambulatoriale convenzionato,
designati, rispettivamente, dai medici di medicina generale,
dagli specialisti pediatri e dagli specialisti ambulatoriali
convenzionati operanti nella zona-distretto;
b) un farmacista convenzionato, designato dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle
farmacie pubbliche e private operanti nella zona-distretto;
c) un rappresentante delle associazioni di volontariato,
designato dalla consulta del terzo settore, laddove costituita la
società della salute;
d) un coordinatore per le attività di assistenza
infermieristica ed un coordinatore per le attività di assistenza
riabilitativa professionale, individuati dal direttore generale,
su proposta del responsabile di zona, tra i direttori delle
corrispondenti unità operative professionali;
e) i responsabili delle unità funzionali che operano nei
settori di cui all'articolo 66, comma 4.
6. Il responsabile di zona, per le funzioni gestionali, è
coadiuvato da un ufficio di direzione zonale composto da :
a) i responsabili delle unità funzionali relative ai settori di
attività di cui all’articolo 66, comma 4;
b) un coordinatore per le attività di assistenza
infermieristica e un coordinatore per le attività di assistenza
riabilitativa professionale, individuati dal responsabile di
zona;
c) un medico referente unico zonale della medicina
convenzionata individuato dal responsabile di zona tra i
soggetti di cui al comma 5, lettera a).
7. Tra i componenti dell'ufficio di direzione zonale di cui al
comma 6 il responsabile di zona individua un coordinatore
sanitario ed un coordinatore sociale che lo coadiuvano
nell'esercizio delle funzioni di propria competenza.
8. Laddove è costituita la società della salute il coordinatore
sociale può essere individuato anche tra il personale della stessa
o degli enti consorziati, ed è responsabile delle funzioni di cui
all’articolo 37 della l. r. 41/2005.
9. Nelle zone nelle quali sono costituite le società della salute,
il direttore generale dell’azienda unità sanitaria locale delega al
direttore della società della salute le funzioni di responsabile di
zona, che le esercita sulla base dell’intesa prevista all’articolo
50, comma 6, e ai sensi del regolamento di cui all’articolo 71
quindecies. (230)
Art. 64bis - Rapporto di lavoro del responsabile di zona
(153)
1. L’incarico di responsabile di zona può essere conferito a:
a) un dirigente dipendente del servizio sanitario regionale o
del comune con un’anzianità di servizio di almeno cinque anni
maturata nel ruolo dirigenziale;
b) soggetti in possesso di diploma di laurea che abbiano
maturato esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica
o amministrativa di organismi, aziende o enti pubblici o
privati;
c) soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a
direttore dei servizi sociali di cui all’articolo 40, comma 5;
d) un medico di base convenzionato da almeno dieci anni.
2. Il rapporto di lavoro del responsabile di zona è disciplinato
da contratto di diritto privato, redatto secondo uno schema-tipo
approvato dalla Giunta regionale nel rispetto delle norme di cui
al libro V, titolo II, del codice civile.
3. Il trattamento economico del responsabile di zona non può
superare quello previsto dalla normativa vigente per il direttore
amministrativo delle aziende sanitarie.
4. Il servizio prestato in forza del contratto è utile ad ogni
effetto ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza nel
rispetto della normativa vigente in materia previdenziale nonché
ai fini dell’anzianità.
5. La nomina a responsabile di zona dei dipendenti della
Regione, di un ente o di una azienda regionale ovvero di una
azienda sanitaria con sede nel territorio regionale determina il
collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al
mantenimento del posto; l’aspettativa è concessa entro sessanta
giorni dalla richiesta.
Art. 65 - Modelli sperimentali per la gestione dei servizi
sanitari territoriali - Società della salute
Abrogato. (154)
Art. 66 - L'organizzazione della zona-distretto
1. L'erogazione dei servizi sanitari territoriali di zona-distretto
avviene attraverso le unità funzionali, che operano secondo il
criterio dell'integrazione degli interventi per dare una risposta
globale alle situazioni di bisogno.
2. Lo statuto aziendale disciplina le procedure ed i criteri per la
costituzione delle unità funzionali; le unità funzionali attivano il
percorso assistenziale negli ambiti di propria competenza ed
assicurano la continuità fra le diverse fasi del percorso e
l'integrazione con le altre strutture organizzative coinvolte.
3. Il responsabile dell'unità funzionale svolge le seguenti
funzioni:
a) negozia il budget con il responsabile di zona; (155)
b) è responsabile della programmazione operativa della
struttura organizzativa di propria competenza;
c) dirige il personale delle strutture organizzative
professionali assegnato direttamente all'unità funzionale per lo
svolgimento delle proprie funzioni.
4. In ogni zona-distretto il responsabile di zona assicura il
coordinamento (156) delle unità funzionali che operano nei
seguenti settori di attività:
a) attività sanitarie di comunità;
b) salute mentale;
Raccolta Normativa della Regione Toscana 25
4a Tutela della salute l.r. 40/2005
c) assistenza ai tossicodipendenti ed alcolisti;
d) assistenza sociale.
4bis. Nelle zone-distretto dove sono costituite le società della
salute il coordinamento fra le unità funzionali dell’azienda unità
sanitaria locale di cui al comma 4 e quelle istituite nelle società
della salute è assicurato dal direttore della società della salute.
(157)
Art. 67 - Dipartimento della prevenzione
1. In ciascuna azienda unità sanitaria locale il dipartimento
della prevenzione è la struttura preposta alla tutela della salute
collettiva; il dipartimento, mediante azioni volte ad individuare e
rimuovere i rischi presenti negli ambienti di vita e di lavoro,
persegue obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle
malattie e miglioramento della qualità della vita, nonchè di tutela
medico legale delle persone con disabilità funzionali, anche in
coerenza con gli obiettivi di salute e di benessere di cui
all’articolo 21, comma 2, lettera a) (158) dei portatori di
menomazioni.
2. Ciascuna azienda unità sanitaria locale definisce con atto
regolamentare l'articolazione organizzativa funzionale del
dipartimento in settori, aree funzionali di zona ed unità funzionali;
i settori sono strutture organizzative funzionali del dipartimento
della prevenzione di dimensione aziendale che aggregano le unità
funzionali del dipartimento; a ciascuno dei settori è preposto un
responsabile nominato dal direttore generale, su proposta del
direttore sanitario, sentito il direttore del dipartimento; a l
responsabile è attribuita la responsabilità di una unità funzionale.
3. Il dipartimento della prevenzione si articola nelle seguenti
attività:
a) igiene pubblica e medicina dello sport;
b) alimenti e nutrizione
c) igiene degli alimenti di origine animale, sanità animale,
igiene degli allevamenti e zootecnia;
d) prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) medicina legale.
Ogni azienda unità sanitaria locale costituisce settori che
comprendono le attività di cui alle lettere precedenti. (159)
3bis. Nei dipartimenti di prevenzione delle aziende unità
sanitarie locali 2, 7 e 10 è presente la struttura complessa
Laboratorio di sanità pubblica di area vasta (LSPAV) istituita
per l’individuazione e la determinazione del rischio biologico,
chimico e fisico nell’ambito delle attività di prevenzione
collettiva. I tre LSPAV costituiscono sul territorio regionale un
servizio a rete che opera secondo un unico sistema di gestione
della qualità. E’ istituita la funzione regionale di coordinamento
della rete dei LSPAV, al fine di assicurare le modalità operative
di raccordo, nonché razionalizzare e programmare la
ripartizione delle risorse, degli investimenti e delle attività. (160)
4. Le unità funzionali sono strutture organizzative funzionali a
carattere multiprofessionale che aggregano le funzioni operative
della prevenzione individuate, ai sensi dell' articolo 58 , dal piano
sanitario e sociale integrato regionale; (161) a ciascuna delle
unità funzionali è preposto un responsabile nominato dal direttore
generale su proposta del responsabile del dipartimento, sentito il
responsabile del settore di competenza ove costituito; il
responsabile di unità funzionale dirige il personale assegnato,
propone il programma di lavoro della struttura e ne garantisce
l'espletamento, è responsabile dell'utilizzo finale delle risorse.
5. In ciascuna zona-distretto è attivata l'area funzionale della
prevenzione che aggrega le unità funzionali zonali e le attività
svolte in zona da quelle aziendali; il responsabile dell'area
funzionale partecipa al comitato direttivo di cui al comma 8,
garantisce la programmazione e la gestione coordinata delle
attività intersettoriali attraverso l'utilizzo integrato delle risorse e
degli spazi comuni; è nominato dal direttore generale su proposta
del direttore del dipartimento tra i responsabili delle unità
funzionali zonali, mantiene la responsabilità della propria unità
funzionale.
6. Il direttore del dipartimento della prevenzione è nominato
dal direttore generale su proposta del direttore sanitario; l'incarico
può essere conferito in via esclusiva. Il direttore del dipartimento
negozia con la direzione aziendale il budget complessivo del
dipartimento della prevenzione e propone l'attribuzione del
medesimo ai settori ove costituiti, coadiuva la direzione aziendale
nella programmazione delle attività per quanto di propria
competenza, svolgendo in particolare i seguenti compiti:
a) promuove lo sviluppo di progetti di collaborazione in
ambito regionale con i dipartimenti delle altre aziende, con la
finalità di creare una rete regionale delle attività di prevenzione;
b) promuove la definizione dei programmi di formazione e di
aggiornamento professionale degli operatori e quelli di
comunicazione istituzionale;
c) concorre per quanto di competenza alla definizione dei
programmi di educazione alla salute, in sede aziendale e della
società della salute; (162)
d) individua strumenti specifici per il controllo di gestione e
per la verifica della qualità delle prestazioni in coerenza con
quelli generali definiti dalla direzione aziendale;
e) coordina le attività al fine di assicurare che ogni struttura
operi attraverso programmi di lavoro, protocolli e procedure
omogenee sul territorio dell'azienda;
f) assicura, in stretto raccordo con i settori costituiti,
l'attuazione uniforme sul territorio aziendale degli indirizzi
contenuti nella programmazione regionale;
g) garantisce forme coordinate di raccordo con le strutture
territoriali dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale
della Toscana (ARPAT) e con le strutture territoriali
dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e
Toscana.
7. Il responsabile di settore partecipa al comitato direttivo di
cui al comma 8, coadiuvando, per quanto di propria competenza,
il direttore di dipartimento nell'esercizio delle sue funzioni,
assicura l'attuazione degli indirizzi della programmazione
sanitaria e sociale integrata regionale (161) per l'ambito di
competenza, è responsabile dell'applicazione delle prescrizioni
normative di livello regionale, nazionale e internazionale; assicura
altresì l'omogeneità sul territorio aziendale dell'operatività delle
unità funzionali di propria competenza, attraverso la
predisposizione di appositi protocolli operativi e l'attribuzione dei
budget alle unità funzionali.
8. Presso il centro direzionale è costituito un comitato direttivo
del dipartimento che assiste la direzione aziendale nella funzione
di pianificazione strategica; il comitato direttivo è presieduto dal
direttore del dipartimento ed è costituito dai responsabili dei
settori costituiti, dai responsabili delle aree funzionali di zonadistretto;
nel caso di aziende unità sanitarie locali monozonali, il
comitato direttivo è composto dai responsabili dei settori o, se non
costituiti, dai responsabili delle unità funzionali; allo scopo di
garantire il contributo delle varie professionalità presenti nel
dipartimento il direttore generale, su proposta del direttore del
dipartimento, individua ulteriori componenti del comitato
direttivo di dipartimento. Nelle aziende unità sanitarie locali 2, 7
e 10, il direttore del LSPAV fa parte del comitato direttivo del
dipartimento di prevenzione. (163)
Raccolta Normativa della Regione Toscana 26
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9. Ai fini di favorire lo sviluppo a rete dei servizi di
prevenzione collettiva e di elaborare piani di rilevanza
interaziendale e regionale, è istituito presso la competente
direzione generale della Giunta regionale un comitato tecnico
nominato dal direttore generale della medesima direzione (9) e
presieduto dal responsabile della competente struttura della
direzione generale regionale; al comitato tecnico partecipano i
direttori dei dipartimenti della prevenzione delle aziende unità
sanitarie locali ed i responsabili dei pertinenti settori della
direzione generale regionale e il direttore del LSPAV titolare
della funzione regionale di coordinamento della rete dei LSPAV.
(163)
10. Il direttore generale, anche avvalendosi del comitato di
dipartimento, promuove la partecipazione ed il confronto con le
parti sociali sugli atti di programmazione e di valutazione
dell'attività del dipartimento, con particolare riferimento alla
prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 68 - Presidio ospedaliero di zona
1. Gli ospedali presenti nello stesso ambito zonale sono
accorpati nel presidio ospedaliero di zona, che costituisce la
struttura funzionale dell'azienda unità sanitaria locale finalizzata
all'organizzazione ed all'erogazione delle prestazioni
specialistiche di ricovero e delle prestazioni specialistiche
ambulatoriali, intra ed extra ospedaliere erogate al di fuori delle
unità funzionali dei servizi territoriali di zona-distretto ad
esclusione del servizio psichiatrico di diagnosi e cura; il
responsabile della zona-distretto garantisce l'integrazione delle
attività specialistiche ambulatoriali erogate nel presidio
ospedaliero con le altre attività di assistenza sanitaria territoriale
presenti nella zona.
2. Sulla base di specifici indirizzi della Giunta regionale, le
aziende unità sanitarie locali procedono, anche attraverso
l’adeguamento dello statuto aziendale, alla riorganizzazione del
presidio ospedaliero di zona sulla base dei seguenti principi:
(164)
a) organizzazione funzionale per aree di assistenza
omogenee costituite in modo da favorire la necessaria
multidisciplinarietà dell’assistenza e la presa in carico
multiprofessionale; (165)
b) strutturazione delle attività ospedaliere in aree
differenziate secondo le modalità assistenziali, l'intensità delle
cure, la durata della degenza ed il regime di ricovero, superando
gradualmente l'articolazione per reparti differenziati secondo la
disciplina specialistica;
c) individuazione per ciascuna area ospedaliera di cui alla
lettera b) di distinte responsabilità gestionali sul versante
clinico-assistenziale ed infermieristico e di supporto
ospedaliero;
d) predisposizione ed attivazione di protocolli assistenziali e
di cura che assicurino l'esercizio della responsabilità clinica del
medico curante e l'utilizzo appropriato delle strutture e dei
servizi assistenziali;
e) previsione di un direttore e di apposita struttura di
direzione del presidio ospedaliero di zona e delle connesse
funzioni direzionali e di coordinamento operativo, denominata
budget;
f) previsione a livello aziendale di un comitato direttivo dei
presìdi ospedalieri, a supporto della direzione sanitaria e delle
connesse funzioni di pianificazione strategica e di controllo
direzionale.
3. Per ciascun presidio ospedaliero di zona, il direttore generale
nomina, su proposta del direttore sanitario un dirigente medico in
possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la
determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria
aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo
livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio
sanitario nazionale).
4. Il direttore del presidio ospedaliero di zona, opera per il
raggiungimento degli obiettivi aziendali di funzionamento della
rete ospedaliera e svolge le funzioni di:
a) direttore sanitario del presidio ospedaliero, ai sensi
dell'articolo 4, comma 9, del decreto delegato, anche
avvalendosi di apposite professionalità esistenti nel settore
dell'igiene e dell'organizzazione ospedaliera;
b) coordinamento ed indirizzo gestionale delle aree
funzionali ospedaliere, anche attraverso l'utilizzo di apposito
personale tecnico, sanitario ed amministrativo;
c) controllo e valutazione dell'attività svolta nel presidio
anche in termini di accessibilità, di qualità, di appropriatezza,
ed in riferimento alla responsabilità di assicurare il percorso
assistenziale;
d) controllo dell'ottimizzazione nell'impiego delle risorse
nell'ambito della gestione dell'apposito budget di presidio
ospedaliero;
e) direzione delle strutture organizzative non attribuite alle
aree funzionali.
5. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il direttore del presidio
ospedaliero di zona si avvale, anche attraverso la costituzione di
apposito comitato, dei responsabili delle aree funzionali
ospedaliere, costituite ai sensi del comma 2, lettera a) , (166) e dei
direttori delle unità operative non attribuite a specifiche aree
funzionali nonché di coordinatori delle attività infermieristiche e
delle attività tecnico sanitarie, scelti tra i responsabili delle
corrispondenti unità operative professionali.
6. La riorganizzazione dell'attività ospedaliera di cui al comma
2 può prevedere, in coerenza con gli atti costitutivi e sulla base
degli atti di programmazione locali, l'aggregazione in rete dei
presidi ospedalieri di zona, attraverso l'unificazione delle
responsabilità e delle strutture direzionali di cui al comma 2,
lettera e) e la costituzione di apposita struttura ospedaliera
multizonale o aziendale, ferma restando l'erogazione delle
prestazioni di base in ambito zonale.
Art. 69 - Dipartimenti delle aziende ospedalierouniversitarie
1. Ogni azienda ospedaliero-universitaria definisce con lo
statuto aziendale l'organizzazione dipartimentale di cui all'
articolo 3 del d.lgs. 517/1999 .
2. Per ciascuna struttura semplice o complessa il direttore
generale nomina un responsabile, e per ciascun dipartimento
nomina un direttore; alle nomine dei responsabili di struttura e dei
direttori di dipartimento il direttore generale procede secondo le
disposizioni del decreto delegato e dell' articolo 5 del d.lgs.
517/1999 .
3. I direttori dei dipartimenti partecipano nelle forme e con le
modalità stabilite dallo statuto dell'azienda ospedalierouniversitaria
ai processi decisionali della direzione aziendale ed
hanno competenza in merito a:
a) la gestione delle risorse attribuite, garantendo l'utilizzo
integrato delle stesse nonché la fruizione unitaria degli spazi e
delle attrezzature comuni, al fine di migliorare i livelli
qualitativi, quantitativi ed economici del sistema;
b) la promozione dell'integrazione tra le attività
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4a Tutela della salute l.r. 40/2005
complementari ai fini dell'erogazione delle prestazioni, anche
attraverso lo sviluppo dei gruppi di lavoro orientati a progetti
specifici;
c) l'applicazione di metodologie e protocolli comuni per la
realizzazione dei compiti affidati.
4. Le strutture organizzative professionali non attribuite ai
dipartimenti sono poste in diretto riferimento al direttore sanitario.
Art. 70 - Dipartimenti aziendali ed interaziendali
1. Le aziende sanitarie, al fine di assicurare l'ottimizzazione
delle risorse e la continuità dei percorsi assistenziali, nonché per
garantire l'omogeneità delle procedure operative e l'integrazione
tra le prestazioni erogate in regimi diversi, costituiscono appositi
dipartimenti di coordinamento tecnico sia a livello aziendale che
interaziendale; nel caso di dipartimento aziendale, allo stesso è
preposto un coordinatore nominato dal direttore generale; il
coordinatore, che si può avvalere di un comitato di dipartimento
secondo la disciplina contenuta nello statuto aziendale, partecipa
ai processi decisionali della direzione aziendale nelle forme e con
le modalità stabilite dal medesimo statuto.
2. Nel caso di dipartimenti interaziendali, le modalità di
costituzione, coordinamento e funzionamento sono definite dal
comitato di area vasta sulla base di indirizzi della Giunta
regionale, che tengano conto delle esigenze di una equilibrata
presenza delle strutture del territorio e dei dipartimenti aziendali.
3. I direttori generali individuano le strutture organizzative
impegnate nelle attività dei dipartimenti di cui al presente articolo.
4. Gli strumenti della programmazione regionale individuano i
dipartimenti da costituire obbligatoriamente.
Art. 71 - Dipartimento dell'emergenza urgenza
1. In ogni azienda unità sanitaria locale è costituito il
dipartimento dell'emergenza urgenza.
2. Il dipartimento di cui al comma 1, per il raggiungimento
delle proprie finalità, organizza le funzioni, le attività ed i presìdi
presenti sul territorio dell'azienda, anche sulla base di quanto
disposto dagli atti di programmazione sanitaria e sociale
integrata regionale. (167)
3. Al dipartimento emergenza urgenza è preposto un comitato
direttivo, costituito dai responsabili delle aree funzionali
ospedaliere delle terapie intensive, dai direttori delle unità
operative di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, da
direttori di unità operativa per ciascuna delle funzioni operative
che partecipano alle attività del dipartimento e dal responsabile
della centrale operativa "118".
4. Il responsabile dei dipartimento emergenza urgenza è
nominato, tra i membri del comitato direttivo, dal direttore
generale su proposta del direttore sanitario.
5. Le attività del dipartimento emergenza urgenza sono
disciplinate con apposito regolamento adottato dal direttore
generale.
6. Nelle aziende unità sanitarie locali sul cui territorio insiste
una azienda ospedaliera-universitaria, le aziende individuano le
modalità di coordinamento delle attività di emergenza e urgenza
per le funzioni di base.
7. Il presidio ospedaliero della azienda ospedalierouniversitaria
costituisce il riferimento di area vasta per le attività
di emergenza urgenza ad essa attribuite, secondo modalità
stabilite dagli strumenti di programmazione di area vasta.
8. Nelle aziende sanitarie è attivata apposita struttura
organizzativa professionale, corrispondente alla funzione
operativa denominata medicina e chirurgia di accettazione e di
urgenza, dedicata in forma stabile alle attività del pronto soccorso
ospedaliero.
CAPO IIIbis - Società della salute (168)
Art. 71bis - Società della salute: finalità e funzioni (169)
1. I comuni, compresi negli ambiti territoriali della medesima
zona-distretto, e le aziende unità sanitarie locali, fermo restando
il rispetto dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza ed il
libero accesso alle cure, costituiscono, con le modalità di cui
all’articolo 71 quater, comma 1, appositi organismi consortili
denominati società della salute, al fine di:
a) consentire la piena integrazione delle attività sanitarie e
socio-sanitarie con le attività assistenziali di competenza degli
enti locali, evitando duplicazioni di funzioni tra gli enti
associati;
b) assicurare il governo dei servizi territoriali e le soluzioni
organizzative adeguate per assicurare la presa in carico
integrata del bisogno sanitario e sociale e la continuità del
percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale;
c) rendere la programmazione delle attività territoriali
coerente con i bisogni di salute della popolazione;
d) promuovere l’innovazione organizzativa, tecnica e
gestionale nel settore dei servizi territoriali di zona-distretto.
e) sviluppare l’attività e il controllo sia sui determinanti di
salute che sul contrasto delle disuguaglianze, anche attraverso
la promozione delle attività di prevenzione, lo sviluppo della
sanità di iniziativa, il potenziamento del ruolo della medicina
generale e delle cure primarie.
2. La società della salute è costituita in forma di consorzio, ai
sensi della vigente normativa in materia di enti locali, tra
l’azienda unità sanitaria locale ed i comuni per l’esercizio delle
attività sanitarie territoriali, socio-sanitarie e sociali integrate.
3. La società della salute esercita funzioni di:
a) indirizzo e programmazione strategica delle attività
ricomprese nel livello essenziale di assistenza territoriale
previsto dal piano sanitario e sociale integrato nonché di
quelle del sistema integrato di interventi e servizi sociali di
competenza degli enti locali;
b) programmazione operativa e attuativa annuale delle
attività di cui alla lettera a), inclusi la regolazione e il governo
della domanda mediante accordi con le aziende sanitarie in
riferimento ai presidi ospedalieri e con i medici prescrittori che
afferiscono alla rete delle cure primarie;
c) organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad
alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a
rilevanza sociale di cui all’articolo 3 septies, comma 3 del
decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale
integrato regionale;
d) organizzazione e gestione delle attività di assistenza
sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano
sanitario e sociale integrato regionale;
e) controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli
obiettivi programmati.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, lettera c), la
gestione dei servizi di assistenza sanitaria territoriale è esercitata
dall’azienda sanitaria tramite le proprie strutture organizzative,
in attuazione della programmazione operativa e attuativa
annuale delle attività.
Raccolta Normativa della Regione Toscana 28
4a Tutela della salute l.r. 40/2005
5. La società della salute gestisce unitariamente, per i soggetti
aderenti, le attività di cui al comma 3, lettere c) e d), in forma
diretta oppure tramite convenzione con l’azienda unità sanitaria
locale.
6. La società della salute per la realizzazione delle attività di
cui al comma 3, lettera d), può avvalersi anche di altro soggetto
istituito dagli enti aderenti prima del 1° gennaio 2008, per le
medesime funzioni, che, sulla base di un contratto di servizio,
assicura direttamente, tramite la propria organizzazione,
l’erogazione delle attività di cura e assistenza di competenza,
comprese le prestazioni socio-sanitarie già attivate alla stessa
data in servizi residenziali e semiresidenziali.
7. Alla società della salute si applicano le previsioni di cui
all’articolo 12, comma 2, della legge regionale 3 agosto 2004, n.
43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza “IPAB”. Norme sulle aziende pubbliche
di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB
“Istituto degli Innocenti di Firenze”).
8. Nell’esercizio delle sue funzioni la società della salute
assicura:
a) il coinvolgimento delle comunità locali, delle parti sociali
e del terzo settore nell’individuazione dei bisogni di salute e
nel processo di programmazione;
b) la garanzia di qualità e di appropriatezza delle
prestazioni;
c) il controllo e la certezza dei costi, nei limiti delle risorse
individuate a livello regionale, comunale e aziendale;
d) l’universalismo e l’equità di accesso alle prestazioni.
Art. 71ter - Governo della domanda (170)
1. Il governo della domanda è tema costitutivo dell’impianto
analitico, degli obiettivi e delle azioni del piano sanitario e
sociale integrato regionale nelle zone-distretto ove è costituita la
società della salute.
2. La società della salute esercita il governo dell’offerta di
servizi sociali, sanitari e socio-sanitari territoriali e della
domanda complessivamente espressa nel territorio, attraverso:
a) lo sviluppo, nell’ambito della medicina generale, di
modelli organizzativi basati sul lavoro associato e multi
professionale e sull’approccio proattivo;
b) la stipula di accordi con i medici di medicina generale
finalizzati ad incentivare obiettivi di qualità e continuità delle
cure;
c) l’analisi dei consumi sanitari e socio-sanitari della
popolazione di riferimento relativamente alle tipologie e ai
volumi delle prestazioni specialistiche, diagnostiche ed
ospedaliere in rapporto al fabbisogno di zona ed alle
indicazioni regionali;
d) il coordinamento delle funzioni finalizzate ad assicurare
la continuità assistenziale e la definizione di protocolli
operativi, in particolare per i soggetti in dimissione dagli
ospedali, favorendo l’integrazione con i progetti sociali,
sanitari e socio-sanitari territoriali.
Art. 71quater - Costituzione della società della salute
(171)
1. La costituzione del consorzio denominato “società della
salute” avviene:
a) per quanto riguarda i comuni, per adesione volontaria;
b) per quanto riguarda l’azienda unità sanitaria locale,
tramite il direttore generale, nel rispetto delle direttive
regionali.
2. Ai fini della costituzione della società della salute gli enti
interessati approvano contestualmente, con le modalità di cui ai
commi 3 e 4:
a) la convenzione, da stipulare fra tutti gli aderenti, che
disciplina i rapporti tra i soggetti aderenti al consorzio ed i
reciproci impegni finanziari nel rispetto delle disposizioni della
normativa regionale;
b) lo statuto, che contiene le norme sull'organizzazione e sul
funzionamento della società della salute, nonché gli elementi
individuati in forma prescrittiva dalla presente legge.
3. I consigli comunali approvano la convenzione unitamente
allo statuto del consorzio, ai sensi della normativa vigente in
materia di enti locali.
4. Il direttore generale dell’azienda unità sanitaria locale
approva la convenzione unitamente allo statuto del consorzio.
5. Per la costituzione della società della salute devono aderire
non meno del 75 per cento dei comuni di un ambito territoriale,
oppure in rappresentanza almeno del 75 per cento della
popolazione, oltre all’azienda unità sanitaria locale
territorialmente competente.
Art. 71quinquies - Organi della società della salute (172)
1. Sono organi della società della salute:
a) l’assemblea dei soci;
b) la giunta esecutiva;
c) il presidente;
d) il direttore;
e) il collegio sindacale.
Art. 71sexies - Assemblea dei soci (173)
1. L’assemblea dei soci è composta dal direttore generale
dell’azienda unità sanitaria locale e dal sindaco o da un
componente della giunta di ciascun comune aderente. (231)
2. Le quote di partecipazione dei singoli soci sono
determinate:
a) per quanto riguarda l’azienda unità sanitaria locale,
nella percentuale pari ad un terzo del totale;
b) per quanto riguarda i comuni interessati, secondo le
modalità stabilite negli atti istitutivi della società della salute.
3. L’assemblea dei soci esercita le seguenti funzioni:
a) detta indirizzi programmatici e direttive nei confronti
della giunta esecutiva;
b) elegge i componenti della giunta esecutiva;
c) elegge il presidente della società della salute tra i
componenti dell’assemblea. (232)
4. L’assemblea dei soci, in particolare, approva:
a) a maggioranza i provvedimenti indicati negli atti istitutivi
della società della salute; (233)
b) a maggioranza qualificata superiore ai due terzi i
seguenti atti: (233)
1) piano integrato di salute;
2) relazione annuale sullo stato di salute;
3) bilancio preventivo annuale e pluriennale e bilancio di
esercizio; (234)
4) regolamenti di accesso ai servizi;
5) ogni altro atto di programmazione che preveda
l’impegno finanziario a carico dei soggetti aderenti alla
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4a Tutela della salute l.r. 40/2005
società della salute.
5. L’approvazione degli atti di programmazione, tra cui la
proposta del piano integrato di salute, avviene previo parere dei
consigli comunali da esprimere entro trenta giorni dal loro
ricevimento. I bilanci e i regolamenti approvati sono trasmessi ai
consigli comunali degli enti aderenti per conoscenza, nonché per
l’adozione degli atti eventualmente previsti dagli statuti degli
stessi comuni.
6. Per l’approvazione del piano integrato di salute
l’assemblea dei soci è integrata dai sindaci dei comuni che non
hanno aderito alla società della salute.
7. All’assemblea dei soci della società della salute è invitato il
presidente della provincia per il coordinamento con le funzioni di
cui all’articolo 13 della l.r. 41/2005.
Art. 71septies - Giunta esecutiva (174)
1. La giunta esecutiva è composta di tre componenti, salva
diversa composizione stabilita dallo statuto; ne fanno parte il
presidente ed il direttore generale dell’azienda unità sanitaria
locale o suo delegato; i restanti componenti sono eletti dalla
assemblea dei soci al proprio interno. (235)
2. La giunta esecutiva, nell’ambito degli indirizzi
programmatici e delle direttive dell’assemblea dei soci, adotta gli
atti ed i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa
della società della salute che non siano riservati dalla legge o
dallo statuto alla competenza degli altri organi consortili.
3. La giunta esecutiva in particolare:
a) adotta programmi esecutivi, progetti ed atti d’indirizzo
per la gestione;
b) propone la nomina del direttore della società della salute;
c) adotta ogni altro provvedimento indicato nello statuto.
Art. 71octies - Presidente della società della salute (175)
1. Il presidente della società della salute ha la rappresentanza
generale del consorzio ed esercita le seguenti funzioni:
a) nomina, su proposta della giunta esecutiva, il direttore
della società della salute;
b) compie gli atti che gli sono demandati dallo statuto o da
deliberazioni dell’assemblea dei soci;
c) promuove la consultazione sugli atti di indirizzo e di
programmazione con la società civile, i soggetti del terzo
settore e gli organismi costituiti nella società della salute per
favorire la partecipazione ai sensi dell’articolo 71 undecies;
2. Il presidente assicura il collegamento tra l’assemblea dei
soci e la giunta esecutiva, coordinando l’attività di indirizzo,
programmazione e governo con quella di gestione e garantendo
l’unità delle attività della società della salute.
Art. 71novies - Direttore della società della salute (176)
1. Il direttore della società della salute è nominato dal
presidente della società della salute, su proposta della giunta
esecutiva e previa intesa con il Presidente della Giunta regionale.
2. L’incarico di direttore della società della salute può essere
conferito a:
a) un dirigente dipendente del servizio sanitario regionale o
del comune con un’anzianità di servizio di almeno cinque anni
maturata nel ruolo dirigenziale;
b) soggetti in possesso di diploma di laurea che abbiano
maturato esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica
o amministrativa di organismi, aziende o enti pubblici o
privati;
c) soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a
direttore dei servizi sociali di cui all’articolo 40, comma 5;
d) un medico di base convenzionato da almeno dieci anni.
3. L’incarico di direttore della società della salute è regolato
da un contratto di diritto privato stipulato con il legale
rappresentante della società della salute con l'osservanza delle
norme di cui al libro V, titolo II, del codice civile, il cui schematipo
viene approvato dalla Giunta regionale.
4. Il trattamento economico del direttore della società della
salute è determinato in misura non superiore a quello previsto
dalla normativa vigente per il direttore amministrativo delle
aziende sanitarie.
4 bis. La nomina a direttore della società della salute dei
dipendenti della Regione, di un ente o azienda regionale o di
azienda sanitaria con sede nel territorio regionale è subordinata
al collocamento in aspettativa senza assegni con diritto al
mantenimento del posto. (236)
5. Il direttore della società della salute predispone gli atti di
programmazione e ne cura l’attuazione, assicura la
programmazione e la gestione operativa delle attività di cui
all’articolo 71 bis, comma 3, lettere c) e d), esercita la direzione
amministrativa e finanziaria della società della salute; in
particolare:
a) predispone il piano integrato di salute;
b) predispone lo schema della relazione annuale della
società della salute;
c) predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale,
il programma di attività ed il bilancio di esercizio della società
della salute;
d) predispone gli atti di programmazione operativa ed
attuativa annuale e negozia con i responsabili delle strutture
organizzative delle aziende unità sanitarie locali il budget di
competenza;
e) predispone gli altri atti di competenza della giunta
esecutiva e dell’assemblea dei soci;
f) assume tutti i provvedimenti di attuazione delle
deliberazioni degli organi della società della salute;
g) dirige le strutture individuate dall’atto di cui all’articolo
71 quindecies, comma 1;
h) esercita le funzioni di responsabile di zona ai sensi
dell’articolo 64, comma 8;
i) può rappresentare in giudizio la società della salute, per
gli atti di propria competenza, secondo quanto previsto dallo
statuto.
Art. 71decies - Collegio sindacale (177)
1. Nelle società della salute che esercitano direttamente le
funzioni gestionali attribuite ai sensi dell’articolo 71 bis, comma
3, lettere c) e d) è istituito il collegio sindacale.
2. Il collegio sindacale è nominato dall’assemblea dei soci ed
è composto da tre membri di cui uno designato dall’azienda
sanitaria territorialmente competente. Esercita il controllo sulla
regolarità contabile e finanziaria della gestione della società
della salute.
3. L’attività del collegio sindacale è disciplinata dalla legge e
dallo statuto della società della salute.
4. Nell’esercizio delle funzioni, il collegio sindacale può
accedere agli atti ed ai documenti del consorzio e degli enti
consorziati, connessi alla sfera delle sue competenze, e
Raccolta Normativa della Regione Toscana 30
4a Tutela della salute l.r. 40/2005
presentare relazioni e documenti all’assemblea dei soci.
5. Il collegio sindacale può essere invitato ad assistere alle
sedute dell’assemblea dei soci.
6. L’ indennità annua lorda spettante ai componenti del
collegio sindacale è fissata in misura non superiore al 10 per
cento degli emolumenti del direttore della società della salute. Al
presidente del collegio sindacale compete una maggiorazione
pari al 20 per cento dell’indennità fissata per gli altri
componenti.
Art. 71undecies - Le forme di partecipazione (178)
1. In ciascuna società della salute è istituito il comitato di
partecipazione, composto da membri nominati dall’assemblea
della società della salute tra i rappresentanti della comunità
locale, espressione di soggetti della società che rappresentano
l’utenza che usufruisce dei servizi, nonché espressione
dell’associazionismo di tutela e di promozione e sostegno attivo,
purché non erogatori di prestazioni. Il comitato elegge al proprio
interno un presidente che ha il compito di convocare le riunioni
del comitato.
2. Sono compiti del comitato di partecipazione:
a) avanzare proposte per la predisposizione degli atti di
programmazione e governo generale;
b) esprimere parere sulla proposta di PIS e sullo schema di
relazione annuale della società della salute entro trenta giorni
dal loro ricevimento;
c) esprimere pareri sulla qualità e quantità delle prestazioni
erogate e sulla relativa rispondenza tra queste ed i bisogni
dell’utenza, nonché sull’efficacia delle informazioni fornite agli
utenti e su ogni altra tematica attinente al rispetto dei diritti dei
cittadini ed alla loro dignità;
d) redigere, anche formulando specifiche osservazioni e
proposte, un proprio rapporto annuale sulla effettiva
attuazione del PIS e sullo stato dei servizi locali, che è
trasmesso agli organi della società della salute, alle
organizzazioni sindacali e alle altre parti sociali.
3. Il comitato di partecipazione ha il potere di accedere ai dati
statistici di natura epidemiologica e di attività che costituiscono il
quadro di riferimento degli interventi sanitari e sociali della
zona-distretto e richiedere specifiche analisi e approfondimenti al
direttore della società della salute.
4. In ciascuna società della salute, nominata dall’assemblea
della società della salute, è istituita la consulta del terzo settore
dove sono rappresentate le organizzazioni del volontariato e del
terzo settore che sono presenti in maniera rilevante nel territorio
e operano in campo sanitario e sociale.
5. La consulta del terzo settore elegge al proprio interno il
presidente ed esprime proposte progettuali per la definizione del
piano integrato di salute.
6. La società della salute promuove la partecipazione dei
cittadini e degli operatori alle scelte delle società della salute
stesse, delle aziende unità sanitarie locali di riferimento e della
Regione.
7. La promozione della partecipazione di cui al comma 6, si
esplica attraverso l’attività di comunicazione da parte della
società della salute dei dati epidemiologici necessari a sviluppare
la consapevolezza nei cittadini dell’incidenza degli stili di vita
corretta e della salubrità dell’ambiente sulla salute. La società
della salute inserisce i dati epidemiologici in rete e mette a
disposizione dei cittadini strumenti informatici e un operatore per
l’utilizzo dei medesimi, al fine di garantire la reale disponibilità
degli stessi dati.
8. Al fine di assicurare la partecipazione dei cittadini, la
società della salute mette a disposizione locali idonei per incontri
pubblici, convegni e seminari sulla salute, l’organizzazione
sanitaria e la promozione di corretti stili di vita. Per assemblee
pubbliche sui temi inerenti la salute, compreso il dibattito sul
funzionamento del sistema sanitario, la società della salute
predispone idonei locali attrezzati per lo svolgimento delle stesse
e provvede alla pubblicizzazione delle assemblee attraverso
idonei strumenti anche cartacei.
9. Al fine di garantire le finalità di cui al comma 6 e
assicurare uno scambio diretto di esigenze, opinioni e critiche, le
società della salute, con il coordinamento dell’azienda unità
sanitaria locale di riferimento, promuovono due “agorà della
salute” all’anno, aperte alla popolazione in cui è assicurata la
presenza, almeno in una, degli assessori regionali di riferimento.
Art. 71duodecies - Compensi ai componenti degli organi
(179)
1. Ai componenti degli organi della società della salute non
spetta alcun compenso, salvo quanto stabilito per il direttore
della società della salute ai sensi dell’articolo 71 novies e per i
componenti del collegio sindacale ai sensi dell’articolo 71 decies,
comma 6.
Art. 71terdecies - Contabilità della società della salute
(180)
1. La società della salute adotta una contabilità economica; in
particolare, adotta bilanci economici di previsione pluriennali e
annuali ed il bilancio di esercizio, sulla base di uno schema tipo
approvato con deliberazione della Giunta regionale.
2. La società della salute adotta inoltre il sistema del budget
come strumento di controllo della domanda e dell’allocazione
delle risorse.
Art. 71quaterdecies - Finanziamento della società della
salute (181)
1. La società della salute è finanziata:
a) dalla quota del fondo sanitario regionale, determinata dal
piano sanitario e sociale integrato regionale, finalizzata a
finanziare le attività individuate dal piano sanitario e sociale
integrale regionale ai sensi dell’articolo 71 bis, comma 3,
lettera c);
b) dalla quota del fondo sociale regionale determinata ai
sensi della lettera a);
c) da conferimenti degli enti consorziati previsti nella
convenzione;
d) da risorse destinate all’organizzazione e gestione dei
servizi di assistenza sociale individuati dai comuni consorziati
ai sensi dell’articolo 71 bis, comma 3, lettera d).
2. I beni immobili e gli altri beni dei comuni e delle aziende
sanitarie che sono funzionali allo svolgimento delle attività delle
società della salute sono concessi alle stesse in comodato d’uso
gratuito per tutta la durata del consorzio.
Art. 71quindecies - Gli assetti organizzativi (182)
1. La società della salute disciplina con proprio regolamento
l’organizzazione interna e dei servizi sanitari e sociali integrati di
cui assume la gestione diretta, ai sensi dell’articolo 71 bis,
comma 5.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina:
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4a Tutela della salute l.r. 40/2005
a) i criteri di costituzione delle strutture organizzative
operative e di quelle di supporto tecnico-amministrativo;
b) la composizione dell’ufficio di direzione zonale di cui
all’articolo 64, comma 6;
c) le modalità di integrazione fra le strutture delle aziende
unità sanitaria locali e quelle della società della salute.
3. La costituzione delle strutture organizzative delle società
della salute deve evitare duplicazioni tra la società della salute
ed enti consorziati.
4. Nelle società della salute gli incarichi di direzione delle
strutture di cui al comma 2, lettera a), sono attribuiti dal direttore
della società della salute nel rispetto delle disposizioni contenute
nel contratto collettivo nazionale di riferimento.
5. Nelle società della salute che svolgono esclusivamente le
funzioni di cui all’articolo 71 bis, comma 3, lettere a) e b), sono
costituite le strutture operative necessarie alle funzioni
amministrative, di supporto agli organi e per lo svolgimento dei
compiti di programmazione.
6. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 71 bis,
comma 3, le società della salute si avvalgono delle risorse
strumentali messe a disposizione dagli enti consorziati, nei modi
e con le procedure individuate nella convenzione di cui
all’articolo 71 quater, comma 2, lettera a).
Art. 71sexiesdecies – Personale (183)
1. Il personale della società della salute è assunto secondo la
normativa vigente, previa verifica della disponibilità di personale
presso gli enti consorziati ed espletamento delle procedure. In
caso di assunzioni dirette, ovvero di trasferimenti, al personale
dipendente delle società della salute si applica, in via transitoria
e fino alla ridefinizione da parte dell’Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), il
contratto relativo al personale del servizio sanitario nazionale.
Art. 71septiesdecies - Partecipazione delle province (184)
1. Le province concorrono alla definizione della
programmazione di ambito zonale, per le proprie competenze,
secondo le modalità previste dall’articolo 12, comma 6, e
dall’articolo 71 sexies, comma 7.
2. Le province e le società della salute, in relazione ai
contenuti del piano integrato di salute ed all’attività
dell’osservatorio sociale provinciale di cui all’articolo 40 della
l.r 41/2005, concludono specifici accordi con riferimento al
periodo di validità della programmazione territoriale.
Art. 71octiesdecies - Sistema informativo (185)
1. Le società della salute aderiscono alla rete telematica
regionale ed adottano soluzioni tecnologiche ed informative nel
rispetto degli standard regionali assunti nell’ambito della
medesima rete, secondo quanto previsto dalla legge regionale 26
gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica
e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema
regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale
Toscana”).
Titolo VI - PRESIDI E PRESTAZIONI
Capo I - Presìdi
Art. 72 - Presìdi
1. Sono presìdi del servizio sanitario regionale quelli delle
aziende sanitarie e quelli delle istituzioni sanitarie pubbliche e
private, con le quali le aziende sanitarie intrattengono gli specifici
rapporti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto delegato.
2. I requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi nonché i
criteri e le procedure di accreditamento dei presìdi di cui al
comma 1, sanitari e socio-sanitari ad elevata integrazione sociosanitaria,
sono disciplinati dalla legge regionale 23 febbraio 1999,
n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura
di accreditamento), come modificata dalla legge regionale 8 luglio
2003, n. 34 .
3. Per l'organizzazione dei presìdi, le aziende sanitarie
utilizzano le sedi fisiche e le dotazioni strumentali ad esse
attribuite ai sensi dell'articolo 5 del decreto delegato; utilizzano
inoltre le altre strutture comunque acquisite al proprio
patrimonio o comunque disponibili. (186)
Art. 73 - Organizzazione e funzionamento dei presìdi delle
aziende sanitarie (187)
1. L'organizzazione interna ed il funzionamento di ciascun
presidio sono determinati da apposito regolamento, adottato dal
direttore generale dell'azienda sanitaria; in ogni presidio è affisso
per estratto il regolamento di funzionamento al fine di facilitare la
fruizione delle prestazioni da parte dell'utenza.
2. Il direttore generale dell'azienda sanitaria attribuisce la
responsabilità dei singoli presìdi; il responsabile del presidio
garantisce l'operatività, l'idoneità e l'agibilità funzionale di
ciascun presidio.
3. Il responsabile del presidio ospedaliero dell'azienda unità
sanitaria locale è il direttore di cui all' articolo 68 , comma 3; ove
il presidio ospedaliero si articoli su più stabilimenti il responsabile
di presidio può avvalersi, in relazione alla dimensione degli stessi
ed alla loro dislocazione territoriale, di specifici referenti di
stabilimento.
Capo II - Prestazioni
Art. 74 - Prestazioni
1. Le prestazioni del servizio sanitario sono erogate, di norma,
nei presìdi di cui all' articolo 72 ; possono essere inoltre erogate,
in conformità alle norme vigenti o in esecuzione di specifici
accordi con gli organismi interessati, in sedi diverse, quali scuole
ed altre strutture educative pubbliche, istituti giudiziari di
prevenzione, custodia, detenzione, pena, rieducazione e recupero,
residenze collettive e comunitarie, recapiti domiciliari, veicoli
attrezzati per i vari tipi di trasporto sanitario, luoghi di lavoro ed
altri spazi di relazione tra operatori ed utenti.
2. L'azienda unità sanitaria locale assicura agli assistiti
l'erogazione delle prestazioni previste dai livelli di assistenza del
piano sanitario e sociale integrato regionale; (188) per tali
prestazioni l'azienda unità sanitaria locale si fa carico degli oneri
relativi, al netto delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria,
determinate dalla normativa nazionale e regionale.
3. Gli oneri relativi, al netto delle quote di partecipazione
previste, fanno carico, per i cittadini residenti nelle altre aziende
unità sanitarie locali della Regione, a queste ultime, e per gli altri
utenti, agli appositi fondi di compensazione per la mobilità
interregionale o internazionale, secondo le procedure e le modalità
previste dalla legislazione vigente.
4. Le aziende sanitarie, nell'ambito dei propri fini istituzionali e
nell'interesse pubblico, possono svolgere attività a pagamento nei
riguardi di istituzioni pubbliche o private o di soggetti privati,
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sulla base delle disposizioni delle normative regionali e statali
vigenti.
5. La Regione, nell'ambito degli obiettivi di controllo della spesa,
anche al fine di far fronte agli eventuali disavanzi di gestione
delle aziende sanitarie, ai sensi dell' articolo 29 della legge 28
febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato) e dell'articolo 13 del decreto
delegato, può prevedere:
a) la maggiorazione delle vigenti quote di partecipazione
degli assistiti al costo delle prestazioni, ferma restando
l'esenzione dei soggetti esonerati dalla partecipazione stessa;
b) l'aumento della quota fissa sulle singole prescrizioni
farmaceutiche e sulle ricette relative a prestazioni sanitarie,
fatto salvo l'esonero totale per i farmaci salvavita.
Art. 75 - Accesso alle prestazioni
1. L'accesso alle prestazioni erogate nei presìdi del servizio
sanitario regionale, è subordinato, di norma, alla prescrizione,
proposta o richiesta compilata sul modulario del servizio sanitario
nazionale, fatte salve le prestazioni connesse alle attività di
emergenza urgenza, quelle relative ai trattamenti sanitari
obbligatori, quelle di prevenzione, nonché quelle previste dalle
disposizioni statali e regionali vigenti.
2. L'accesso all'assistenza farmaceutica è disciplinato dalle
convenzioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto delegato; le
modalità di fruizione delle prestazioni dei medici di medicina
generale e dei pediatri di libera scelta sono disciplinate dalle
convenzioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto delegato.
Art. 76 - Erogazione delle prestazioni da parte delle
strutture private
1. Gli strumenti regionali della programmazione sanitaria e
sociale integrata (189) determinano, sentite le organizzazioni
rappresentative di riferimento, i criteri sulla base dei quali le
aziende unità sanitarie locali individuano le istituzioni sanitarie
private che esercitano ruoli di integrazione delle strutture
pubbliche al fine di concorrere all'erogazione delle prestazioni
necessarie al conseguimento dei livelli di assistenza definiti dalla
programmazione regionale, fatte salve le normative vigenti in
relazione agli organismi di volontariato e di privato sociale; tali
criteri tengono conto, in particolare:
a) del grado di copertura del fabbisogno;
b) degli esiti delle procedure di accreditamento e delle
verifiche della qualità delle prestazioni;
c) dell'esistenza di particolari condizioni di disagio operativo
o di condizioni di critica accessibilità;
d) dei vincoli di carattere economico.
2. L'azienda unità sanitaria locale, tenuto conto dei criteri di cui
al comma 1, procede alla definizione degli appositi rapporti di cui
all'articolo 8 del decreto delegato; la Giunta regionale determina
tariffe massime per ogni prestazione; al perfezionamento del
rapporto si provvede a seguito di negoziazione effettuata, sulla
base di volumi prefissati di prestazioni, in riferimento alle tariffe
determinate dalla Giunta regionale e tenuto conto della
complessità organizzativa della struttura in relazione a i criteri di
cui al comma 1, lettera b).
3. La Giunta regionale, nell'ambito delle disposizioni di cui al
comma 1, determina le modalità operative per l'omogenea
realizzazione sul territorio regionale dei rapporti di cui al comma
2.
4. Al fine di una corretta informazione degli assistiti, l'azienda
unità sanitaria locale cura la tenuta di elenchi delle strutture che
erogano prestazioni in forma diretta, con l'indicazione delle
prestazioni fruibili; l'azienda unità sanitaria locale ha l'obbligo di
assicurare la massima diffusione di tali elenchi.
5. L'istituzione privata è tenuta ad informare gli assistiti
dell'esistenza dei rapporti di cui al comma 2, indicando in
apposito elenco le prestazioni fruibili in forma diretta.
6. Per l'accesso in forma indiretta alle prestazioni specialistiche
ambulatoriali erogate da parte delle strutture private si applica la
disciplina di cui alla legge regionale 22 gennaio 1997, n. 5
(Assistenza ospedaliera in forma indiretta presso centri privati
italiani di altissima specializzazione non accreditati), che regola
l'accesso in forma indiretta alle prestazioni specialistiche erogate
in regime di ricovero ospedaliero; le predette prestazioni
specialistiche ambulatoriali sono individuate sulla base delle
disposizioni degli strumenti della programmazione sanitaria e
sociale integrata (189) regionale.
Art. 76 bis - Fascicolo sanitario elettronico (237)
1. Al fine di migliorare la qualità dell’assistenza, della
prevenzione, della diagnosi, della cura e della riabilitazione ed al
fine di semplificare l’esercizio del diritto alla salute da parte
dell’interessato, è istituito il fascicolo sanitario elettronico.
2. Il fascicolo sanitario elettronico è l’insieme di dati e
documenti di tipo sanitario e sociosanitario in formato
elettronico inerenti lo stato di salute di una persona e gli eventi
clinici presenti e trascorsi, volti a documentarne la storia clinica.
3. Il fascicolo sanitario elettronico è attivato con il consenso
dell’interessato, che accede ai propri dati sanitari e sociosanitari
che vi sono contenuti mediante una carta elettronica compatibile
e conforme alla carta nazionale dei servizi di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione
digitale). L’attivazione o la mancata attivazione del fascicolo
sanitario elettronico non comportano alcun effetto sul diritto di
usufruire delle prestazioni del servizio sanitario regionale.
4. Il fascicolo sanitario elettronico si compone delle
informazioni di base indispensabili per il soccorso della persona
in situazione di emergenza e degli altri dati sanitari e
sociosanitari che lo riguardano e che vanno a farne parte su
specifico consenso espresso dall’interessato secondo le modalità
organizzative definite dal regolamento di cui al comma 8.
5. I soggetti del servizio sanitario regionale aderiscono al
sistema del fascicolo sanitario elettronico e provvedono alla sua
formazione e implementazione.
6. L’accesso al fascicolo sanitario elettronico avviene
esclusivamente con il consenso dell’interessato, secondo le
modalità organizzative definite dal regolamento di cui al comma
8.
7. Il consenso rilasciato dall’interessato ai sensi del comma 3,
può essere revocato in qualsiasi momento e determina
l’interruzione dell’implementazione del fascicolo sanitario
elettronico e l’oscuramento dei dati in esso contenuti, senza
conseguenze in ordine all’erogazione delle prestazioni del
servizio sanitario regionale.
8. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si
individuano i dati e i documenti che confluiscono nel fascicolo
sanitario elettronico, le operazioni eseguibili, i soggetti del
servizio sanitario regionale che aderiscono al sistema
provvedendo alla formazione ed implementazione del fascicolo
stesso, nonché le modalità organizzative di espressione del
consenso ai sensi dei commi 4 e 6.
Raccolta Normativa della Regione Toscana 33
4a Tutela della salute l.r. 40/2005
9. La Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, le
indicazioni operative e le misure tecniche nel rispetto di quanto
previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali).
Capo III - Prestazioni di assistenza farmaceutica
Art. 77 - Erogazione dell'assistenza farmaceutica
1. L'assistenza farmaceutica territoriale con oneri a carico del
servizio sanitario regionale è erogata attraverso le farmacie,
pubbliche e private, convenzionate con il servizio sanitario
regionale, secondo le disposizioni di cui all' articolo 28 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario
nazionale) ed è subordinata alla prescrizione dei medicinali sui
modulari del servizio sanitario nazionale.
2. Ai sensi dell' articolo 8 del decreto legge 18 settembre 2001,
n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito
con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 ,
l'assistenza farmaceutica è altresì erogata:
a) direttamente dalle aziende unità sanitarie locali, anche
tramite le farmacie convenzionate attraverso la stipula di
specifici accordi, per quei farmaci che richiedono un controllo
ricorrente del paziente;
b) direttamente dalle aziende unità sanitarie locali per i
medicinali necessari al trattamento di assistiti in assistenza
domiciliare, residenziale e semiresidenziale; alla predetta
erogazione le aziende unità sanitarie locali possono procedere
anche attraverso le farmacie convenzionate, previa stipula di
specifici accordi;
c) direttamente dalle aziende sanitarie, limitatamente al
primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive
regionali, per il periodo immediatamente successivo alla
dimissione dal ricovero o alla visita specialistica ambulatoriale.
3. Le forme e le modalità di accesso all'assistenza farmaceutica
di cui al comma 2 sono disciplinate dalla Giunta regionale
garantendo, comunque, che le aziende sanitarie provvedano alla
erogazione del servizio assicurando un accesso adeguato alle
esigenze della popolazione in termini di orario, consulenza
professionale e farmacovigilanza.
4. La Giunta regionale definisce, previa concertazione con le
organizzazioni sindacali dei titolari di farmacia, le modalità per il
monitoraggio degli accordi di cui al comma 2.
5. Fatto salvo quanto previsto all' articolo 7 del d.l. 347/2001 ,
convertito con modificazioni dalla l. 405/2001 , le farmacie,
pubbliche e private, convenzionate col servizio sanitario
regionale, nell'erogare i farmaci agli assistiti con oneri a carico del
medesimo servizio sanitario regionale, sono tenute, nel caso in cui
il medico abbia prescritto il medicinale indicandone il nome
commerciale oppure quando ne abbia indicato la denominazione
comune italiana, il relativo dosaggio, forma farmaceutica,
modalità di rilascio e numero di unità posologiche, alla consegna
all'assistito del medicinale corrispondente nel rispetto di specifici
accordi quadro regionali stipulati sentiti gli ordini professionali e
le organizzazioni sindacali dei medici e dei farmacisti.
Art. 78 - Programmazione nella erogazione dell'assistenza
farmaceutica
1. La Giunta regionale approva, previa comunicazione alla
commissione consiliare competente ed entro il 30 settembre di
ogni anno, le direttive alle aziende sanitarie per la
programmazione dell'assistenza farmaceutica territoriale, con le
quali sono determinati per l'anno successivo:
a) il tetto programmato di spesa di livello regionale, come
percentuale della spesa sanitaria complessiva;
b) i livelli di erogazione di ambito regionale e gli indirizzi
per l'erogazione diretta dell'assistenza farmaceutica territoriale
da parte delle aziende sanitarie locali;
c) gli specifici tetti di spesa per azienda unità sanitaria locale;
d) i livelli programmati di spesa delle aziende ospedalierouniversitarie
ed i parametri della loro partecipazione
all'erogazione diretta dell'assistenza farmaceutica territoriale, di
cui all' articolo 77 , comma 2, lettera c);
e) i criteri per il monitoraggio continuo della spesa per
l'assistenza farmaceutica territoriale;
f) le misure di controllo e di contenimento della spesa
introdotte per l'esercizio.
2. Qualora il monitoraggio evidenzi elementi di criticità nel
conseguimento degli obiettivi programmati, la Giunta regionale
adotta, previa comunicazione alla commissione consiliare
competente, ogni opportuna misura di contenimento della spesa,
anche modificando le direttive di cui al comma 1.
3. L'adozione delle direttive di cui al comma 1 è preceduta da
un confronto con le organizzazioni sindacali dei titolari di
farmacia.
Art. 79 - Controlli nella erogazione dell'assistenza
farmaceutica
1. Le aziende unità sanitarie locali, entro quarantacinque giorni
dalla data di presentazione delle ricette da parte delle farmacie
convenzionate, provvedono a:
a) rilevare tutte le informazioni contenute nel ricettario di cui
al decreto ministeriale 11 luglio 1988, n. 350 (Disciplina
dell'impiego nel servizio sanitario nazionale del ricettario
standardizzato a lettura automatica) ai fini dell'attivazione nel
territorio regionale del monitoraggio delle prescrizioni in
attuazione dell' articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003,
n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito in
legge con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ;
b) predisporre ed inviare al medico convenzionato, singolo o
associato, e al medico dipendente un documento informativo
relativo ai dati di cui alla lettera a), predisposto sulla base degli
indirizzi emanati dalla Giunta regionale in accordo con le
organizzazioni sindacali mediche.
2. Presso ogni azienda sanitaria è istituita apposita
commissione, nominata dal direttore generale, con il compito di
valutare l'appropriata prescrizione dei farmaci da parte dei medici
dipendenti e convenzionati sulla base di specifici indirizzi emanati
dalla Giunta regionale in accordo con le organizzazioni sindacali
mediche e la federazione regionale degli ordini dei medici.
3. La composizione della commissione è determinata dalla
Giunta regionale e ne fa parte il presidente dell'ordine provinciale
dei medici.
Art. 80 - Sicurezza nella erogazione dell'assistenza
farmaceutica
1. Al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza
nell'uso dei medicinali, le aziende sanitarie:
a) partecipano alla realizzazione dei progetti di livello
nazionale e regionale per la raccolta, il monitoraggio e la
valutazione delle segnalazioni di reazioni avverse da farmaci e
da dispositivi medici;
b) mettono in atto azioni di sensibilizzazione dei sanitari,
Raccolta Normativa della Regione Toscana 34
4a Tutela della salute l.r. 40/2005
dipendenti e convenzionati, sull'importanza delle segnalazioni
delle reazioni avverse da farmaci, al fine di incrementarne il
numero e la qualità;
c) attivano e assecondano ogni iniziativa di promozione e
sviluppo della farmaco-vigilanza e della farmacoepidemiologia;
a tal fine favoriscono la fruizione degli
strumenti informativi necessari per una prescrizione appropriata
e sicura, da parte dei medici dipendenti e convenzionati;
d) realizzano programmi di informazione e formazione sulla
farmaco-vigilanza, sulla sicurezza, sulle reazioni avverse, sulle
interazioni tra farmaci e tra farmaci e alimenti, anche in
collaborazione con le farmacie convenzionate.
Art. 81 - Commissione terapeutica regionale
1. Allo scopo di garantire lo sviluppo ed il raggiungimento di
elevati livelli di sicurezza, appropriatezza e di economicità
nell'impiego dei medicinali e dei dispositivi medici nel sistema
sanitario toscano, è istituita presso la Giunta regionale nell'ambito
delle attività di governo clinico la commissione terapeutica
regionale.
2. La commissione terapeutica regionale, presieduta
dall'assessore regionale competente o suo delegato, è composta
da:
a) il direttore generale della direzione del diritto alla salute e
delle politiche di solidarietà o suo delegato;
b) il vice presidente del Consiglio sanitario regionale;
c) sedici membri con competenza scientifica nel campo delle
scienze mediche, biologiche e farmaceutiche.
3. I componenti della commissione di cui al comma 2, lettera
c), sono nominati dal Presidente della Giunta regionale su
proposta del Consiglio sanitario regionale e della Direzione
generale del Diritto alla salute e politiche di solidarietà (63)
4. I componenti della commissione terapeutica regionale
restano in carica tre anni e possono essere confermati una sola
volta.
5. La commissione terapeutica regionale formula proposte e
pareri in merito alle seguenti materie:
a) la formazione e l'informazione sull'uso dei farmaci rivolta
ai sanitari, nonché l'educazione sull'uso dei medicinali rivolta
agli assistiti;
b) la farmacovigilanza e la farmaco-epidemiologia;
c) la determinazione di aspetti inerenti i livelli di assistenza
farmaceutica e sull'utilizzazione di farmaci e dispositivi medici;
d) il coordinamento e l'indirizzo delle commissioni
terapeutiche, aziendali e di area vasta;
e) la rilevazione e il monitoraggio dei dati sull'uso dei
farmaci;
f) l'analisi delle sperimentazioni cliniche;
g) lo studio e lo sviluppo di nuovi sistemi di distribuzione dei
farmaci e dei dispositivi medici;
h) lo studio e l'analisi scientifica dei fitofarmaci, dei farmaci
omeopatici, dei farmaci per uso compassionevole e degli
alimenti dietetici.
5bis. La Giunta regionale, con proprio provvedimento,
disciplina la corresponsione delle indennità e dei rimborsi delle
spese spettanti ai componenti della commissione, determinandone
gli importi, i criteri e le modalità di erogazione; l'importo delle
indennità è determinato tenendo conto della funzione
dell'organismo, della complessità degli atti che è chiamato ad
assumere, dell'impegno richiesto ai componenti e delle
conseguenti responsabilità. (10)
Titolo VII - ORGANISMI DI CONSULENZA, DI
STUDIO E DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO
Capo I - Agenzia regionale di sanità
Art. 82 - Agenzia regionale di sanità (30)
1. L'Agenzia regionale di sanità (ARS) è ente di consulenza sia
per la Giunta che per il Consiglio regionale, (64) dotato di
personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa,
amministrativa e contabile, che svolge attività di studio e ricerca
in materia di epidemiologia e verifica di qualità dei servizi
sanitari.
Art. 82bis - Compiti e attribuzioni (31)
1. L'ARS offre supporto e consulenza tecnico-scientifica al
Consiglio regionale ed alla Giunta regionale nelle materie di
propria competenza; in particolare:
a) effettua studi preparatori per gli atti di programmazione
regionale;
b) contribuisce alla definizione degli indicatori sullo stato di
salute della popolazione e sui risultati delle attività del servizio
sanitario regionale;
c) definisce e sviluppa strumenti per l'analisi dei bisogni
sanitari e per l'analisi anche economica della domanda e
dell'offerta delle prestazioni;
d) contribuisce alla elaborazione di strumenti per la
promozione e l'educazione alla salute al fine del miglioramento
del quadro epidemiologico;
e) svolge analisi e individua strumenti per verificare la
qualità, l'equità di accesso (190) e la rispondenza ai fini della
salute dei cittadini dei servizi, delle prestazioni sanitarie e dei
presidi farmaceutici, anche in funzione dell'attuazione del
processo di accreditamento delle strutture sanitarie, previsto
dal decreto delegato;
f) assicura la circolazione delle conoscenze e dei risultati
delle proprie attività di analisi e di ricerca.
2. L'ARS svolge, previa comunicazione al Consiglio regionale
e alla Giunta regionale, compatibilmente con i compiti di cui al
comma 1, anche attività di consulenza, studio e ricerca a favore
delle aziende sanitarie, delle società della salute, degli enti locali,
nonché a favore di altri soggetti pubblici o privati.
Art. 82ter - Strumenti operativi (32)
1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, l'ARS può:
a) effettuare sopralluoghi, acquisire notizie e
documentazioni, utilizzando anche i dati degli enti, agenzie e
fondazioni regionali;
b) procedere all'acquisizione di dati, attraverso la raccolta
diretta e sistematica e l'accesso a banche dati, nonché alla loro
elaborazione, pubblicazione e diffusione nei limiti e con le
garanzie previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e dalla
legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (Trattamento dei dati
sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende
sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici
nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e
di controllo);
c) provvedere alla gestione di reti di monitoraggio e di altri
sistemi di indagine;
d) promuovere forme di collaborazione con analoghi istituti
Raccolta Normativa della Regione Toscana 35
4a Tutela della salute l.r. 40/2005
a livello nazionale.
Art. 82quater - Organi (33)
1. Sono organi dell'ARS:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 82quinquies - Composizione del consiglio di
amministrazione (34)
1. ll consiglio di amministrazione è così composto:
a) dal presidente, nominato dal Presidente della Giunta
regionale;
b) da sette membri nominati dal Consiglio regionale; (53)
c) da un membro nominato dal Consiglio regionale su
designazione della conferenza regionale delle società della
salute. (65) (191)
2. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.
3. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente e
si riunisce almeno mensilmente. La convocazione avviene anche
su richiesta di tre consiglieri.
4. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza
dei consiglieri e ad esse partecipano, senza diritto di voto, il
direttore dell'ARS ed il vicepresidente del Consiglio sanitario
regionale.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei
consiglieri presenti salvo quanto previsto dall' articolo 82 sexies
Art. 82sexies - Competenze del consiglio di
amministrazione (35)
1. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni di
indirizzo dell'attività dell'ARS; in particolare:
a) elegge al suo interno il vicepresidente;
b) nomina il direttore, su proposta del Presidente della
Giunta regionale, e ne determina il trattamento giuridico ed
economico, secondo quanto disposto dall' articolo 82 decies ;
c) adotta, su proposta del direttore, il bilancio preventivo
annuale e pluriennale, il programma annuale e pluriennale di
attività, il bilancio di esercizio;
d) delibera, a maggioranza assoluta, il regolamento
dell'ARS;
e) nomina, su proposta del direttore ed a maggioranza
assoluta, i coordinatori degli osservatori di cui all' articolo 82
duodecies ;
f) approva la relazione annuale dell'attività dell'ARS;
g) valuta, anche sulla base della relazione annuale del
direttore, lo stato di attuazione del programma di attività e
propone allo stesso indirizzi operativi utili a garantire il
miglior raggiungimento degli obiettivi.
2. Al presidente ed ai componenti del consiglio di
amministrazione è corrisposta un'indennità di carica nella misura
definita con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 82septies - Presidente (36)
1. Il presidente:
a) rappresenta legalmente l'ARS;
b) convoca e presiede le sedute del consiglio di
amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno;
c) presenta annualmente alla Giunta regionale, che la
trasmette al Consiglio regionale, una relazione sull'attività
svolta dall'ARS;
d) svolge gli altri compiti previsti dal regolamento di cui all'
articolo 82 terdecies
2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza
o impedimento; in caso di vacanza dell'organo, svolge le funzioni
del presidente fino alla rielezione dello stesso.
Art. 82octies - Collegio dei revisori dei conti (37)
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri
effettivi e da due supplenti iscritti nel registro dei revisori
contabili.
2. Il collegio dei revisori ed il suo presidente sono nominati
con deliberazione del Consiglio regionale, adottata con voto
limitato.
3. Il collegio resta in carica cinque anni e i suoi componenti
possono essere riconfermati una sola volta.
4. La carica di presidente e di componente del collegio dei
revisori è incompatibile con qualunque incarico conferito presso
aziende unità sanitarie locali, aziende ospedaliero-universitarie e
enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV).
5. Al presidente ed agli altri componenti del collegio spetta
una indennità annua pari al compenso spettante al presidente ed
ai componenti del collegio dei revisori dell'Istituto regionale per
la programmazione economica della Toscana (IRPET).
6. Ai membri del collegio dei revisori residenti in comuni
diversi da quelli ove ha sede l'ARS è dovuto, in occasione delle
sedute, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista
per i dirigenti regionali.
7. Il collegio dei revisori dei conti:
a) controlla la regolarità amministrativa e contabile
dell'ARS, con diritto di accesso, agli atti e documenti dell'ARS;
b) relaziona sulla conformità del bilancio preventivo e di
esercizio alle norme di legge; la relazione è allegata ai predetti
atti;
c) presenta semestralmente al Consiglio ed alla Giunta
regionale una relazione sull'andamento della gestione
amministrativa e finanziaria dell'ARS.
Art. 82novies - Funzioni e competenze del direttore (38)
1. Il direttore sovrintende all'attuazione dei programmi, ne
assicura la gestione, esercita la direzione amministrativa e
finanziaria dell'Agenzia; in particolare, il direttore:
a) predispone il regolamento di cui all' articolo 82 terdecies
;
b) propone al consiglio di amministrazione, di concerto con
i responsabili degli osservatori di cui all' articolo 82 duodecies
i programmi di attività dell'Agenzia;
c) predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale,
il programma di attività ed il bilancio di esercizio;
d) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei
coordinatori degli osservatori di cui all' articolo 82 duodecies
;
e) dirige la struttura tecnico amministrativa di cui all'
articolo 82 duodecies comma 5;
f) elabora la relazione annuale sull'attività svolta dall'ARS.
Art. 82decies - Nomina e rapporto di lavoro del direttore
(39)
1. Il direttore è nominato, su proposta del Presidente della
Raccolta Normativa della Regione Toscana 36
4a Tutela della salute l.r. 40/2005
Giunta regionale, dal consiglio di amministrazione fra soggetti in
possesso dei requisiti richiesti dalla legge regionale 5 agosto
2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura
operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo
2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di
organizzazione e personale") per il conferimento dell'incarico di
dirigente regionale.
2. Il rapporto di lavoro del direttore è esclusivo ed è regolato
con contratto di diritto privato ai sensi e secondo la disciplina di
cui al titolo II, libro V del codice civile; il contratto, di durata
quinquennale e rinnovabile, individua i casi di risoluzione
anticipata del rapporto di lavoro.
3. Il trattamento economico del direttore, onnicomprensivo, è
determinato dalla Giunta regionale con riferimento agli
emolumenti previsti per i dirigenti regionali responsabili di
settore o di area di coordinamento.
4. Il direttore dell'ARS, qualora proveniente dal settore
pubblico, è nominato previo collocamento in aspettativa o fuori
ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di
appartenenza.
Art. 82undecies - Programma di attività (40)
1. Il programma pluriennale e annuale di attività indica le
linee generali dell'attività dell'ARS e pone gli obiettivi da
perseguire nel periodo considerato, sulla base degli indirizzi
formulati dal Consiglio regionale.
2. Il programma di attività è predisposto dal direttore, tenuto
conto delle proposte dei coordinatori degli osservatori di cui all'
articolo 82 duodecies , nonché degli indirizzi del Consiglio
regionale e della Giunta regionale, entro il 30 settembre di
ciascun anno.
3. Il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del
Consiglio regionale possono richiedere all'ARS che siano messe
a loro disposizione le conoscenze e le informazioni in suo
possesso.
Art. 82duodecies - Strutture organizzative (41)
1. Per l'esercizio delle funzioni tecnico-scientifiche a carattere
disciplinare, l'ARS è articolata in due osservatori:
a) l'osservatorio di epidemiologia;
b) l'osservatorio per la qualità e l'equità. (192)
2. Il Consiglio regionale può deliberare, su proposta della
Giunta regionale, sentito il consiglio di amministrazione, la
costituzione di ulteriori osservatori, definendone le finalità e le
funzioni.
3. A ciascun osservatorio è preposto un coordinatore
nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del
direttore tra persone di comprovata esperienza nella materia, in
possesso del diploma di laurea; all'individuazione dei
coordinatori degli osservatori si procede previo avviso pubblico.
4. Il rapporto di lavoro dei coordinatori di cui al comma 1, è
regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a
cinque anni e rinnovabile; ai medesimi coordinatori è corrisposto
un trattamento economico nella misura determinata dal consiglio
di amministrazione.
5. La struttura interna degli osservatori è definita dal
regolamento di cui all'articolo 82 terdecies.
6. Le funzioni tecnico-amministrative di supporto sono svolte
dalla struttura operativa prevista nel regolamento di cui all'
articolo 82 terdecies
Art. 82terdecies - Regolamento generale di organizzazione
(42)
1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'ARS sono
disciplinati da apposito regolamento generale, adottato dal
consiglio di amministrazione su proposta del direttore; il
regolamento é approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere
del Consiglio regionale, nel rispetto della presente legge e della
normativa generale sull'ordinamento degli uffici e del personale.
Art. 82quaterdiecies - Approvazione atti fondamentali (43)
1. La Giunta regionale approva il bilancio preventivo annuale
e pluriennale dell'ARS, acquisito il parere del Consiglio
regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento.
2. La Giunta regionale approva il regolamento generale di cui
all' articolo 82 terdecies , acquisito il parere del Consiglio
regionale, entro novanta giorni dal ricevimento.
3. Ai fini di cui al comma 1, al bilancio trasmesso per la sua
approvazione sono allegati i programmi annuale e pluriennale di
attività.
4. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta
regionale, il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal
ricevimento.
Art. 82quindecies - Scioglimento e decadenza del consiglio
di amministrazione (44)
1. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto dal
Consiglio regionale, di intesa con la Giunta regionale, nei casi di
inattività, violazione di legge, gravi inadempienze nell'attuazione
del programma di cui all' articolo 82 undecies
2. Lo scioglimento è preceduto da formale diffida, disposta dal
Presidente della Giunta regionale, a provvedere od a presentare
deduzioni in ordine ai fatti contestati entro il termine stabilito.
3. La riduzione per qualsiasi motivo del numero dei
consiglieri a meno della metà comporta di diritto lo scioglimento
del consiglio di amministrazione.
4. In caso di scioglimento o decadenza, il Presidente della
Giunta regionale nomina un commissario. Entro i novanta giorni
successivi si provvede alla nomina del presidente e dei membri
del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 82
quinquies, comma 1 . (66)
Art. 82sexiesdecies - Personale (45)
1. In materia di organizzazione e di personale si applicano, in
quanto compatibili, la legge regionale 17 marzo 2000, n. 26
(Riordino della legislazione regionale in materia di
organizzazione e personale), secondo il disposto di cui
all'articolo 68 della medesima, la r. 44/2003 , e la legge
regionale 1 febbraio 2006, n. 3 (Misure di razionalizzazione della
finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica).
2. L'ARS per lo svolgimento della propria attività può altresì
avvalersi:
a) di personale trasferito dalla Regione, dalle aziende
sanitarie e dagli enti locali;
b) di personale a rapporto di lavoro privato, per lo
svolgimento di specifici progetti o per l'utilizzo di particolari
professionalità non reperibili nella dotazione organica tramite
l'attivazione delle procedure di mobilità di cui alla lettera a).
3. Per specifici progetti e ricerche l'ARS può istituire borse di
studio per la durata di un anno, rinnovabili una sola volta.
Raccolta Normativa della Regione Toscana 37
4a Tutela della salute l.r. 40/2005
4. I dipendenti della Regione, di un ente o di una azienda
regionale, ovvero di un azienda sanitaria con sede nel territorio
regionale, chiamati ad assumere incarichi dirigenziali con
contratto a tempo determinato presso l'ARS sono collocati in
aspettativa senza assegni con riconoscimento della anzianità di
servizio.
Art. 82septiesdecies - Bilancio (46)
1. Il bilancio preventivo annuale ed il bilancio pluriennale
sono deliberati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello
di riferimento e trasmessi alla Giunta regionale, che li approva
nei termini previsti dall' articolo 82 quaterdecies , acquisito il
parere del Consiglio regionale.
2. Il bilancio di esercizio è deliberato entro il 30 aprile
dell'anno successivo a quello di riferimento; il bilancio è
trasmesso alla Giunta regionale che effettua l'istruttoria e lo
propone al Consiglio regionale per l'approvazione, nei termini di
cui all' articolo 82 quaterdecies
Art. 82octiesdecies - Finanziamento (47)
1. Il finanziamento dell'ARS avviene mediante:
a) il contributo ordinario, determinato dal piano sanitario e
sociale integrato regionale (193) a valere sul fondo sanitario
regionale ai sensi dell' articolo 25 , comma 1, lettera c) della
l.r. 40/2005 per il funzionamento e l'esercizio delle funzioni di
cui all' articolo 82 bis , comma 1;
b) quote aggiuntive, a valere sul fondo sanitario regionale ai
sensi dell' articolo 25 , comma 1, lettera b), della medesima l.r.
40/2005 per l'eventuale finanziamento degli specifici progetti
non compresi nel programma di attività di cui all' articolo 82
undecies ;
c) ricavi e proventi per prestazioni rese a favore dei soggetti
di cui all' articolo 82 bis , comma 2.
Art. 82noviesdecies - Esercizio dell'attività delle strutture
tecnico-scientifiche (48)
1. Le strutture tecnico-scientifiche per lo svolgimento della
loro attività sono autorizzate ad accedere a tutti i flussi di dati a
carattere regionale attinenti alla salute e al benessere sociale,
dovunque collocati, ed in particolare ai seguenti:
a) flussi informativi analitici concernenti i ricoveri
ospedalieri, l'erogazione delle prestazioni specialistiche
ambulatoriali, di riabilitazione, di assistenza medica
convenzionata, di assistenza farmaceutica territoriale e in
regime ospedaliero, di trasporto sanitario, le anagrafi degli
assistiti, le esenzioni per patologia ed invalidità, i certificati di
assistenza al parto, le dimissioni per aborto spontaneo e le
interruzioni volontarie di gravidanza;
b) flussi informativi riguardanti le attività gestionali ed
economiche del servizio sanitario e socio-sanitario regionale,
nonché i dati di attività e di struttura sanitaria e sociosanitaria
pubblica e privata;
c) flussi attinenti servizi di elaborazione dati e di verifica di
qualità delle aziende sanitarie e delle istituzioni private;
d) flussi informativi concernenti i dati sulla struttura della
popolazione regionale, sull'anagrafe dei residenti, sugli stili di
vita, sui fenomeni sociali, sui bisogni reali e sulle risorse;
e) archivi delle malattie infettive, archivio regionale AIDS;
f) registri regionali di patologia e di mortalità, laddove
legittimamente costituiti da ai sensi di legge; (194)
g) registro INAIL degli infortuni e delle malattie
professionali;
h) altri flussi informativi analitici che abbiano ad oggetto
l'attività ospedaliera, le prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e
sociali erogate sul territorio, le prestazioni di riabilitazione,
ulteriori archivi. (195)
2. L'accesso ai flussi di dati di cui al comma 1 comprende la
possibilità di trattamento dei dati sensibili a livello individuale,
nominativo o comunque identificabile; detto trattamento avviene
sotto la responsabilità dei responsabili delle strutture
scientifiche, ognuno per le rispettive competenze, d'intesa con il
responsabile di ciascun flusso, nei limiti e con le garanzie previsti
dal d.lgs. 196/2003 e dalla l.r. 13/2006 .
3. Le strutture tecnico-scientifiche collaborano altresì su
specifici progetti, anche attraverso apposite convenzioni, con le
università toscane, il Consiglio nazionale delle ricerche, gli enti
di ricerca e le società scientifiche di settore, di livello regionale,
nazionale ed internazionale.
4. Le strutture tecnico-scientifiche sono dotate di adeguati
strumenti di calcolo in rete con i sistemi informativi regionali e si
raccordano a livello locale con i sistemi informativi delle
province, dei comuni, delle società della salute e delle aziende
sanitarie; si avvalgono, altresì, di collegamenti per la ricerca
bibliografica informatizzata.
Art. 82vicies - Norme transitorie e finali (49)
1. Entro novanta giorni dal completo insediamento degli
organi, l'ARS adegua il proprio ordinamento e la propria
organizzazione alle disposizioni della presente legge; entro il
medesimo termine il consiglio di amministrazione adotta il
regolamento di cui all' articolo 82 terdecies e lo trasmette alla
Giunta regionale che lo approva sentito il parere del Consiglio
regionale.
Capo II - Consiglio sanitario regionale
Art. 83 - Consiglio sanitario regionale
1. Il Consiglio sanitario regionale, già istituito, è organismo
tecnico consultivo della Giunta regionale e del Consiglio
regionale.
2. Il Consiglio sanitario regionale ha sede presso il centro
direzionale della Giunta regionale.
Art. 84 - Funzioni
1. Il Consiglio sanitario regionale svolge le seguenti funzioni:
a) consulenza in materia di organizzazione e
programmazione sanitaria;
b) parere sui provvedimenti di contenuto tecnico sanitario.
Art. 85 - Organi
1. Sono organi del Consiglio sanitario regionale:
a) il presidente;
b) il vice presidente;
c) l'ufficio di presidenza;
d) l'assemblea.
Art. 86 - Presidente
1. Il Consiglio sanitario regionale è presieduto dall'assessore
regionale competente con il compito di:
a) convocare e presiedere l'assemblea del Consiglio sanitario
regionale;
b) presiedere l'ufficio di presidenza;
Raccolta Normativa della Regione Toscana 38
4a Tutela della salute l.r. 40/2005
c) proporre all'ufficio di presidenza il programma di attività e
l'ordine del giorno dei lavori;
d) sovrintendere all'attuazione dei programmi di attività del
Consiglio sanitario regionale;
e) presentare annualmente al Consiglio regionale e alla
Giunta regionale la relazione sull'attività del Consiglio sanitario
regionale;
f) proporre al Consiglio sanitario regionale il regolamento
interno.
Art. 87 - Vice presidente
1. Il vice presidente del Consiglio sanitario regionale è il
presidente in carica della federazione regionale toscana dell'ordine
dei medici.
2. Il vice presidente è delegato dal presidente a svolgere tutte le
funzioni di cui all' articolo 86
Art. 88 - Ufficio di presidenza. Composizione e funzioni
1. L'ufficio di presidenza è composto:
a) dal presidente del Consiglio sanitario regionale;
b) dal vice presidente del Consiglio sanitario regionale;
c) da otto membri eletti al proprio interno dall'assemblea;
d) dal direttore generale della competente direzione generale
della Regione.
2. L'ufficio di presidenza ha il compito di:
a) proporre all'assemblea il programma di attività annuale e
pluriennale del Consiglio sanitario regionale;
b) determinare l'ordine del giorno dei lavori;
c) proporre all’assemblea i gruppi di lavoro e le
commissioni permanenti o speciali e i relativi membri;
(238)
d) designare, sentito il parere dell’assemblea, gli
esperti regionali o extraregionali chiamati a collaborare
con le commissioni di cui alla lettera c), assegnare alle
medesime l'esame dei provvedimenti e decidere in ordine
ai pareri da sottoporre all'esame dell'assemblea; (238)
e) promuovere, d'intesa con l'ARS, il coordinamento delle
rispettive attività.
Art. 89 - Assemblea. Composizione
1. L'assemblea del Consiglio sanitario regionale è composta:
a) dal presidente del Consiglio sanitario regionale che la
presiede;
b) dal presidente in carica della federazione regionale degli
ordini dei medici;
c) da ventotto membri, medici di comprovata esperienza,
designati dalla federazione di cui alla precedente lettera b), di
cui tre medici di medicina generale, un pediatra di libera scelta
e ventiquattro specialisti individuati nell'ambito delle discipline
riferite alle strutture funzionali ospedaliere di cui almeno uno
docente universitario (239), alle unità funzionali territoriali e al
dipartimento della prevenzione, tenendo conto delle varie realtà
territoriali;
d) da quindici rappresentanti designati da ciascuno dei
seguenti organismi professionali:
1) uno dall'ordine regionale dei veterinari;
2) uno dal coordinamento regionale degli ordini dei
farmacisti;
3) uno dall'ordine regionale degli psicologi;
4) uno dalle commissioni provinciali odontoiatri della
Toscana;
5) uno dalla federazione nazionale dei biologi;
6) uno dalla federazione regionale dei chimici;
7) tre dal coordinamento regionale collegi infermieri
professionali assistenti sanitari vigilatrici d'infanzia (IPASVI),
di cui un assistente sanitario;
8) uno dal coordinamento regionale collegi ostetriche;
9) uno dal coordinamento regionale collegi tecnici di
radiologia;
10) quattro scelti tra i dirigenti dalle rispettive
organizzazioni professionali di cui, un tecnico della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, un tecnico
sanitario di laboratorio bio-medico, un fisioterapista, un
dietista;
e) tre direttori sanitari delle aziende unità sanitarie locali ed
un direttore sanitario delle aziende ospedaliero-universitarie;
f) due direttori sanitari designati dalle associazioni
rappresentative degli istituti privati;
g) tre esperti in materia sanitaria eletti dal Consiglio
regionale con voto limitato. g) bis un esperto delle medicine
complementari designato dalla direzione generale "diritto alla
salute e politiche di solidarietà", sentiti i centri di riferimento
regionali. (11)
2. Il presidente del Consiglio sanitario regionale invita a
partecipare all'assemblea, con diritto di voto, il direttore generale
dell'ARPAT e il presidente della commissione regionale di
bioetica, per gli argomenti di rispettiva competenza.
3. I membri di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g)
durano in carica dalla data di nomina o di elezione fino a quella di
insediamento del Consiglio regionale.
4. Abrogato. (12)
5. I membri di cui al comma 1, lettera e) sono designati dai
direttori generali rispettivamente delle aziende unità sanitarie
locali e delle aziende ospedaliero-universitarie.
6. I membri del Consiglio sanitario regionale sono nominati
dal Consiglio regionale; a tal fine, le designazioni dei
componenti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), sono trasmesse
dai soggetti competenti entro sessanta giorni dalla data di
scadenza del Consiglio regionale. (240)
7. Il Consiglio regionale procede alla nomina non appena il
numero delle designazioni pervenute ai sensi del comma 6,
unitamente a quello dei componenti di cui al comma 1, lettere b),
c), e), f), rappresenti la maggioranza dei componenti del
Consiglio sanitario regionale. (240)
8. La sostituzione per un qualsiasi motivo di uno dei
componenti dell'assemblea, avviene con le procedure di cui al
presente articolo.
9. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di nomine e
designazione in enti o organismi operanti nella Regione.
Art. 90 - Assemblea. Funzioni
1. L'assemblea svolge le seguenti funzioni:
a) consulenza e proposta in materia di organizzazione e
programmazione sanitaria;
b) pareri sui provvedimenti regionali di contenuto tecnico
sanitario, trasmessi dall'ufficio di presidenza di cui all' articolo
Raccolta Normativa della Regione Toscana 39
4a Tutela della salute l.r. 40/2005
88 ;
c) parere obbligatorio sugli atti aventi carattere
programmatorio o dispositivo generale e sugli atti finali di tutti
gli organismi tecnico sanitari di nomina regionale;
d) adozione, entro trenta giorni dall'insediamento, del
regolamento interno su proposta del presidente;
e) nomina, nella prima seduta, a maggioranza semplice degli
otto membri dell'ufficio di presidenza scelti al proprio interno
di cui almeno uno tra i componenti di cui all' articolo 89 ,
comma 1, lettera d);
f) adozione del programma annuale di attività;
g) supporto al monitoraggio dei livelli di assistenza, alla
verifica della qualità del servizio, all'attuazione del sistema
dell'accreditamento ed alla elaborazione dei progetti innovativi
sperimentali; a tal fine può richiedere studi, consulenze o
ricerche all'ARS;
h) collaborazione alla stesura della relazione sanitaria
regionale;
i) promozione, anche in collaborazione con soggetti pubblici
e privati, di iniziative formative e culturali, nonché di studi e
ricerche;
l) promozione della elaborazione ed espressione di parere
obbligatorio sulle linee guida e sui percorsi assistenziali nonché
sui protocolli diagnostico e terapeutico riabilitativi, in
collaborazione con le società scientifiche e la federazione degli
ordini;
m) designazione dei membri di propria competenza negli
organismi tecnico sanitari regionali;
n) espressione di eventuali pareri su provvedimenti aventi
carattere sanitario a richiesta delle aziende sanitarie e delle
conferenze aziendali dei sindaci; (196)
o) nomina delle commissioni di cui all' articolo 92 .
. 2. Per lo svolgimento dei propri compiti il Consiglio sanitario
regionale può avvalersi di esperti nominati dal presidente su
proposta dell'ufficio di presidenza, scelti anche su designazione
delle società scientifiche di settore; a tali esperti spetta il
compenso previsto per i componenti dell'assemblea.
3. Alle sedute dell'assemblea partecipa il direttore generale
della direzione competente della Giunta regionale, il quale, a
richiesta del presidente, può invitare i funzionari della Regione e
delle aziende sanitarie interessate per la trattazione degli
argomenti di rispettiva competenza.
4. Le riunioni dell'assemblea non sono pubbliche; gli atti
inerenti materie di interesse generale sono pubblicati per
decisione del presidente del Consiglio sanitario regionale, anche
su richiesta dell'ufficio di presidenza.
Art. 91 - Regolamento
1. Il regolamento del Consiglio sanitario regionale è adottato
dall'assemblea, su proposta del presidente, entro trenta giorni dalla
seduta di insediamento.
2. Il regolamento definisce le norme per l'organizzazione e il
funzionamento del Consiglio sanitario regionale e le articolazioni
di funzioni di cui all' articolo 92
Art. 92 - Articolazioni di funzioni
1. Il Consiglio sanitario regionale articola le proprie funzioni in
commissioni permanenti e speciali, per la trattazione di specifiche
tematiche alle quali possono essere chiamati a partecipare esperti
anche esterni al servizio sanitario regionale.
Art. 93 - Struttura
1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Consiglio
sanitario regionale si avvale di una apposita struttura tecnica cui è
preposto un dirigente responsabile, coadiuvato da funzionari e
personale amministrativo della competente direzione generale
della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale provvede alla messa a disposizione del
Consiglio sanitario regionale di una sede idonea, nonché del
materiale indispensabile per lo svolgimento dei compiti ad esso
assegnati.
Art. 94 - Indennità e rimborso spese
1. Ai membri dell'ufficio di presidenza, individuati all' articolo
88, comma 1, lettere b) e c), è corrisposta una indennità mensile
di carica nella misura definita con deliberazione della Giunta
regionale, in analogia a quanto previsto per organismi simili
operanti nella Regione.
2. Agli altri membri del Consiglio sanitario regionale, nonché
ai componenti esterni delle commissioni permanenti e speciali è
corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione
ad ogni seduta e per non più di una seduta al giorno, nella misura
definita con deliberazione della Giunta regionale, in analogia a
quanto previsto per organismi simili operanti nella Regione.
3. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2, spetta il rimborso spese
nella misura stabilita per i dirigenti regionali.
Capo III - Commissione regionale di bioetica
Art. 95 - Commissione regionale di bioetica
1. La commissione regionale di bioetica è un organismo
tecnico-scientifico multidisciplinare, che elabora proposte ed
esprime, a richiesta, pareri per la Giunta regionale ed il Consiglio
regionale.
2. Si considerano pertinenti alla bioetica le tematiche di
carattere deontologico, giuridico, etico inerenti alle attività
sanitarie e di ricerca biomedica applicata alla persona umana
poste in rapporto:
a) alla tutela della dignità e della qualità della vita nel
rispetto della libertà della persona;
b) alla tutela del diritto alla salute;
c) al trattamento delle sofferenze anche nella fase terminale
della vita;
d) ai principi organizzativi del servizio sanitario ed alla
distribuzione delle risorse;
e) al progresso delle scienze biomediche.
Art. 96 - Funzioni della commissione regionale di bioetica
1. In particolare, la commissione regionale di bioetica:
a) evidenzia la dimensione bioetica inerente alla pratica
sanitaria, alla ricerca biomedica ed all'impatto socio-ambientale
di quest'ultima;
b) elabora strategie di intervento per la diffusione delle
tematiche bioetiche fra gli operatori del servizio sanitario e fra
gli assistiti, collaborando con la direzione generale competente
della Giunta regionale, alla definizione di programmi annuali di
formazione permanente e di educazione alla salute;
c) esprime su richiesta degli organi regionali pareri su singoli
provvedimenti legislativi o amministrativi;
d) presta consulenza a favore di altri soggetti pubblici e
privati sempre nel rispetto della finalità della commissione di
Raccolta Normativa della Regione Toscana 40
4a Tutela della salute l.r. 40/2005
favorire la diffusione delle tematiche bioetiche nell'ambito della
società civile, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale;
e) ricerca e promuove rapporti con il comitato nazionale per
la bioetica istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri;
f) indirizza e promuove il coordinamento dell'azione dei
comitati etici locali di cui all'articolo 99 nonché, per quanto
attiene alla ricerca biomedica, di quanto specificamente
disposto all'articolo 12-bis, comma 9, del decreto delegato;
g) elabora proposte per la formazione dei componenti dei
comitati etici locali;
h) provvede alla tenuta, secondo le disposizioni impartite nel
merito dalla Giunta regionale, del registro regionale dei
comitati etici di cui all'articolo 12-bis, comma 9 del decreto
delegato; l'elenco dei comitati etici e dei relativi componenti è
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul
sito web della Regione Toscana.
2. Il Consiglio sanitario regionale e l'ARS, ove nelle materie
trattate ravvisino aspetti o problemi di natura bioetica, si
avvalgono della consulenza della commissione regionale di
bioetica secondo la procedura prevista dalla presente legge.
3. Possono avvalersi della commissione regionale di bioetica
gli ordini ed i collegi professionali operanti nel servizio sanitario
regionale; a tal fine la Giunta regionale, sentiti gli organismi
interessati, determina le modalità per realizzare tale
collaborazione.
4. E' data facoltà alle aziende sanitarie toscane, tramite i
direttori generali, di interpellare direttamente la commissione
regionale di bioetica in ordine ad aspetti di natura bioetica inerenti
le loro competenze.
5. La commissione regionale di bioetica, nelle tematiche di
competenza, garantisce un servizio di documentazione a livello
regionale, nonché svolge autonomamente programmi di studio e
di ricerca e favorisce o intraprende iniziative di pubblico dibattito.
Art. 97 - Composizione della commissione regionale di
bioetica
1. La commissione regionale di bioetica è nominata dal
Consiglio regionale ed è composta da:
a) due consiglieri regionali eletti dal Consiglio regionale;
b) otto esperti in discipline non sanitarie attinenti ai temi
della bioetica, di cui quattro designati dal Presidente della
Giunta regionale; (26)
c) dieci medici in rappresentanza delle discipline mediche
maggiormente coinvolte nelle questioni bioetiche;
d) un rappresentante esperto in bioetica per ciascuna delle
categorie professionali interessate, tra cui un farmacologo, un
biologo, uno psicologo, un ostetrico, un infermiere, un
farmacista del servizio sanitario regionale;
e) il difensore civico nella Regione Toscana, o un
funzionario del suo ufficio dallo stesso delegato;
f) il presidente della federazione regionale degli ordini dei
medici;
g) un rappresentante delle associazioni di volontariato;
h) un rappresentante delle associazioni di tutela;
h bis) un rappresentante esperto nelle discipline del
benessere e bio-naturali. (27)
h ter) un rappresentante esperto delle medicine
complementari integrate. (246)
2. I componenti di cui al comma 1, lettera c), sono designati
dalla federazione regionale degli ordine dei medici; i componenti
di cui al comma 1, lettera d), sono designati dai rispettivi ordini e
collegi professionali; i componenti di cui al comma 1, lettere g),
h), h bis e h ter)(247), sono designati dalle rispettive associazioni
o comitati. (241)
3. Le designazioni dei componenti di cui al comma 2 sono
trasmesse dalla Giunta regionale al Consiglio regionale insieme
alla designazione dei quattro esperti di cui al comma 1, lettera b).
4. La commissione regionale di bioetica può essere
temporaneamente integrata con ulteriori esperti di settore per
l'esame di particolari tematiche disciplinari e altresì con
rappresentanti delle confessioni religiose, da queste designati, per
l'esame dei problemi con implicazioni di carattere religioso.
5. I membri che integrano la commissione regionale di bioetica
non hanno diritto di voto.
5bis. La commissione regionale di bioetica resta in carica per
la durata della legislatura regionale. (28)
Art. 98 - Funzionamento della commissione regionale di
bioetica e compensi per i componenti ed esperti
1. La commissione regionale di bioetica nomina al suo interno
il presidente, nella riunione di insediamento, a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
2. La commissione regionale di bioetica può costituire un
ufficio di presidenza, composto dal presidente, dal vice presidente
e da cinque membri eletti al proprio interno dall'assemblea; può
inoltre costituire appositi gruppi di studio.
3. La Giunta regionale, con apposito regolamento, disciplina
l'organizzazione ed il funzionamento della commissione regionale
di bioetica compresa la partecipazione dei componenti ed esperti
di settore della commissione ad attività di rappresentanza. La
Giunta regionale nomina con funzioni di segretario un dirigente
regionale, il quale può delegare un funzionario addetto al suo
ufficio; per lo svolgimento di funzioni connesse con l'operatività
della commissione e per l'esecuzione delle decisioni assunte
possono essere affidati appositi incarichi esterni.
4. A tutti i componenti della commissione regionale di bioetica,
compresi gli eventuali esperti di settore ed i rappresentanti delle
confessioni religiose formalmente incaricati, è corrisposta una
indennità di presenza (14) oltre al rimborso delle spese sostenute,
ad esclusione di quelli che risultano già beneficiari di altre
indennità di carica, per ogni seduta degli organismi della
commissione e dei gruppi di studio.
5. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina
la corresponsione della indennità di presenza e dei rimborsi
spese spettanti ai componenti della commissione, prevedendo un
importo maggiore della indennità per i componenti dell'ufficio di
presidenza; gli importi delle indennità sono determinati tenendo
conto della funzione dell'organismo, della complessità degli atti
che è chiamato ad assumere, dell'impegno richiesto ai
componenti e delle conseguenti responsabilità. (15)
Art. 99 - Comitati etici locali
1. Per l'esame degli aspetti etici attinenti la programmazione e
l'erogazione delle prestazioni sanitarie, nonché per sviluppare e
supportare i relativi interventi educativi della popolazione e di
formazione del personale, sono istituiti presso le aziende sanitarie
appositi comitati etici locali; la commissione regionale di bioetica
supporta l'attività regionale di indirizzo e coordinamento dei
comitati etici locali.
1bis. La Giunta regionale, con proprio provvedimento,
disciplina la corresponsione della indennità di presenza e dei
Raccolta Normativa della Regione Toscana 41
4a Tutela della salute l.r. 40/2005
rimborsi spese spettanti ai componenti dei comitati etici locali;
gli importi della indennità sono determinati tenuto conto dei
criteri individuati dall'articolo 98, comma 5. (16)
Capo IV - Enti per i servizi tecnico-amministrativi di area
vasta
Art. 100 - Istituzione e natura giuridica
1. Per l'esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di
supporto delle aziende sanitarie sono istituiti gli Enti per i servizi
tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV):
a) ESTAV dell'Area vasta nord-ovest;
b) ESTAV dell'Area vasta centro;
c) ESTAV dell'Area vasta sud-est.
2. Il bacino di riferimento di ciascun ente è quello costituito
dalle aziende sanitarie ricomprese nella corrispondente area vasta
ai sensi dell' articolo 9 , comma 2.
3. Gli ESTAV di cui al comma 1 sono enti del servizio
sanitario regionale, dotati di personalità giuridica pubblica e di
autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e
tecnica.
4. In relazione alle competenze ed alle funzioni indicate
all'articolo 101, la direzione generale competente della Giunta
regionale assicura il coordinamento tra gli ESTAV al fine di
garantire uniformità di comportamenti ed attua il monitoraggio
delle attività.
Art. 101 - Competenze e attribuzioni
1. Gli ESTAV sono competenti in materia di:
a) approvvigionamento di beni e servizi;
b) gestione dei magazzini e della logistica;
c) gestione delle reti informative e delle tecnologie
informatiche, con particolare riguardo alla integrazione ed alla
organizzazione del Centro unificato di prenotazione (CUP);
d) gestione del patrimonio per le funzioni ottimizzabili in
materia di manutenzione, appalti e alienazioni;
e) organizzazione e gestione delle attività di formazione
continua del personale;
f) gestione delle procedure concorsuali e selettive in materia
di personale; (197)
g) gestione delle procedure per il pagamento delle
competenze del personale.
1 bis. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera
a), gli ESTAV operano quali centrali di committenza ai sensi
dell’articolo 33 del d. lgs. 163/2006 e dell’articolo 1, comma 455,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge
finanziaria 2007”), per conto delle aziende unità sanitarie locali
e delle aziende ospedaliero–universitarie e sono pertanto soggetti
a tutte le disposizioni nazionali e regionali che disciplinano gli
acquisti delle aziende stesse. (58)
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può
prevedere il conferimento agli ESTAV di ulteriori funzioni
tecnico-amministrative delle aziende sanitarie, rispetto a quelle
indicate al comma 1.
3. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere c), d), e),
g), e di cui al comma 2, ove riferito alle aziende ospedalierouniversitarie,
è subordinato, all'approvazione di appositi accordi
tra l'azienda ospedaliero-universitaria e l'università interessata.
4. Gli ESTAV fanno parte della rete telematica toscana ai sensi
dell' articolo 8, comma 2, della legge regionale 26 gennaio 2004,
n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società
dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale.
Disciplina della Rete telematica regionale Toscana); essi
concorrono, con gli strumenti e le modalità ivi previste, al
raggiungimento degli obiettivi indicati nell' articolo 10 della l.r.
1/2004 e contribuiscono, attraverso il coordinamento delle
politiche e delle attività di sviluppo del settore, alla promozione
della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema
regionale.
5. Gli ESTAV possono, previa stipula di apposite convenzioni,
prestare i loro servizi anche a favore di altri soggetti.
Art. 101 bis - Procedure concorsuali e selettive per il
reclutamento del personale (57)
1. L’ ESTAV può espletare concorsi e procedure selettive in
forma unificata per il reclutamento del personale delle aziende
sanitarie comprese nell’area vasta. In tale ipotesi si applica la
normativa concorsuale vigente per il personale del servizio
sanitario, fatto salvo quanto previsto dalle seguenti disposizioni:
a) il comitato di area vasta e il collegio di direzione di area
vasta assumono le funzioni relative alla scelta ed alla
designazione del presidente e dei componenti delle
commissioni che la disciplina vigente attribuisce
rispettivamente al direttore generale e al collegio di direzione
dell’azienda sanitaria; qualora il collegio di direzione di area
vasta non sia costituito, le funzioni ad esso attribuite sono
svolte, a rotazione, dai collegi di direzione delle aziende
sanitarie di area vasta. Il direttore dell’ ESTAV assume tutte le
altre funzioni che sono attribuite al direttore dell’azienda
sanitaria;
b) il presidente ed i componenti delle commissioni per i
sorteggi di componenti delle commissioni esaminatrici sono
individuati tra il personale amministrativo delle aziende
dell’area vasta e del medesimo ESTAV;
c) i presidenti delle commissioni esaminatrici e quei
componenti delle stesse che la disciplina vigente prevede
vengano nominati tra il personale in servizio nella singola
azienda, sono individuati tra il personale in servizio nelle
aziende dell’area vasta;
d) nei casi in cui la disciplina vigente prevede che il
direttore amministrativo o il direttore sanitario siano
componenti di commissioni, essi sono individuati fra le
corrispondenti figure delle aziende dell’area vasta;
e) le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da
un dipendente amministrativo delle aziende dell’area vasta
oppure dell’ ESTAV.
2. Le graduatorie dei concorsi e delle selezioni espletati dall’
ESTAV, ancorché in forma non unificata, sono utilizzate da tutte
le aziende sanitarie comprese nell’area vasta..
Art. 102 - Organi
1. Sono organi degli ESTAV:
a) il direttore generale;
b) il consiglio direttivo;
c) il collegio sindacale.
Art. 103 - Direttore generale
1. Al direttore generale sono riservati i poteri di gestione e la
rappresentanza legale dell' ESTAV; in particolare:
a) predispone i programmi di attività e gli atti di bilancio;
b) adotta i provvedimenti in materia di personale e di utilizzo
Raccolta Normativa della Regione Toscana 42
4a Tutela della salute l.r. 40/2005
delle risorse finanziarie;
c) adotta il regolamento generale di cui all' articolo 107 e gli
altri regolamenti previsti dalla legge e ne cura l'attuazione.
2. Il direttore generale esercita le proprie attribuzioni
direttamente o attraverso la delega ai soggetti e con le modalità
disciplinate dal regolamento generale di organizzazione; non
possono essere delegati gli atti relativi alle nomine di cui agli
articoli 105 e 106 , all'adozione del bilancio e dei programmi
annuali e triennali, all'attribuzione delle responsabilità delle
strutture organizzative dell' ESTAV.
3. Le modalità di nomina, i requisiti soggettivi, le cause di
incompatibilità e quelle di decadenza del direttore generale degli
ESTAV sono gli stessi previsti per i direttori generali delle
aziende unità sanitarie locali.
4. Abrogato. (17)
5. I direttori degli ESTAV, qualora dipendenti della Regione, di
un ente o di una azienda regionale ovvero di un azienda sanitaria
con sede nel territorio della regione stessa, sono collocati in
aspettativa senza assegni, con diritto al mantenimento del posto.
Art. 104 - Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è composto dai direttori generali delle
aziende sanitarie incluse nella corrispondente area vasta.
2. Sono compiti del consiglio direttivo:
a) approvare i programmi annuale e pluriennale di attività;
b) approvare la relazione annuale sull'attività svolta;
c) esprimere parere sugli atti di bilancio di cui
all'articolo108;
d) esprimere parere sui regolamenti di cui all'articolo 103,
comma 1, lettera c). (18)
3. Il consiglio direttivo provvede a nominare al proprio interno
un presidente che convoca le riunioni del consiglio stesso e fissa,
d'intesa con il direttore generale, l'ordine del giorno.
4. Alle sedute del consiglio direttivo partecipa il direttore
generale dell' ESTAV senza diritto di voto.
5. Gli atti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) sono trasmessi
alla Giunta regionale.
Art. 105 - Collegio sindacale
1. Il collegio sindacale è composto da tre membri iscritti nel
registro dei revisori contabili, di cui due designati dal Consiglio
regionale (19) ed uno dal consiglio direttivo.
2. Il collegio è nominato dal direttore generale dell' ESTAV,
dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere
confermati una sola volta.
3. Entro dieci giorni dalla nomina, il direttore generale dell'
ESTAV convoca i sindaci revisori; nella prima seduta il collegio
sindacale procede alla elezione tra i propri componenti del
presidente, che provvede alla successive convocazioni.
4. Le adunanze del collegio sono valide quando è presente la
maggioranza dei componenti; il membro del collegio sindacale
che senza giustificato motivo non partecipa a due sedute
consecutive è decaduto dall'ufficio.
5. Il collegio sindacale esercita funzioni di controllo e di
verifica contabile con i poteri e secondo le modalità previste dall'
articolo 42 per i sindaci revisori delle aziende sanitarie.
6. Il trattamento economico dei membri del collegio sindacale è
lo stesso previsto dall' articolo 41 , comma 6, per i sindaci revisori
delle aziende sanitarie.
Art. 106 - Direttore amministrativo
1. Nell'esercizio delle proprie funzioni il direttore generale dell'
ESTAV si avvale della collaborazione di un direttore
amministrativo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3,
comma 7, del decreto delegato; il direttore amministrativo è
nominato dal direttore generale dell' ESTAV con provvedimento
motivato; al direttore amministrativo si applicano le disposizioni
di cui ai commi 7, 10, 11 e 12 dell' articolo 40
Art. 106bis - Rapporto di lavoro del direttore generale e
del direttore amministrativo ( 20)
1. Gli incarichi di direttore generale e di direttore
amministrativo sono regolati da contratti di diritto privato,
redatti secondo schemi tipo approvati, rispettivamente, dal
Presidente della Giunta regionale e dalla Giunta regionale, con
l'osservanza delle norme di cui al libro V, titolo II, del codice
civile.
2. Il trattamento economico del direttore generale e del
direttore amministrativo non può superare quello previsto dalla
normativa vigente per il direttore generale e per il direttore
amministrativo delle aziende sanitarie.
3. Il servizio prestato in forza del contratto è utile ad ogni
effetto ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nel
rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, nonché
ai fini dell'anzianità di servizio.
Art. 107 - Organizzazione
1. L'organizzazione ed il funzionamento degli ESTAV sono
disciplinati da apposito regolamento generale; nel regolamento
sono individuati:
a) la sede legale dell'ente;
b) la tipologia e le modalità di costituzione delle strutture
organizzative, l’organizzazione dei servizi e i criteri per la
determinazione della dotazione organica; (198)
c) i soggetti destinatari delle deleghe e le modalità di
conferimento delle stesse;
d) le procedure per la sostituzione, in caso di assenza o
impedimento, del direttore generale e del direttore
amministrativo;
e) le forme di pubblicità degli atti.
1bis. Lo schema del regolamento generale e delle eventuali
successive modifiche e integrazioni è trasmesso alla Giunta
regionale al fine di acquisirne il parere. La Giunta regionale
esprime il proprio parere entro il termine di sessanta (199) giorni
dalla data di ricevimento, decorso il quale si può procedere
all’approvazione. (21)
2. Qualora, per l'esercizio delle proprie funzioni, gli ESTAV
abbiano necessità di costituire organismi tecnico-professionali o
gruppi di lavoro con la presenza di personale sanitario, il
relativo personale è messo a disposizione dalle aziende di
riferimento secondo forme e modalità disciplinate da specifici
accordi. (22)
Art. 108 - Patrimonio, contabilità e contratti
1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, la gestione
del patrimonio, l'ordinamento contabile e l'attività contrattuale
degli ESTAV sono disciplinati dal titolo VIII.
2. Il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio preventivo
economico annuale sono adottati sulla base del programma
pluriennale e del programma annuale di attività che esplicitano i
contenuti funzionali dei servizi svolti e le loro prospettive di
Raccolta Normativa della Regione Toscana 43
4a Tutela della salute l.r. 40/2005
sviluppo nei periodi considerati; nell'elaborazione dei programmi
di attività gli ESTAV si conformano agli indirizzi eventualmente
impartiti dalla Giunta regionale.
3. Il direttore generale dell' ESTAV adotta il bilancio
pluriennale ed il bilancio economico preventivo annuale, corredati
dai programmi di cui al comma 2, entro il 30 novembre di ogni
anno (242) e li trasmette entro lo stesso termine alla Giunta
regionale, unitamente alla relazione del collegio sindacale; la
Giunta regionale provvede all'approvazione nei quaranta giorni
successivi.
4. Il direttore generale dell' ESTAV adotta il bilancio di
esercizio entro il 30 aprile di ogni anno e lo trasmette entro lo
stesso termine alla Giunta regionale, che l'approva nei quaranta
giorni successivi; al bilancio di esercizio è allegata una relazione
consuntiva sull'attività svolta, nonché la relazione del collegio
sindacale.
Art. 109 - Finanziamento
1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite gli ESTAV utilizzano:
a) i finanziamenti assegnati dalla Regione a carico del fondo
sanitario regionale, nella misura e con le modalità individuate
dalla Giunta regionale tramite la deliberazione di cui all'
articolo 26 , comma 2;
b) gli eventuali corrispettivi per servizi e prestazioni rese a
terzi ovvero alle aziende sanitarie per servizi diversi da quelli di
cui all' articolo 101
Art. 110 - Personale
1. Al personale dipendente degli ESTAV si applica il
trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti del
servizio sanitario nazionale.
2. Il personale dell' ESTAV è assunto secondo la normativa
vigente, previa verifica della disponibilità di personale presso le
aziende sanitarie di riferimento ed espletamento delle procedure
di mobilità del personale in servizio presso le aziende del servizio
sanitario regionale.
Titolo VIII - PATRIMONIO, CONTABILITA' E
CONTRATTI
Capo I - Patrimonio
Art. 111 - Trasferimento dei beni
1. Con decreti del Presidente della Giunta regionale, previa
deliberazione del Consiglio regionale, dalla Giunta regionale ,
sono trasferiti, con i criteri e le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5,
alle aziende sanitarie i beni facenti parte del patrimonio dei
comuni che alla data del 31 marzo 1996 presentino i requisiti di
cui al comma 2 e per i quali non sono state attivate le procedure di
trasferimento ai sensi della normativa regionale in vigore alla
medesima data.
2. Sono trasferiti alle aziende sanitarie i beni di proprietà dei
comuni che presentino i seguenti requisiti:
a) destinazione e scopi esclusivamente sanitari;
b) beni immobili ad utilizzazione promiscua, con
destinazione e scopi esclusivamente sanitari per la parte
prevalente del bene;
c) individuazione in programmi di investimento finanziati
con risorse sanitarie e deliberati dal Consiglio regionale.
3. Sono altresì trasferiti, con le modalità di cui al comma 1, i
beni da reddito e i beni mobili iscritti negli inventari delle aziende
sanitarie o risultanti dalla loro contabilità di magazzino alla data
del 31 marzo 1996 per i quali non risultano attivate le procedure
di trasferimento ai sensi della normativa regionale in vigore alla
medesima data, ovvero i beni da reddito e i beni mobili iscritti
negli inventari delle aziende sanitarie o risultanti dalla loro
contabilità di magazzino alla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. Ai fini dell'attivazione delle procedure di cui al comma 1 per
i beni per i quali dette procedure non risultino ancora iniziate, i
direttori generali delle aziende unità sanitarie locali deliberano un
atto ricognitivo dei beni di cui al presente articolo, distintamente
indicati per le singole categorie, con la specificazione del valore
dei beni stessi e dei riferimenti catastali; tale atto è trasmesso alla
Giunta regionale e al sindaco del comune sul cui territorio si trova
il bene immobile il quale, sentita la conferenza aziendale dei
sindaci , (200) esprime il proprio parere alla Giunta regionale
stessa nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento.
5. Il parere di cui al comma 4 è obbligatoriamente espresso in
merito:
a) ai beni appartenenti o comunque in dotazione ai comuni
destinati a servizi igienico sanitari e costituenti beni di prima
dotazione delle unità sanitarie locali alla data del 24 maggio
1980, ai sensi della normativa regionale vigente alla medesima
data;
b) ai beni acquisiti dai comuni successivamente alla data di
cui alla lettera a) con autonome fonti di finanziamento;
c) ai beni sede delle aziende farmaceutiche provenienti dai
disciolti enti ospedalieri, indipendentemente dalle forme
giuridiche utilizzate per la loro gestione;
d) ai beni su cui deve essere posto un vincolo di destinazione
ai sensi del piano integrato sociale.
6. Nel caso in cui il parere del sindaco di cui al comma 5, non
sia in tutto o in parte, favorevole o non sia reso nei termini
prescritti, la Giunta regionale convoca il sindaco o i sindaci dei
comuni ove sono posti i beni da individuare ai fini del
trasferimento e il direttore generale della azienda sanitaria
interessata, al fine di acquisire il parere non espresso ovvero al
fine di comporre le divergenti posizioni; la Giunta regionale,
esperite le procedure dei commi 5 e 6, propone al Consiglio
regionale apposito atto deliberativo motivato per la definitiva
destinazione dei beni da trasferire.
7. Il Presidente della Giunta regionale adotta previa
deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 6 i decreti
per il conseguente trasferimento alle aziende sanitarie dei beni
individuati ai sensi dei commi 4, 5 e 6.
8. Le aziende sanitarie ed i comuni, sulla base degli elenchi dei
beni da trasferire deliberati dal Consiglio regionale, trasmettono
alla Giunta regionale i dati necessari alla predisposizione dei
decreti di trasferimento e curano gli eventuali aggiornamenti
catastali.
9. I decreti di trasferimento costituiscono titolo, ai sensi
dell'articolo 5, comma 3 del decreto delegato, per le conseguenti
trascrizioni, registrazioni e volture e per tutti gli altri atti connessi
al trasferimento ai quali provvede l'azienda sanitaria nei termini di
legge.
10. I beni sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano alla data di emanazione del decreto di trasferimento.
11. I beni trasferiti ai sensi del presente articolo, che si trovino
nella disponibilità dei comuni, sono consegnati all'azienda
sanitaria entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di
trasferimento; della consegna è redatto apposito verbale
sottoscritto dal sindaco e dal direttore generale dell'azienda
sanitaria.
Raccolta Normativa della Regione Toscana 44
4a Tutela della salute l.r. 40/2005
Art. 112 - Rapporti giuridici attinenti ai beni trasferiti
1. Sono attribuiti alle aziende sanitarie tutti i rapporti giuridici
connessi ai beni loro trasferiti.
2. Alla ricognizione dei rapporti trasferiti si provvede in sede di
consegna alle aziende sanitarie e mediante redazione di apposito
verbale sottoscritto dal sindaco e dal direttore generale
dell'azienda sanitaria.
Art. 113 - Aziende sanitarie destinatarie dei trasferimenti
1. Salvo quanto stabilito dal comma 2 e dall' articolo 111 ,
comma 11, i beni di proprietà dei comuni, di cui all' articolo 111 ,
sono trasferiti alla azienda unità sanitaria locale nel cui ambito
territoriale di riferimento hanno sede.
2. Sono trasferiti alla rispettiva azienda ospedalierouniversitaria,
i beni che, in base alla destinazione economico
gestionale afferivano al presidio ospedaliero trasformato in
azienda ai sensi della normativa regionale; sono altresì trasferiti
all'azienda ospedaliero-universitaria quei beni da reddito che, già
vincolati all'unità sanitaria locale di afferenza del medesimo
presidio ospedaliero, provengono dall'originario ente ospedaliero
da cui l'azienda trae origine.
Art. 114 - Acquisizione ed utilizzazione del patrimonio
1. Per i beni immobili sia strumentali che da reddito le aziende
sanitarie comunicano alla Giunta regionale le iniziative di
trasferimento a terzi di diritti reali che intendono adottare ai sensi
dell'articolo 5, comma 2 del decreto delegato, nonché le iniziative
di dismissione dalle funzioni istituzionali di beni strumentali; la
Giunta regionale, nei quaranta giorni dalla comunicazione, può
interdire l'iniziativa motivando in relazione ai previsti risultati di
gestione o alle indicazioni del piano sanitario e sociale integrato
regionale; (201) si prescinde dal procedimento di cui al presente
comma qualora la specifica iniziativa sia stata già prevista negli
atti di programmazione aziendale o nel bilancio pluriennale
dell'azienda.
2. Le aziende sanitarie provvedono allo smobilizzo dei beni da
reddito e dei beni immobili dismessi dalle funzioni istituzionali; a
tal fine gli atti di programmazione aziendale ed il bilancio
pluriennale prevedono l'alienazione di tali beni, quali risultino di
proprietà dell'azienda al momento dell'adozione del piano, e,
salvo il rispetto degli equilibri di bilancio, dispongono che i
relativi proventi siano utilizzati per finanziare il programma degli
investimenti; le previsioni di smobilizzo vincolano i successivi
piani aziendali e bilanci pluriennali.
3. Le aziende sanitarie possono accettare la donazione di
attrezzature complete ovvero di somme di denaro destinate
all'acquisto di determinate attrezzature soltanto qualora esista un
mercato concorrenziale per l'acquisto dei materiali di consumo
connessi alla loro utilizzazione o, comunque, qualora il loro
acquisto sia stato previsto nel piano attuativo e nel bilancio
pluriennale già adottati.
4. Il comodato di attrezzature è consentito esclusivamente per
poter svolgere sperimentazioni di comune interesse del
comodante e del comodatario; il comodato di beni può comunque
costituire oggetto accessorio del contratto concernente la fornitura
dei relativi materiali di consumo.
Art. 115 - Procedura di alienazione dei beni immobili
1. Per poter avviare gli adempimenti per l'alienazione dei beni
immobili è necessaria l'adozione da parte del direttore generale
dell'azienda sanitaria di un provvedimento che, in conformità alle
previsioni dei piani attuativi e del bilancio pluriennale, individua i
beni da alienare indicando il prezzo di stima e la procedura da
adottare.
2. I beni immobili sono alienati con offerta al pubblico;
dell'alienazione è dato pubblico avviso sul Bollettino ufficiale
della Regione Toscana e almeno su due quotidiani nazionali, di
cui uno avente particolare diffusione sul territorio regionale;
l'azienda sanitaria può attuare ulteriori forme di pubblicità in
ordine all'alienazione.
3. Il pubblico avviso contiene la descrizione del bene, il prezzo
di stima, le modalità di svolgimento della procedura di
alienazione, l'individuazione del responsabile del procedimento
nonché il termine per la presentazione delle offerte.
4. Ai fini dell'aggiudicazione non sono ammesse offerte
inferiori al prezzo di stima.
5. L'alienazione è disposta a favore del soggetto che ha offerto
il miglior prezzo, fermo restando il diritto di prelazione da
esercitare nei casi e con le modalità previsti dalla vigente
legislazione.
6. Ove siano presentate offerte da parte di enti locali nel cui
territorio insiste il bene, ovvero di altre amministrazioni
pubbliche, queste, purché ammissibili ai sensi dei commi 4 e 5,
prevalgono in caso di parità, fermo restando il diritto di prelazione
di cui al comma 5 sulle offerte presentate da privati.
7. In caso di concorrenza di offerte di pari valore da parte di più
soggetti di cui ai commi 5 e 6, l'azienda sanitaria procede
mediante trattativa privata tra i medesimi e aggiudica il bene alla
migliore offerta.
8. In caso di mancata presentazione di offerte o in presenza
solo di offerte inammissibili, l'azienda sanitaria può procedere
all'alienazione a trattativa privata, anche ad un prezzo inferiore a
quello di stima, purché congruo al valore dell'immobile.
9. I beni immobili possono essere alienati altresì a trattativa
privata in presenza di specifiche clausole di urgenza riferite
all'esigenza di dover assicurare efficacia ed efficienza all'attività
aziendale; a tal fine, il direttore generale dell'azienda sanitaria
avvia la relativa procedura attraverso l'adozione di apposito
provvedimento motivato che giustifica il ricorso alla procedura
predetta con riguardo all'esigenza di assicurare immediate risorse
finanziarie da destinare al completamento dei programmi di
investimento; con la predetta deliberazione sono specificate le
caratteristiche del bene di cui al comma 3 nonché sono indicati i
soggetti da interpellare di cui almeno due pubblici, nonché,
obbligatoriamente, la provincia ed il comune sul cui territorio
insiste il bene stesso.
10. Le aziende sanitarie possono comunque procedere
all'alienazione dell'immobile a trattativa privata, al prezzo di
stima, in favore di altro ente pubblico od in favore di
organizzazioni di volontariato, che svolgono attività a carattere
socio sanitario, iscritte nel registro regionale di cui alla legge 11
agosto 1991, n.266 (legge-quadro sul volontariato) ed alla legge
regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle
organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli
altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle
organizzazioni del volontariato), modificata dalla legge regionale
15 aprile 1996, n. 29 e da ultimo modificata dalla legge regionale
2 aprile 2002, n. 11 , nei casi in cui la destinazione a fini pubblici
dell'immobile stesso sia prevista negli atti di programmazione
regionale, o sia oggetto di specifiche iniziative di
programmazione negoziata. (202)
10bis. Gli immobili alienati alle organizzazioni di
volontariato non sono suscettibili di ulteriore alienazione per un
periodo di almeno trenta anni dalla data di acquisizione, salvo
Raccolta Normativa della Regione Toscana 45
4a Tutela della salute l.r. 40/2005
deroga autorizzata dalla Giunta regionale ove permangano
rispetto al nuovo acquirente tutte le condizioni previste dal
comma precedente. (203)
11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli
apporti e alle vendite di beni immobili e diritti reali su beni
immobili a fondi immobiliari chiusi istituiti ai sensi della legge
regionale 20 gennaio 1999, n. 2 (Interventi della Regione in
materia di fondi immobiliari chiusi).
Art.115 bis - Patrimonio delle aziende ospedalierouniversitarie
(244)
1. Il patrimonio delle aziende ospedaliero-universitarie è
costituito:
a) dai beni trasferiti alle aziende ai sensi dell’articolo
113, comma 2;
b) dai beni demaniali, o comunque in uso gratuito e
perpetuo alle università, nonché dai beni immobili e
mobili di proprietà delle università, già destinati in
modo prevalente ad attività assistenziali, concessi a
titolo gratuito alle aziende in conformità di quanto
previsto dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo
21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra
Servizio sanitario nazionale ed università, a norma
dell’articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n.419).
2. Secondo quanto disposto dall’articolo 8 del d.lgs. 517/1999,
le aziende ospedaliero-universitarie assumono a proprio carico
gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di
cui al comma 1, lettera b).
3. Eventuali interventi di ristrutturazione o di demolizione e
conseguente ricostruzione dei beni immobili di cui al comma 1,
lettera b), sono effettuati, in coerenza con il programma
aziendale di edilizia sanitaria, sulla base di specifiche intese con
le università proprietarie dei beni stessi, volte a definire le
modalità di realizzazione degli interventi, i relativi oneri
economici ed il regime giuridico dei beni stessi a seguito degli
interventi edilizi.
4. Nell’ambito delle intese di cui al comma 3, le aziende
ospedaliero-universitarie possono concordare con le università
l’acquisto della proprietà dei beni, qualora ciò risulti opportuno
e conveniente per la ottimale gestione economico-finanziaria
dell’intervento.
5. Nel caso di cui al comma 4, il valore dell’immobile è
calcolato al netto del valore degli interventi di manutenzione
eventualmente già eseguiti sull’immobile stesso dall’azienda
ospedaliero-universitaria con fondi propri, regionali o nazionali.
Art. 116 - Inventario dei beni immobili e mobili
1. I beni immobili e mobili, che costituiscono immobilizzazioni
materiali, sono descritti in separati registri inventariali, la cui
tenuta è disciplinata, in conformità alle disposizioni del presente
articolo, dal regolamento interno adottato dal direttore generale di
ciascuna azienda sanitaria.
2. L'iscrizione nei registri inventariali deve mantenere distinti i
beni strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali
dell'azienda da quelli in altro modo utilizzati.
3. Agli effetti della inventariazione, sono assimilati ai beni
immobili le opere d'arte facenti parte integrante degli stessi, ed ai
beni mobili le attrezzature sanitarie e tecniche ancorché connesse
in modo stabile a beni immobili; ai medesimi effetti i beni mobili
sono classificati in maniera da tenere distinti:
a) il mobilio per uso sanitario da quello per uso d'ufficio;
b) le attrezzature, gli apparecchi e gli strumenti sanitari dalle
attrezzature, dai macchinari tecnici ed economali, dalle
macchine per ufficio e dagli automezzi;
c) i libri, le riviste e le pubblicazioni scientifiche dalle altre
variamente attinenti la materia sanitaria, comunque in dotazione
a biblioteche delle aziende;
d) le opere d'arte, non facenti parte integrante di immobili,
dai beni che rivestono interesse storico, culturale o scientifico.
4. Gli inventari riportano, in ordine rispettivamente ai beni
immobili ed a quelli mobili:
a) numero progressivo e data di carico;
b) denominazione, descrizione e caratteristiche;
c) stato di conservazione;
d) estensione, per i beni immobili, e quantità, per i beni
mobili;
e) ubicazione, titolo di provenienza ed altri dati catastali
relativi ai beni immobili;
f) servitù, pesi ed oneri di cui il bene immobile è gravato;
g) valore determinato ai sensi dell' articolo 124 , comma 3;
h) processo produttivo cui il bene è destinato ad articolazione
organizzativa che ha preso in carico il bene stesso.
5. I registri inventariali sono oggetto di aggiornamento ogni
qual volta si verifichino variazioni nei dati concernenti i singoli
beni e comunque, per quanto attiene al loro valore, alla chiusura
di ciascun esercizio, in riferimento alle risultanze emerse in sede
di redazione del bilancio di esercizio.
6. Gli uffici preposti alla tenuta degli inventari provvedono alla
cancellazione dei singoli beni sulla base degli atti che ne abbiano
accertato la perdita, trasferito la proprietà o dichiarato il fuori uso.
7. Nella procedura di dichiarazione di fuori uso i beni mobili,
che rivestono interesse ai fini della documentazione
dell'evoluzione storica, culturale o scientifica della sanità
pubblica, devono essere scaricati dal relativo inventario e
riclassificati, ai fini della inventariazione, secondo i criteri di cui
al comma 3; nella procedura di alienazione o di trasferimento di
proprietà si tiene conto anche del valore posseduto dai beni in
ordine agli aspetti di documentazione storico culturale e
scientifica.
8. Le aziende sanitarie per l'accertamento della rilevanza dei
beni ai fini della documentazione dell'evoluzione storica, culturale
o scientifica della sanità pubblica e per stabilire le modalità per la
loro conservazione, tutela e valorizzazione, possono avvalersi di
apposite commissioni tecniche, nonché della collaborazione dei
competenti organismi dell'amministrazione statale e regionale
direttamente preposti alla loro tutela e valorizzazione culturale e
scientifica.
Art. 117 - Consegnatari responsabili
1. I beni oggetto di inventariazione, ed i beni comunque
utilizzati dall'azienda che sarebbero oggetto di inventariazione se
fossero di sua proprietà, sono affidati a consegnatari responsabili
mediante apposito verbale di consegna da essi sottoscritto.
2. Con apposito regolamento adottato dal direttore generale,
viene stabilita l'individuazione dei consegnatari responsabili, la
configurazione di eventuali subconsegnatari in rispondenza alla
struttura organizzativa, le loro attribuzioni, i registri che debbono
tenere e gli eventuali controlli.
3. I consegnatari o gli eventuali subconsegnatari, sono
comunque personalmente responsabili dei beni loro affidati,
nonché di qualsiasi danno che possa derivare all'azienda da loro
azioni od omissioni; essi devono in ogni caso segnalare
Raccolta Normativa della Regione Toscana 46
4a Tutela della salute l.r. 40/2005
tempestivamente qualsiasi esigenza di manutenzione o di
ristrutturazione dei beni immobili e devono informare gli uffici
competenti di qualsiasi evento che renda necessario intraprendere
azioni a difesa della proprietà o del possesso dei beni.
Art. 118 - Beni di consumo e contabilità di magazzino
1. Sono esclusi dalla inventariazione di cui all'articolo 116 i
beni di consumo; tali beni costituiscono oggetto di apposita
contabilità di magazzino, che pone in evidenza il movimento di
essi mediante scritture funzionali a carico e scarico; la contabilità
di magazzino è tenuta al fine di realizzare il controllo dei
movimenti di entrata e di uscita, il controllo dei livelli delle scorte
e la rilevazione dei consumi delle singole articolazioni
organizzative.
2. Il direttore generale dell'azienda sanitaria determina le
modalità di tenuta della contabilità di magazzino e stabilisce le
relative procedure e competenze, attenendosi alle direttive
eventualmente impartite dalla Giunta regionale.
Art. 119 - Beni in visione, prova e comodato
1. Tutti i beni che l'azienda sanitaria ha in visione o in prova, e
quelli di cui essa abbia la disponibilità a titolo di comodato, sono
rilevati ed annotati in apposito registro a carico e scarico nel quale
devono risultare i seguenti dati:
a) tipo di bene;
b) proprietario del bene;
c) titolo di godimento;
d) data di consegna ed estremi della bolla di
accompagnamento;
e) valore del bene;
f) struttura aziendale che utilizza il bene e relativo
consegnatario;
g) data di restituzione ed estremi del documento di consegna.
2. Il direttore generale disciplina con apposito regolamento
l'utilizzazione dei beni in visione o in prova.
Capo II - Contabilità
Art. 120 - Bilancio pluriennale di previsione
1. Il bilancio pluriennale è adottato in conformità allo schema
approvato dalla Giunta regionale sulla base delle indicazioni
fornite dal piano sanitario e sociale integrato regionale,(204)
recependone le priorità.
2. Il bilancio pluriennale espone i dati economici previsionali
distinti per esercizio derivanti dall'attuazione del piano ed a
giustificazione del medesimo; al bilancio pluriennale è allegato il
piano degli investimenti, che definisce le iniziative da
intraprendere e ne quantifica le spese con l'indicazione delle
relative modalità di finanziamento per ciascun esercizio.
3. Il bilancio pluriennale è aggiornato per scorrimento ed
adottato annualmente, assieme al bilancio preventivo economico
annuale.
4. Il bilancio pluriennale è corredato da una nota illustrativa e
da una relazione del direttore generale; la nota illustrativa
esplicita i criteri impiegati nella sua elaborazione; la relazione del
direttore evidenzia i collegamenti con gli obiettivi del piano
attuativo.
5. Contestualmente alla adozione del bilancio, le aziende unità
sanitarie locali predispongono un documento di riclassificazione
delle risorse impiegate per zona-distretto che è approvato dalla
conferenza aziendale dei sindaci (204) e costituisce, per la parte
relativa alle attività sanitarie e socio-sanitarie territoriali,
riferimento per gli strumenti di programmazione locale di cui agli
articoli 21 e 22
5bis. Ove costituite le società della salute, contestualmente
all’adozione del bilancio, le aziende unità sanitarie locali
presentano alle società della salute il documento che evidenzia le
risorse determinate per zona-distretto che costituisce, per la parte
relativa alle attività sanitarie e socio-sanitarie territoriali,
riferimento per gli strumenti di programmazione locale di cui agli
articoli 21 e 22. (205)
Art. 121 - Bilancio preventivo economico annuale
1. Il bilancio preventivo economico annuale disaggrega la
proiezione economica del bilancio pluriennale in relazione alle
funzioni ed ai servizi da svolgere, alla articolazione organizzativa
dell'azienda sanitaria o ai progetti indicati dal piano attuativo, in
modo da evidenziare gli specifici apporti alla formazione delle
singole poste previste dal bilancio pluriennale per il primo
esercizio del periodo considerato.
2. Il bilancio preventivo economico annuale mette in separata
evidenza i servizi socio-assistenziali ed è predisposto in
conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale, anche
in considerazione del contenuto del piano sanitario e sociale
integrato regionale; il bilancio individua separatamente le
risorse destinate all’esercizio delle funzioni socio-assistenziali da
realizzare per conto delle società della salute. (206)
3. Il bilancio preventivo economico annuale è corredato da una
nota illustrativa che esplicita i criteri impiegati nella sua
elaborazione e da una relazione del direttore generale che
evidenzia i collegamenti con gli obiettivi del programma annuale;
al bilancio annuale è allegato il prospetto delle previsioni sui
flussi di cassa, strutturato in conformità alle disposizioni sul
consolidamento dei conti pubblici; al bilancio è altresì allegato il
piano annuale degli investimenti che definisce le destinazioni e le
modalità di finanziamento degli stessi, qualora presenti modifiche
rispetto a quello allegato al bilancio pluriennale.
Art. 122 - Bilancio di esercizio
1. Il bilancio di esercizio rappresenta la situazione
patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria,
relativa al periodo considerato.
2. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale,
del conto economico e della nota integrativa, per la cui redazione
si applicano gli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
3. La struttura del bilancio di esercizio si conforma allo schema
deliberato dalla Giunta regionale; qualora tale schema differisca
da quello prescritto dal decreto interministeriale di cui all'articolo
5, comma 6 del decreto delegato, le aziende sanitarie provvedono
ad una ulteriore classificazione dello stato patrimoniale e del
conto economico secondo la disciplina statale.
4. L'eventuale risultato positivo di esercizio è accantonato a
riserva; almeno il 20 per cento dell'accantonamento a riserva è
reso indisponibile per ripianare eventuali perdite nei successivi
esercizi; la restante parte dell'accantonamento a riserva può essere
destinata ad investimenti o ad iniziative straordinarie per il
funzionamento dell'azienda sanitaria.
5. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione del
direttore generale, predisposta secondo le direttive della Giunta
regionale, nonché da allegati illustrativi della gestione finanziaria.
6. La relazione del direttore generale, in particolare,
evidenzia:
a) gli scostamenti dei risultati rispetto ai bilanci preventivi,
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fornendone le relative spiegazioni;
b) le cause dell'eventuale perdita di esercizio indicandone le
modalità di ripiano;
c) i dati analitici relativi al personale, con le variazioni
intervenute durante l'anno. (207)
7. Mediante gli allegati illustrativi della gestione finanziaria
sono forniti i dati concernenti:
a) le modalità di utilizzazione delle risorse acquisite
attraverso operazioni di indebitamento;
b) i flussi di cassa, aggregati secondo le disposizioni sul
consolidamento dei conti del settore pubblico allargato.
Art. 123 - Procedimento di adozione degli atti di bilancio
1. Il direttore generale della azienda unità sanitaria locale,
entro il 30 novembre di ogni anno, adotta il bilancio pluriennale
ed il bilancio preventivo economico annuale e li trasmette, con
allegata relazione del collegio sindacale, alla Giunta regionale
ed alla conferenza aziendale dei sindaci; (208) la conferenza
aziendale dei sindaci, (208) nei venti giorni successivi, rimette le
proprie osservazioni alla Giunta regionale; la Giunta regionale
approva i bilanci nel termine di quaranta giorni dalla ricezione.
(23)
2. Il direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria
adotta il bilancio pluriennale ed il bilancio preventivo economico
annuale e li trasmette, entro il 30 novembre di ogni anno, alla
Giunta regionale che li approva nel termine di quaranta giorni.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno i direttori generali delle
aziende sanitarie adottano il bilancio di esercizio e lo trasmettono
alla Giunta regionale che lo approva nel termine di quaranta
giorni; nel caso delle aziende unità sanitarie locali, il bilancio è
trasmesso anche alla conferenza dei sindaci che rimette, nei
successivi venti giorni, le relative osservazioni alla Giunta
regionale.
3bis. Entro i termini di cui ai commi 1 e 3 il bilancio
pluriennale ed il bilancio preventivo economico annuale, ed il
bilancio di esercizio, per le parti relative agli ambiti territoriali
di competenza, sono trasmessi alle società della salute, ove
costituite. (209)
4. Ai fini del controllo regionale di cui ai commi 2 e 3 sugli atti
di bilancio dell'azienda unità sanitaria locale, il termine di
quaranta giorni decorre dal momento del ricevimento delle
osservazioni della conferenza aziendale dei sindaci (208) e
comunque dal ventesimo giorno dal ricevimento dell'atto.
5. La Giunta regionale in sede di approvazione degli atti di
bilancio può richiedere l'adeguamento degli stessi alle prescrizioni
contestualmente impartite; di tale adeguamento le aziende
sanitarie devono dare atto in sede di bilancio di esercizio.
Art. 124 - Libri obbligatori
1. Ciascuna azienda sanitaria deve tenere i seguenti libri
obbligatori:
a) libro giornale;
b) libro degli inventari;
c) libro dei provvedimenti del direttore generale;
d) libro delle adunanze del collegio sindacale.
2. Il libro giornale registra indistintamente, ed in ordine
cronologico, tutti i fatti di gestione esterna, che abbiano rilievo sui
risultati di esercizio.
3. Il libro degli inventari contiene l'indicazione e la valutazione
di tutte le attività e passività relative all'azienda sanitaria, tenendo
distinte quelle attinenti all'attività sanitaria da quelle concernenti i
servizi socio-assistenziali; all'aggiornamento del libro degli
inventari si provvede al termine dell'esercizio e, con riguardo alle
scorte ed alle immobilizzazioni materiali, si utilizzano le
risultanze della contabilità di magazzino e dell'inventario di cui
all' articolo 116 ; alla valutazione degli elementi del patrimonio si
provvede in conformità alle direttive emanate dalla Giunta
regionale in coerenza con le disposizioni del codice civile.
4. Il libro dei provvedimenti del direttore generale è costituito
dalla raccolta degli atti adottati dal direttore nell'esercizio delle
sue funzioni di direzione ed organizzazione: di tali atti è data
diffusione all'interno dell'azienda mediante idonee forme di
pubblicità.
5. Fatti salvi gli adempimenti eventualmente prescritti dalla
normativa vigente in materia tributaria e per l'archiviazione ottica
dei documenti, i libri obbligatori di cui al comma 1, prima di
essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in
ogni pagina.
Art. 125 - Contabilità generale
1. La Giunta regionale definisce i principi contabili da adottarsi
per la redazione dei bilanci delle aziende sanitarie, nel rispetto dei
principi contabili nazionali; definisce altresì il piano dei conti in
coerenza con il contenuto del bilancio di esercizio e dei relativi
allegati.
2. Le aziende sanitarie, mediante la registrazione dei fatti
gestionali nel libro giornale e la loro imputazione ai conti relativi
a singole categorie di valori omogenei, provvedono alla
rilevazione dei costi e dei ricavi, e delle variazioni negli elementi
attivi e passivi del patrimonio, in modo da darne rappresentazione
nel bilancio di esercizio e nei relativi allegati.
3. I flussi di cassa sono in ogni caso oggetto di rilevazioni
preordinate alla redazione dei prospetti periodici di cui all'
articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune
norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) e
successive modifiche.
4. Con separate scritturazioni sono inoltre rilevati i crediti
insorti a favore dell'azienda e le obbligazioni da essa contratte,
con l'indicazione della data in cui presuntivamente risulteranno
esigibili; l'annotazione di ciascuna operazione viene
successivamente cancellata allorché l'obbligazione attiva o
passiva sia stata rilevata ai sensi del comma 1 o sia stata
riconosciuta comunque insussistente.
Art. 126 - Sistema budgetario
1. Le aziende sanitarie adottano il sistema budgetario come
metodologia per la formazione del loro piano attuativo e come
strumento per indirizzare ed orientare le scelte operative di
realizzazione del piano.
2. Il sistema budgetario è costituito da documenti previsionali
che, con riguardo all'esercizio o a periodi più circoscritti,
definiscono, per i diversi ambiti di attività e per le specifiche
responsabilità gestionali, gli obiettivi da perseguire e le risorse a
tal fine disponibili, e ne verificano i risultati raggiunti sulla base
di documenti consuntivi.
3. Sulla base dei budget settoriali e parziali, come definiti dal
comma 2, è predisposto il budget generale dell'azienda che, con
riguardo all'intero esercizio, rappresenta i costi ed i ricavi riferibili
alle articolazioni funzionali ed organizzative dell'azienda.
4. Con specifico regolamento e nel rispetto delle direttive
eventualmente impartite dalla Giunta regionale, l'azienda sanitaria
disciplina le procedure, le competenze ed i criteri per la
formazione dei budget, definisce gli strumenti di controllo e
Raccolta Normativa della Regione Toscana 48
4a Tutela della salute l.r. 40/2005
verifica sulla loro attuazione.
4bis. Con riferimento alle attività di assistenza sanitaria
territoriale, socio-sanitaria e assistenziale, quando attribuita
all’azienda sanitaria, sono definiti specifici budget di ambito
territoriale corrispondente alle zone-distretto. (210) .
5. Il budget generale dell'azienda sanitaria è allegato al bilancio
annuale di previsione.
6. Il piano sanitario e sociale integrato regionale può
prevedere forme di budget la cui redazione è obbligatoria. Il
budget di cui al comma 4 bis ha carattere obbligatorio. (211)
Art. 127 - Contabilità analitica
1. Nelle rilevazioni dei fatti gestionali, le aziende sanitarie
applicano un sistema di contabilità analitica, al fine di verificare
costantemente il livello di attuazione dei budget ed allo scopo di
elaborare le informazioni economiche richieste dalla Regione.
2. Con la contabilità analitica le rilevazioni si estendono ai fatti
interni di gestione, in modo da determinare, congiuntamente o
alternativamente, costi, ricavi e risultati relativi a centri di
responsabilità, ad aree di attività, a servizi, alla gestione di
determinati beni, a categorie di prestazioni o prodotti.
3. Il direttore generale dell'azienda sanitaria, in coerenza con le
direttive eventualmente impartite al riguardo dalla Giunta
regionale, definisce l'impostazione della contabilità analitica e le
modalità con cui essa deve essere tenuta.
4. Il direttore generale dell'azienda sanitaria assicura che le
risultanze delle analisi dei costi e dei rendimenti, nonché i risultati
per centri di costo della azienda sanitaria abbiano idonee forme di
pubblicità.
Art. 128 - Controllo di gestione
1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi
programmati e la corretta ed economica utilizzazione delle
risorse, le aziende sanitarie attivano il controllo della gestione
economica aziendale; l'esercizio della funzione di controllo di
gestione è regolamentato, in coerenza con le direttive
eventualmente impartite al riguardo dalla Giunta regionale, con
apposito provvedimento aziendale che definisce le procedure da
attivarsi, le competenze e le responsabilità delle strutture
organizzative coinvolte, gli obiettivi da perseguire e i risultati da
raggiungere.
2. Con il controllo di gestione è costantemente verificato
l'andamento dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività
aziendale ed è fatta applicazione di indicatori di efficacia,
efficienza ed economicità previamente definiti in coerenza con il
piano attuativo e con gli indirizzi di direzione aziendale; gli
scostamenti e le disfunzioni eventualmente riscontrate sono
segnalate ai responsabili delle strutture aziendali ed alla direzione
aziendale.
3. Il controllo di gestione si avvale dei dati contabili derivanti
dalla contabilità generale e analitica e dei dati extracontabili
distinti per centri di responsabilità rilevati dai flussi informativi
aziendali.
Art. 129 - Responsabilità
1. I direttori generali delle aziende sanitarie sono dichiarati
decaduti dal loro incarico qualora dal bilancio di esercizio risulti
una rilevante perdita non addebitabile a cause estranee alla loro
responsabilità; alla decadenza provvede il Presidente della Giunta
regionale con provvedimento motivato da adottare con le
procedure di cui all' articolo 39
Art. 130 - Modalità dei pagamenti e servizi di cassa
1. Salvo quanto stabilito dall' articolo 131 , le aziende sanitarie
provvedono ai pagamenti attraverso il loro cassiere, al quale
devono affluire tutte le somme comunque riscosse per conto
dell'azienda.
2. Il servizio di cassa è affidato, mediante contratto, ad un
istituto di credito che cura i rapporti con la sezione di tesoreria
provinciale dello Stato e che provvede al deposito dei titoli e
valori dell'azienda; il contratto disciplina altresì la redazione dei
prospetti dei flussi di cassa, previsti dalla normativa vigente, da
trasmettere al ministero competente ed i relativi adempimenti a
carico dell'azienda e dell'istituto.
3. L'affidamento del servizio di cassa è disposto nel rispetto
della normativa comunitaria e nazionale vigente e secondo le
procedure definite nel regolamento di cui all' articolo 133 ;
l'offerta economicamente più vantaggiosa viene selezionata sulla
base dei seguenti elementi di valutazione:
a) migliori condizioni in ordine ai tassi di interesse;
b) condizioni di valuta;
c) tempi massimi di esecuzione dei pagamenti;
d) numero e distribuzione territoriale degli sportelli
aggiuntivi rispetto alla dotazione minima richiesta nel bando
come requisito per l'aggiudicazione;
e) entità di possibili conferimenti straordinari in conto
capitale.
4. Nella scelta dell'affidatario si può tenere conto, altresì, di
ulteriori servizi offerti e delle relative condizioni.
5. Qualora il servizio sia affidato ad un gruppo di istituti
creditizi, il contratto deve individuare l'istituto capofila in grado di
rispondere nei confronti dell'azienda sanitaria e della sezione di
tesoreria provinciale dello Stato.
6. Le aziende sanitarie possono ricorrere all'accensione di
anticipazioni con il lorocassiere nella misura massima di un
dodicesimo dell'ammontare annuo del valore della produzione
previsto nel bilancio preventivo economico annuale. (24)
7. Il direttore generale dell'azienda sanitaria individua i
funzionari preposti alla riscossione delle entrate, disciplina le
procedure per disporre i pagamenti e determina le relative
competenze.
Art. 131 - Casse economali
1. Ciascuna azienda sanitaria disciplina con apposito
regolamento il servizio di cassa economale, che può articolarsi in
una cassa centrale ed in casse periferiche; il servizio di cassa
economale effettua direttamente i pagamenti in contanti e
rimborsa, o anticipa, le somme per i pagamenti effettuati o da
effettuare, in contanti.
2. Le somme messe a disposizione del servizio di cassa
economale non possono eccedere l'ammontare complessivo
stabilito dall'apposito regolamento aziendale e sono reintegrabili
in corso di esercizio previa rendicontazione delle somme già
spese.
3. I cassieri devono annotare su un registro cronologico tutte le
operazioni effettuate e non possono eseguire alcun pagamento
senza l'autorizzazione dell'ufficio competente.
4. Al termine di ciascun esercizio i responsabili degli uffici di
economato rendono il conto della gestione; il conto deve essere
inoltre reso allorché siano da integrare le disponibilità o
allorquando, per qualsiasi ragione, il responsabile dell'ufficio
economato sia cessato dal proprio incarico.
Raccolta Normativa della Regione Toscana 49
4a Tutela della salute l.r. 40/2005
Capo III - Attività contrattuale
Art. 132 - Normativa applicabile
1. Le aziende sanitarie, gli ESTAV e le società della salute,
(212) per quanto di rispettiva competenza ed in conformità della
disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di
contratti pubblici e di sicurezza sui luoghi di lavoro, disciplinano
l’attività contrattuale attraverso il regolamento di cui all’articolo
133. (59)
2. L'affidamento dei servizi socio-sanitari ed assistenziali è
disciplinato dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle
cooperative sociali), modificata dalla legge 22 giugno 2000, n.
193 , e dalla legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina
dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che
operano nell'ambito regionale), modificata dalla legge regionale 2
aprile 2002, n. 11 .
3. Le aziende unità sanitarie locali, previa intesa con i comuni
deleganti, e le Società della salute possono avvalersi degli
ESTAV, per lo svolgimento delle selezioni di cui all' articolo 12
della l.r. 87/1997 .
4. Resta salva la possibilità di stipulare convenzioni tra le
aziende sanitarie, le Società della salute e le associazioni di
volontariato di cui alla r. 28/1993
Art. 133 - Regolamento dell'attività contrattuale (60)
1. Il regolamento sull’attività contrattuale, adottato dal
direttore generale di ciascun ente, disciplina in particolare:
a) la programmazione, annuale e pluriennale, dell'attività
contrattuale;
b) modalità di raccordo per la rilevazione delle esigenze
degli enti per i quali l’ESTAV opera per l’approvvigionamento
di beni e servizi;
c) forme e modalità organizzative interne per la gestione
delle procedure di gara e per la gestione della fase di
esecuzione dei contratti;
d) tenuta ed aggiornamento dell'elenco dei fornitori;
e) procedure di affidamento del servizio di cassa;
f) affidamenti in economia.
Art. 134 - Capitolati
1. Il Consiglio regionale delibera il capitolato generale per la
fornitura di beni e servizi destinati alle aziende sanitarie; che è
adottato, in quanto compatibile, anche dalle società della salute
(213) il capitolato generale definisce anche con riguardo alle
diverse tipologie di rapporti contrattuali, le condizioni e le
clausole da inserire nei relativi contratti.
2. Qualora la procedura adottata per la scelta del contraente
richieda la predisposizione di un capitolato speciale che definisca
contenuto, termini e condizioni dello specifico contratto da
concludere, detto capitolato si conforma alle disposizioni del
capitolato generale ed agli eventuali schemi di capitolato speciale
approvati dalla Giunta regionale.
Art. 135 - Osservatorio generale dei prezzi
1. La Giunta regionale, avvalendosi dell'osservatorio generale
regionale dei prezzi, cura la rilevazione e l'elaborazione dei dati
sui prezzi di beni e servizi necessari allo svolgimento delle attività
delle aziende sanitarie, con l'obiettivo di consentire acquisizioni al
miglior prezzo di mercato.
2. Con deliberazione della Giunta regionale è adottato un
disciplinare per l'organizzazione dell'osservatorio che individua le
modalità con le quali sono rilevati ed elaborati i dati concernenti
le caratteristiche ed i prezzi di beni e servizi utilizzati dalle
aziende sanitarie, anche con riferimento alla potenzialità
produttiva e competenza dei fornitori ed alla loro efficienza e
correttezza nell'esecuzione dei contratti.
Titolo IX - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 136 - Relazioni sindacali
1. La Giunta regionale, le aziende sanitarie, gli ESTAV, l'ARS
e gli altri soggetti del servizio sanitario regionale, nonché le
società della salute (214) in relazione alle proprie competenze,
assicurano l'attuazione della presente legge nel rispetto dei diritti
di informazione, consultazione, concertazione e contrattazione
sindacale previsti dalle vigenti norme statali e regionali, dai
contratti collettivi nazionali e dagli accordi decentrati.
2. I soggetti di cui al comma 1, assicurano la concertazione con
le organizzazioni sindacali in merito agli atti di natura
programmatoria e regolamentare e in particolare agli atti regionali
e aziendali di cui agli articoli 34 e 141
Art. 137 - Revisione degli statuti aziendali (215)
1. Le aziende unità sanitarie locali provvedono
all'adeguamento dei loro statuti entro il termine di cui
all’articolo 142 bis, comma 6.
2. Le previsioni di cui all’articolo 40, comma 3, si attivano
alla conclusione dei rapporti di lavoro in essere alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 138 - Costituzione delle aziende ospedalierouniversitarie
1. Le aziende ospedaliero-universitarie di cui all' articolo 33 ,
comma 1, provvedono a adeguare entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge la composizione del
collegio sindacale alle previsioni dell' articolo 4, comma 3, del
d.lgs. 517/1999 ; gli altri organi aziendali restano in carica fino
alla loro naturale scadenza.
2. Le aziende ospedaliero-universitarie subentrano in tutti i
rapporti attivi e passivi delle aziende ospedaliere preesistenti, ivi
compresi i rapporti di lavoro.
Art. 139 - Disposizioni relative all'ARS
Abrogato. (51)
Art. 140 - Disposizioni relative alla commissione regionale
di bioetica
1. La commissione regionale di bioetica nella composizione di
cui all'articolo 97 é nominata a partire dalla legislatura successiva
all'approvazione della presente legge; fino a tale data, resta in
carica la commissione nominata ai sensi della legge regionale 13
agosto 1992, n.37 (Istituzione della Commissione regionale di
bioetica).
Art. 141 - Disposizioni relative agli ESTAV
1. La Giunta regionale disciplina, con apposito atto, il
procedimento e le modalità di attribuzione delle funzioni di cui
all' articolo 101 , comma 1, agli ESTAV, tenuto conto delle
specificità di ciascuna di esse nonché dei livelli ottimali di
esercizio.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono trasferite agli
ESTAV le risorse strumentali e finanziarie già in dotazione alle
aziende sanitarie; sono inoltre date disposizioni in ordine allo
Raccolta Normativa della Regione Toscana 50
4a Tutela della salute l.r. 40/2005
scioglimento dei consorzi d'area vasta istituiti dalle aziende
sanitarie ed al subentro degli ESTAV nelle funzioni da questi
esercitate.
3. Ai fini del trasferimento agli ESTAV del personale relativo
alle funzioni già esercitate dai consorzi di area vasta e di quello
relativo all'attribuzione di nuove funzioni, è attivato uno specifico
tavolo di confronto e contrattazione, in sede regionale e locale,
con le organizzazioni sindacali per la definizione di criteri e
modalità attuative.
4. In fase di prima applicazione, gli ESTAV utilizzano il
personale delle aziende sanitarie ad essi attribuito dalle procedure
di trasferimento delle funzioni di cui al comma 3, fatta salva
l'esigenza di particolari professionalità non disponibili a seguito
delle procedure medesime.
Art. 142 - Disposizioni diverse
1. Abrogato. (216)
2. Abrogato. (216)
3. Il Piano sanitario regionale 2005- 2007 è approvato secondo
le disposizioni degli articoli 21 e seguenti dal titolo III della r.
22/2000 La validità del Piano sanitario regionale 2005-2007 è
prorogata all'anno 2009, fatto salvo il suo aggiornamento alla
scadenza del triennio. (217)
4. La Giunta regionale con proprio atto, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
stabilisce l'ammontare ed i compensi spettanti ai medici che
integrano le commissioni di accertamento dell' invalidità civile in
rappresentanza delle associazioni di categoria di cui alla legge
regionale 23 giugno 1993, n. 40 (Disciplina degli organi sanitari
collegiali); l'ammontare del compenso è aggiornato ogni cinque
anni.
Art. 142bis - Norme transitorie (218)
1. Il piano sanitario regionale e il piano integrato sociale
regionale vigenti restano in ogni caso in vigore per un periodo di
sei mesi dalla data di approvazione del programma regionale di
sviluppo della legislatura successiva alla loro approvazione ai
sensi dell’articolo 10 della l.r. 49/1999.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione provvede
annualmente all’attuazione dei piani di cui al comma 1 ai sensi
dell’articolo 10 bis della l.r. 49/1999.
3. Fino all’individuazione delle zone-distretto con le modalità
di cui all’articolo 64, comma 1, le stesse sono determinate
dall’allegato A) della presente legge.
4. Fino all’approvazione del piano sanitario e sociale
integrato regionale, le società della salute, per la gestione delle
attività di cui all’articolo 71 bis, comma 3, lettere c) e d),
possono attivare la gestione diretta delle sole attività di
assistenza sociale di cui alla lettera d), ed avvalersi dell’azienda
unità sanitaria locale, tramite convenzione, per la gestione delle
attività socio-sanitarie di cui alla lettera c).
5. Fino all’approvazione del piano sanitario e sociale
integrato regionale con deliberazione del Consiglio regionale
può essere prevista l’assegnazione delle funzioni di cui
all’articolo 71 bis, comma 3, lettera c), limitatamente a quelle
relative alla non autosufficienza e alla disabilità nonché essere
individuate le attività di assistenza sociale di cui all’articolo 71
bis, comma 3, lettera d).
6. Le società della salute esistenti sono tenute ad adeguarsi
alle disposizioni di cui al capo III bis del titolo V entro un anno
dall’entrata in vigore della presente legge; dopo tale termine, in
caso di mancato adeguamento, alle società della salute non viene
riconosciuto il contributo di cui all’articolo 143, comma 2 bis.
7. In fase di prima applicazione, le società della salute
utilizzano il personale messo a disposizione dagli enti consorziati,
salva l’esigenza di particolari professionalità non presenti o non
disponibili negli enti stessi. Al personale assegnato si applica il
CCNL del comparto di provenienza. Il personale mantiene il
proprio rapporto giuridico con l’ente di provenienza e risponde
dal punto di vista organizzativo al direttore della società della
salute.
8. Le società della salute conformi alle disposizioni di cui al
capo III bis del titolo V, previa adozione del regolamento di cui
all’articolo 71 quindecies, provvedono all’assunzione del proprio
personale ai sensi dell’articolo 71 sexies decies.
9. Le disposizioni di cui all’articolo 40 bis si applicano a
decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Agli effetti di quanto disposto dagli
articoli 37, comma 7 ter e 40, comma 12, si tiene conto della
durata complessiva dei mandati gia svolti nei relativi incarichi
anteriormente all’entrata in vigore della presente legge. I
contratti dei direttori dei servizi sociali in essere alla data di
entrata in vigore della presente legge rimangono comunque
validi fino alla scadenza del termine di cui al comma 6.
10. Entro duecentosettanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta, ai sensi
dell’articolo 134, comma 2, uno schema di capitolato speciale di
riferimento per l’affidamento a soggetti terzi di servizi e
prestazioni sociali e socio-sanitarie.
11. Entro novanta giorni dalla conclusione dell’esercizio
finanziario 2010 la Giunta regionale presenta al Consiglio
regionale una relazione che illustra gli esiti del processo di
costituzione delle società della salute, con particolare riferimento
a:
a) la distribuzione geografica ed il grado di copertura del
territorio regionale;
b) l’entità e la distribuzione territoriale dei contributi di cui
all’articolo 143, comma 2 bis;
c) le criticità riscontrate in tale processo, con specifico
riferimento alle motivazioni degli eventuali casi di mancata o
parziale costituzione.
Art.142 ter - Norma di prima applicazione dell’articolo 55
bis (243)
1. Il direttore generale, compatibilmente con le esigenze
organizzative aziendali, adotta, nel termine massimo di un anno
dall’entrata in vigore del presente articolo, le misure di cui
all’articolo 55 bis, commi 2 e 3, nei confronti del personale che si
trova nelle condizioni di cui all’articolo 55 bis, comma 1.
2. Trascorsi novanta giorni dal termine di cui al comma 1, la
Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione nella
quale si dà conto:
a) dei criteri adottati per la concreta individuazione dei casi
e delle procedure per la verifica delle dichiarazioni degli
interessati;
b) del numero dei casi individuati e dei casi in cui si è
proceduto all’assegnazione ad altra struttura o alla mobilità
interaziendale, evidenziando la motivazione quando ciò non è
stato possibile;
c) di eventuali criticità incontrate nelle diverse fasi di
applicazione della norma.
Art. 143 - Norma finanziaria
Raccolta Normativa della Regione Toscana 51
4a Tutela della salute l.r. 40/2005
1. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte per il
corrente esercizio e per i due esercizi successivi con le risorse
iscritte nella unità previsionale di base (UPB) n. 243
"Organizzazione del sistema sanitario - spese correnti".
2. Per gli esercizi successivi si fa fronte ai relativi oneri con
legge di bilancio.
2bis. La Regione promuove la diffusione del modello delle
società della salute attraverso l’erogazione di un contributo di
primo avvio pari a euro 2.000.000,00 per l’anno 2008, euro
3.000.000, 00 per l’anno 2009 e euro 3.000.000,00 per l’anno
2010, cui si fa fronte con le risorse allocate sulla UPB 2.4.3
“Organizzazione del sistema sanitario – Spese correnti” del
bilancio di previsione 2008 e del bilancio pluriennale 2008 –
2010. (219)
2ter. La ripartizione tra le società della salute delle risorse di
cui al comma 3 avviene sulla base dei seguenti criteri:
a) 30 per cento suddiviso in parti uguali tra tutte le società
della salute;
b) 65 per cento suddiviso in proporzione al numero di
abitanti di ciascuna zona;
c) 5 per cento suddiviso in proporzione al numero di comuni
di ciascuna zona. (219)
2quater. Dall’anno 2009 la percentuale di cui alla lettera b)
del comma 2 ter è fissata al 30 per cento in proporzione alla
diminuzione relativa del tasso di ospedalizzazione per la
popolazione della zona. (220)
Art. 144 - Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi regionali:
a) la legge regionale 13 agosto 1992, n. 37 (Istituzione della
Commissione regionale di bioetica);
b) lettera b), comma 1, dell'articolo 4 della legge regionale
23 giugno 1993, n. 40 (Disciplina degli organi sanitari
collegiali)
c) la legge regionale 16 giugno 1994, n. 46 (Modifiche alla
l.r. 13 agosto 1992, n. 37 "Istituzione della Commissione
regionale di bioetica");
d) la legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle
norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale),
fatto salvo quanto disposto all'articolo 142, comma 3; (52)
e) la legge regionale 26 febbraio 2003, n. 14 (Modifiche alla
legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 "Riordino delle norme per
l'organizzazione del servizio sanitario regionale");
f) la legge regionale 22 ottobre 2004, n.56 (Modifiche alla
legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 "Riordino delle norme per
l'organizzazione del servizio sanitario regionale") in materia di
svolgimento delle funzioni di direzione delle strutture
organizzative.
Art. 144bis – Sostituzione dell'allegato A della l.r. 40/2005
(221)
1. L'allegato A della l.r. 40/2205 è sostituito dall'allegato A
della presente legge.
Note
1. Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 1.
2. Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 2.
3. Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 3.
4. Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 4.
5. Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 4.
6. Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 5.
7. Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 5.
8. Per l'interpretazione autentica di questo articolo vedi l.r. 14
dicembre 2005, n. 67, art. 6.
9. Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 7.
10. Comma inserito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 8.
11. Lettera aggiunta con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 9.
12. Comma abrogato con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 9.
13. Nota soppressa
14. Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 10.
15. Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art.
10.
16. Comma inserito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 11.
17. Comma abrogato con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 12.
18. Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art.
13.
19. Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 14.
20. Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 15.
21. Comma prima inserito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art.
16, ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 17.
22. Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art.
16.
23. Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art.
17.
24. Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art.
18.
25. Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art.
13, ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 13.
26. Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2005, n. 72 , art. 1.
27. Lettera aggiunta con l.r. 28 dicembre 2005 , n,. 72, art. 1.
28. Comma inserito con l.r. 28 dicembre 2005, n. 72 , art. 1.
29. Nota soppressa.
30. Articolo così sostituito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 1.
31. Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 2.
32. Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 3.
33. Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 4.
34. Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 5.
35. Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 6.
36. Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 7.
37. Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 8.
38. Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 9.
39. Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 10.
40. Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 11.
41. Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 12.
42. Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 13.
43. Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 14.
44. Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 15.
45. Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 16.
46. Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 17.
47. Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 18.
48. Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 19.
49. Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 20.
50. Nota soppressa.
51. Articolo abrogato con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 22.
52. Frase abrogata con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 22.
53. Nota soppressa.
54. Parole così sostituite con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64 , art. 8.
55. Nota soppressa.
56. Nota soppressa.
57. Articolo inserito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 16, ed ora
così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 89.
58. Comma inserito con l.r. 13 luglio 2007, n. 38, art. 62.
59. Comma così sostituito con l.r. 13 luglio 2007, n. 38, art. 63..
60. Articolo così sostituito con l.r. 13 luglio 2007, n. 38, art. 64.
61. Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69, art. 22.
62. Comma inserito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56, art. 29.
63. Comma sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56, art. 30, ed
Raccolta Normativa della Regione Toscana 52
4a Tutela della salute l.r. 40/2005
ora così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 13
64. Parole così sostituite con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56, art. 31.
65. Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56, art. 32.
66. Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56, art. 33.
67. Lettera così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 1.
68. Lettera inserita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 1.
69. Lettera aggiunta con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 1.
70. Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 2.
71. Lettera inserita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 2.
72. Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 3.
73. Lettera inserita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 3.
74. Lettera aggiunta con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 3.
75. Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
4.
76. Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 4.
77. Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 5.
78. Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 6.
79. Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
7.
80. Rubrica così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
8.
81. Rubrica così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
9.
82. Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
10.
83. Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
11.
84. Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
12.
85. Lettera così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
13.
86. Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
13.
87. Lettera abrogata con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 13.
88. Lettera inserita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 13.
89. Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
13.
90. Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
14.
91. Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
15.
92. Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
16.
93. Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
17.
94. Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
18.
95. Comma abrogato con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 18.
96. Lettera così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
19.
97. Parole aggiunte con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 19.
98. Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
19.
99. Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
19.
100. Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
20.
101. Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
21.
102. Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
22.
103. Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
23.
104. Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 24.
105. Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 25.
106. Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
26.
107. Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
27.
108. Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
27.
109. Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
28.
110. Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
28.
111. Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
29.
112. Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
29.
113. Lettera così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
30.
114. Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
30.
115. Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
31.
116. Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 31, ed
ora così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 65, art. 4
117. Comma abrogato con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 31.
118. Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
32.
119. Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
33.
120. Parole inserite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 33.
121. Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
34.
122. Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
35.
123. Lettera così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
36.
124. Lettera aggiunta con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 36.
125. Comma aggiunto con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 36.
126. Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
37.
127. Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 37.
128. Comma aggiunto con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 37.
129. Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
38.
130. Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
38.
131. Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 38.
132. Comma aggiunto con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 38.
133. Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
39.
134. Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 40.
135. Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
41.
136. Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
42.
137. Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
43.
138. Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
43.
139. Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 44.
140. Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
45.
141. Rubrica così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
46.
142. Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
46.
143. Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 46.
144. Comma abrogato con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 46.
145. Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
Raccolta Normativa della Regione Toscana 53
4a Tutela della salute l.r. 40/2005
47.
146. Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
48.
147. Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 49.
148. Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
50.
149. Parola così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
50.
150. Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
51.
151. Punto così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
52.
152. Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
53.
153. Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 54.
154. Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 55.
155. Lettera così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
56.
156. Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
56.
157. Comma aggiunto con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 56.
158. Parole inserite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 57.
159. Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
57.
160. Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 57.
161. Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
57.
162. Lettera così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
57.
163. Parole aggiunte con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 57.
164. Alinea così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
58.
165. Lettera così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
58.
166. Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
58.
167. Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
59.
168. Capo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 60.
169. Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 61.
170. Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 62.
171. Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 63.
172. Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 64.
173. Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 65.
174. Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 66.
175. Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 67.
176. Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 68.
177. Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 69.
178. Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 70.
179. Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 71.
180. Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 72.
181. Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 73.
182. Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 74.
183. Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 75.
184. Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 76.
185. Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 77.
186. Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
78.
187. Rubrica così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
79.
188. Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
80.
189. Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
81.
190. Parole inserite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 82.
191. Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
83.
192. Parole aggiunte con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 84.
193. Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
85.
194. Lettera così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
86.
195. Parole soppresse con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 86.
196. Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
87.
197. Lettera così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
88.
198. Lettera così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
90.
199. Parola così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
90.
200. Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
91.
201. Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
92.
202. Capoverso soppresso con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
93.
203. Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 93.
204. Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
94.
205. Comma aggiunto con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 94.
206. Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
95.
207. Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
96.
208. Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
97.
209. Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 97.
210. Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 98.
211. Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
98.
212. Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
99.
213. Parole inserite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 100.
214. Parole inserite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 101.
215. Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art.
102.
216. Comma abrogato con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 103.
217. Parole soppresse con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 103.
218. Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 104.
219. Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 105.
220. Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 105.
221. Articolo aggiunto con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 106.
222. L'allegato A è stato così sostituito dall'art. 144bis, inserito
con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 106.
223. Periodo aggiunto con l.r. 2 aprile 2009, n. 16, art. 18.
224. Comma così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 1
225. Parole aggiunte con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 2
226. Lettera così sostituita con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 3
227. Parole inserite con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 5
228. Lettera così sostituita con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 6
229. Articolo inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 7
230. Comma così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 8
231. Comma così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 9
232. Lettera così sostituita con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 9
233. Parole soppresse con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 9
234. Parole così sostituite con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 9
235. Parole così sostituite con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 10
236. Comma inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 11
237. Articolo inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 12
238. Lettera così sostituita con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 14
239. Parole aggiunte con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 15
Raccolta Normativa della Regione Toscana 54
4a Tutela della salute l.r. 40/2005
240. Comma così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 15
241. Comma così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 16
242. Parole così sostituite con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 17
243. Articolo inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 18
244. Articolo inserito con l.r. 23 dicembre 2009, n.77, art. 15.
245. Lettera inserita con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75, art. 79.
246. Lettera aggiunta con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75, art. 80.
247. Parole aggiunte con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75, art. 80.
248. L'allegato A è stato modificato con del.c.r. 10 febbraio 2010,
n. 18.
Allegati
All1 - Allegato A
Raccolta Normativa della Regione Toscana 55