L.R.60/2008 recante modifiche alla L.R.40/2005 (Disciplina del servizio sanitario regionale)

19.11.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 3

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2008, n. 60

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.

40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Art. 1 - Modifiche all’articolo 1 della l.r. 40/2005

Art. 2 - Modifiche all’articolo 2 della l.r. 40/2005

Art. 3 - Modifiche all’articolo 3 della l.r. 40/2005

Art. 4 - Modifiche all’articolo 4 della l.r. 40/2005

Art. 5 - Modifiche all’articolo 5 della l.r. 40/2005

Art. 6 - Modifiche all’articolo 6 della l.r. 40/2005

Art. 7 - Modifiche all’articolo 7 della l.r. 40/2005

Art. 8 - Modifiche alla rubrica del titolo III della l.r.

40/2005

Art. 9 - Modifiche alla rubrica del capo I del titolo

III della l.r. 40/2005

Art. 10 - Sostituzione dell’articolo 8 della l.r.

40/2005

Art. 11 - Modifiche all’articolo 9 della l.r. 40/2005

Art. 12 - Modifiche alla rubrica del capo II del titolo

III della l.r. 40/2005

Art. 13 - Modifiche all’articolo 10 della l.r. 40/2005

Art. 14 - Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 40/2005

Art. 15 - Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 40/2005

Art. 16 - Modifiche all’articolo 13 della l.r. 40/2005

Art. 17 - Modifiche all’articolo 14 della l.r 40/2005

Art. 18 - Modifiche all’articolo 15 della l.r. 40/2005

Art. 19 - Modifiche all’articolo 16 della l.r. 40/2005

Art. 20 - Modifiche alla rubrica del capo III del titolo

III della l.r. 40/2005

Art. 21 - Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 40/2005

Art. 22 - Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 40/2005

Art. 23 - Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 40/2005

Art. 24 - Inserimento dell’articolo 20 bis nella l.r. 40/2005

Art. 25 - Inserimento dell’articolo 20 ter nella l.r. 40/2005

Art. 26 - Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 40/2005

Art. 27 - Modifiche all’articolo 22 della l.r. 40/2005

Art. 28 - Modifiche all’articolo 23 della l.r. 40/2005

Art. 29 - Modifiche all’articolo 24 della l.r. 40/2005

Art. 30 - Modifiche all’articolo 25 della l.r. 40/2005

Art. 31 - Modifiche all’articolo 27 della l.r. 40/2005

Art. 32 - Modifiche all’articolo 28 della l.r. 40/2005

Art. 33 - Modifiche all’articolo 29 della l.r. 40/2005

Art. 34 - Modifiche all’articolo 32 della l.r. 40/2005

Art. 35 - Modifiche all’articolo 34 della l.r. 40/2005

Art. 36 - Modifiche all’articolo 36 della l.r. 40/2005

Art. 37 - Modifiche all’articolo 37 della l.r. 40/2005

Art. 38 - Modifiche all’articolo 39 della l.r. 40/2005

Art. 39 - Sostituzione dell’articolo 40 della l.r. 40/2005

Art. 40 - Inserimento dell’articolo 40 bis nella l.r. 40/2005

Art. 41 - Modifiche all’articolo 48 della l.r. 40/2005

Art. 42 - Sostituzione dell’articolo 50 della l.r. 40/2005

Art. 43 - Modifiche all’articolo 51 della l.r. 40/2005

Art. 44 - Abrogazione dell’articolo 53 della l.r. 40/2005

Art. 45 - Modifiche all’articolo 54 della l.r. 40/2005

Art. 46 - Modifiche all’articolo 56 della l.r. 40/2005

Art. 47 - Modifiche all’articolo 57 della l.r. 40/2005

Art. 48 - Modifiche all’articolo 58 della l.r. 40/2005

Art. 49 - Inserimento dell’articolo 59 bis nella l.r. 40/2005

Art. 50 - Modifiche all’articolo 61 della l.r. 40/2005

Art. 51 - Modifiche all’articolo 62 della l.r. 40/2005

Art. 52 - Modifiche all’articolo 63 della l.r. 40/2005

Art. 53 - Sostituzione dell’articolo 64 della l.r. 40/2005

Art. 54 - Inserimento dell’articolo 64 bis nella l.r. 40/2005

Art. 55 - Abrogazione dell’articolo 65 della l.r. 40/2005

Art. 56 - Modifiche all’articolo 66 della l.r. 40/2005

Art. 57 - Modifiche all’articolo 67 della l.r. 40/2005

Art. 58 - Modifiche all’articolo 68 della l.r. 40/2005

Art. 59 - Modifiche all’articolo 71 della l.r. 40/2005

Art. 60 - Inserimento del capo III bis nel titolo V

della l.r. 40/2005

Art. 61 - Inserimento dell’articolo 71 bis nella l.r. 40/2005

Art. 62 - Inserimento dell’articolo 71 ter nella l.r. 40/2005

Art. 63 - Inserimento dell’articolo 71 quater nella l.r.

40/2005

Art. 64 - Inserimento dell’articolo 71 quinquies nella

l.r. 40/2005

Art. 65 - Inserimento dell’articolo 71 sexies nella l.r.

40/2005

Art. 66 - Inserimento dell’articolo 71 septies nella

l.r. 40/2005

Art. 67 - Inserimento dell’articolo 71 octies nella l.r.

40/2005

Art. 68 - Inserimento dell’articolo 71 novies nella l.r.

40/2005

Art. 69 - Inserimento dell’articolo 71 decies nella l.r.

40/2005

Art. 70 - Inserimento dell’articolo 71 undecies nella

l.r. 40/2005

Art. 71 - Inserimento dell’articolo 71 duodecies nella

l.r. 40/2005

Art. 72 - Inserimento dell’articolo 71 terdecies nella

l.r. 40/2005

Art. 73 - Inserimento dell’articolo 71 quaterdecies

nella l.r. 40/2005

Art. 74 - Inserimento dell’articolo 71 quindecies

nella l.r. 40/2005

4 19.11.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39

Art. 75 - Inserimento dell’articolo 71 sexies decies

nella l.r. 40/2005

Art. 76 - Inserimento dell’articolo 71 septies decies

nella l.r. 40/2005

Art. 77 - Inserimento dell’articolo 71 octies decies

nella l.r. 40/2005

Art. 78 - Modifiche all’articolo 72 della l.r. 40/2005

Art. 79 - Modifiche all’articolo 73 della l.r. 40/2005

Art. 80 - Modifiche all’articolo 74 della l.r. 40/2005

Art. 81 - Modifiche all’articolo 76 della l.r. 40/2005

Art. 82 - Modifiche all’articolo 82 bis della l.r. 40/2005

Art. 83 - Modifiche all’articolo 82 quinquies della

l.r. 40/2005

Art. 84 - Modifiche all’articolo 82 duodecies della

l.r. 40/2005

Art. 85 - Modifiche all’articolo 82 octies decies della

l.r. 40/2005

Art. 86 - Modifiche all’articolo 82 novies decies della

l.r. 40/2005

Art. 87 - Modifiche all’articolo 90 della l.r. 40/2005

Art. 88 - Modifiche all’articolo 101 della l.r. 40/2005

Art. 89 - Sostituzione dell’articolo 101 bis della l.r.

40/2005

Art. 90 - Modifiche all’articolo 107 della l.r. 40/2005

Art. 91 - Modifiche all’articolo 111 della l.r. 40/2005

Art. 92 - Modifiche all’articolo 114 della l.r. 40/2005

Art. 93 - Modifiche all’articolo 115 della l.r. 40/2005

Art. 94 - Modifiche all’articolo 120 della l.r. 40/2005

Art. 95 - Modifiche all’articolo 121 della l.r. 40/2005

Art. 96 - Modifiche all’articolo 122 della l.r. 40/2005

Art. 97 - Modifiche all’articolo 123 della l.r. 40/2005

Art. 98 - Modifiche all’articolo 126 della l.r. 40/2005

Art. 99 - Modifiche all’articolo 132 della l.r. 40/2005

Art. 100 - Modifiche all’articolo 134 della l.r. 40/2005

Art. 101 - Modifiche all’articolo 136 della l.r. 40/2005

Art. 102 - Sostituzione dell’articolo 137 della l.r. 40/2005

Art. 103 - Modifiche all’articolo 142 della l.r. 40/2005

Art. 104 - Inserimento dell’articolo 142 bis nella l.r.

40/2005

Art. 105 - Modifiche all’articolo 143 della l.r. 40/2005

Art. 106 - Inserimento dell’articolo 144 bis nella l.r.

40/2005

Art. 1

Modifiche all’articolo 1 della l.r. 40/2005

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 della

legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del

servizio sanitario regionale), è sostituita dalla seguente:

“a) gli strumenti e le procedure della programmazione

sanitaria e sociale integrata e della valutazione;”.

2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 1 della

l.r. 40/2005 è inserita la seguente:

“e bis) le modalità di partecipazione degli enti locali

al governo dei servizi territoriali e le soluzioni organizzative

adeguate per assicurare la presa in carico integrata

del bisogno sanitario e sociale e la continuità del percorso

diagnostico, terapeutico e assistenziale;”.

3. Dopo la lettera e bis) del comma 1 dell’articolo 1

della l.r. 40/2005 è aggiunta la seguente:

“e ter) la partecipazione dei cittadini alle scelte del

sistema sanitario regionale.”.

Art. 2

Modifi che all’articolo 2 della l.r. 40/2005

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r.

40/2005 le parole: “assistenza sanitaria” sono sostituite

dalle seguenti: “assistenza sanitaria e sociale integrata”.

2. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della

l.r. 40/2005 le parole: “piano sanitario regionale” sono

sostituite dalle seguenti: “piano sanitario e sociale integrato

regionale”.

3. Dopo la lettera o) del comma 1 dell’articolo 2 della

l.r. 40/2005 è inserita la seguente:

“o bis) per piano sanitario e sociale integrato regionale,

l’atto unico di programmazione regionale che comprende

l’assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria

integrata;”.

4. Alla lettera q) del comma 1 dell’articolo 2 della

l.r. 40/2005 le parole: “piano sanitario regionale” sono

sostituite dalle seguenti: “piano sanitario e sociale integrato

regionale”.

5. Dopo la lettera s) del comma 1 dell’articolo 2 della

l.r. 40/2005 è inserita la seguente:

“s bis) per società della salute, la modalità organizzativa

di un ambito territoriale di zona-distretto costituita

in forma di consorzio tra l’azienda unità sanitaria locale

ed i comuni per l’esercizio associato delle attività sanitarie

territoriali, socio-sanitarie e sociali integrate;”.

6. Dopo la lettera u) del comma 1 dell’articolo 2 della

l.r. 40/2005 è inserita la seguente:

“u bis) per valutazione, il complesso degli strumenti

che la Regione e i soggetti del sistema adottano per

verifi care il raggiungimento degli obiettivi della programmazione,

ossia i risultati conseguiti misurabili in

termini di livelli di salute della popolazione, effi cacia e

qualità delle cure, appropriatezza ed effi cienza dei servizi

erogati;”.

7. Alla lettera v) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r.

40/2005 le parole: “individuata dall’allegato A alla presente

legge” sono sostituite dalle seguenti: “individuata

ai sensi dell’articolo 64, comma 1”.

19.11.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 5

Art. 3

Modifi che all’articolo 3 della l.r. 40/2005

1. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r.

40/2005 le parole: “programmazione sanitaria regionale”

sono sostituite dalle seguenti: “programmazione sanitaria

e sociale integrata regionale”.

2. Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 3 della

l.r. 40/2005 è inserita la seguente:

“i bis) integrazione delle politiche sanitarie sociali

con le politiche settoriali che ad ogni livello hanno

effetti sulle condizioni di salute e di vita dei cittadini,

fi nalizzata alla promozione della salute, e a concorrere a

determinare lo stato di benessere degli individui;”.

3. Dopo la lettera i bis) del comma 1 dell’articolo 3

della l.r. 40/2005 è aggiunta la seguente:

“i ter) puntuale e costante verifi ca dei risultati raggiunti

dal sistema sanitario e trasparenza nella loro

comunicazione ai cittadini.”.

Art. 4

Modifi che all’articolo 4 della l.r. 40/2005

1. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 40/2005 è sostituito

dal seguente:

“3. Per le attività di assistenza sociale e per quelle

socio-assistenziali a rilievo sanitario, le aziende sanitarie,

d’intesa con gli enti locali, ovvero, ove costituita, la

società della salute, defi niscono procedure per assicurare

l’appropriatezza e la continuità del percorso assistenziale;

tali procedure devono garantire:

a) il coordinamento complessivo fra i servizi ospedalieri

e i servizi sanitari territoriali sia domiciliari che

semiresidenziali, residenziali e riabilitativi della zonadistretto;

b) l’accesso con modalità uniformi ai servizi sanitari

territoriali e socio-sanitari, nonché ai servizi sociali

integrati;

c) il coinvolgimento dei medici di medicina generale

e dei pediatri di libera scelta in conformità delle convenzioni

nazionali e la loro responsabilizzazione nella

programmazione, nell’attuazione e nel controllo del

percorso assistenziale;

d) l’operatività in rete dei servizi ospedalieri in area

vasta e in ambito regionale.”.

2. Al comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 40/2005 le

parole: “Anche per le fi nalità di cui all’articolo 20,

comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “Anche per le

fi nalità di cui all’articolo 20”.

Art. 5

Modifi che all’articolo 5 della l.r. 40/2005

1. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 40/2005 le

parole: “piano sanitario regionale” sono sostituite dalle

seguenti: “piano sanitario e sociale integrato regionale”.

Art. 6

Modifi che all’articolo 6 della l.r. 40/2005

1. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 40/2005 le

parole: “forze sociali” sono sostituite dalle seguenti:

“rappresentanze sociali”

2. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 40/2005 le

parole: “programmazione sanitaria regionale” sono sostituite

dalle seguenti: “programmazione sanitaria e sociale

integrata regionale”.

3. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 40/2005 le

parole: “conferenza permanente per la programmazione

socio-sanitaria” sono sostituite dalle seguenti: “conferenza

regionale delle società della salute”.

4. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 40/2005 le

parole:“conferenza dei sindaci” sono sostituite dalle

seguenti: “conferenza aziendale dei sindaci”.

5. Al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 40/2005 le

parole:“di cui all’articolo 65, comma 1” sono sostituite

dalle seguenti: “di cui all’articolo 71 bis”.

Art. 7

Modifi che all’articolo 7 della l.r. 40/2005

1. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 40/2005 è sostituito

dal seguente:

“3. Le aziende sanitarie e le società della salute,

ciascuna per le proprie competenze, attuano interventi

di comunicazione, educazione e promozione della salute

in collaborazione con le istituzioni scolastiche, universitarie

e scientifi che, gli organismi professionali e di

categoria della sanità, le associazioni del terzo settore ed

in raccordo con le funzioni educative e di promozione

culturale di competenza degli enti locali e delle altre

istituzioni pubbliche.”.

Art. 8

Modifi che alla rubrica del titolo III della l.r. 40/2005

1. La rubrica del titolo III della l.r. 40/2005 è sostituita

dalla seguente: “Programmazione sanitaria e sociale

integrata regionale e valutazione”.

Art. 9

Modifi che alla rubrica del capo I del

titolo III della l.r. 40/2005

1. La rubrica del capo I del titolo III della l.r. 40/2005

6 19.11.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39

è sostituita dalla seguente: “Programmazione sanitaria e

sociale integrata regionale”.

Art. 10

Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 40/2005

1. L’articolo 8 della l.r. 40/2005 è sostituito dal

seguent e:

“Art. 8

I livelli e gli strumenti di programmazione

1. La programmazione in materia sanitaria e sociale

della Regione assicura, in coerenza con gli strumenti

della programmazione nazionale, lo sviluppo dei servizi

di prevenzione collettiva, dei servizi ospedalieri in rete,

dei servizi sanitari territoriali di zona-distretto e la loro

integrazione con i servizi di assistenza sociale, e persegue

le fi nalità del sistema integrato di interventi e servizi

sociali defi nito dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n.

41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela

dei diritti di cittadinanza sociale).

2. La programmazione in materia sanitaria e sociale è

articolata su due livelli, regionale e locale.

3. Sono strumenti della programmazione regionale:

a) il piano sanitario e sociale integrato regionale ed i

relativi strumenti di attuazione;

b) gli atti di programmazione interaziendale di cui

all’articolo 9, denominati piani di area vasta.

4. Sono strumenti della programmazione locale:

a) i piani integrati di salute di cui all’articolo 21;

b) i piani attuativi delle aziende unità sanitarie locali

di cui all’articolo 22;

c) i piani attuativi delle aziende ospedaliero-universitarie

di cui all’articolo 23;

d) le intese e gli accordi stipulati in attuazione degli

strumenti di cui al comma 3.”.

Art. 11

Modifi che all’articolo 9 della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 40/2005 le

parole: “piano sanitario regionale” sono sostituite dalle

seguenti: “piano sanitario e sociale integrato regionale”.

2. Al comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 40/2005 le

parole: “piano sanitario regionale” sono sostituite dalle

seguenti: “piano sanitario e sociale integrato regionale”.

3. Al comma 7 dell’articolo 9 della l.r. 40/2005 le

parole: “piano sanitario regionale” sono sostituite dalle

seguenti: “piano sanitario e sociale integrato regionale”.

Art. 12

Modifi che alla rubrica del capo II del

titolo III della l.r. 40/2005

1. Nella rubrica del capo II del titolo III della l.r.

40/2005 le parole: “programmazione sanitaria” sono

sostituite dalle seguenti: “programmazione sanitaria e

sociale integrata”.

Art. 13

Modifi che all’articolo 10 della l.r. 40/2005

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r.

40/2005 è sostituita dalla seguente:

“a) il piano sanitario e sociale integrato regionale,

che ha durata corrispondente a quella del programma

regionale di sviluppo;”.

2. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 40/2005 le

parole: “piano sanitario regionale” sono sostituite dalle

seguenti: “piano sanitario e sociale integrato regionale”.

3. La lettera d) del comma 3 dell’articolo 10 della l.r.

40/2005 è abrogata.

4. Alla lettera g) del comma 3 dell’articolo 10 della

l.r. 40/2005 le parole: “piano sanitario regionale” sono

sostituite dalle seguenti: “piano sanitario e sociale integrato

regionale”.

5. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 10 della l.r.

40/2005 è sostituita dalla seguente:

“a) risultati complessivi delle aziende sanitarie e

delle società della salute in termini di appropriatezza, di

soddisfazione dell’utenza e degli operatori, di economicità

della gestione;”.

6. Dopo la lettera b) del comma 4 dell’articolo 10

della l.r. 40/2005 è inserita la seguente:

“b bis) risultati specifi ci raggiunti dalle società della

salute per l’organizzazione e l’erogazione di attività di

assistenza territoriale, di prestazioni ad alta integrazione

socio-sanitaria e di prestazioni sanitarie a rilevanza

sociale, individuate dalla programmazione regionale;”

7. Il comma 5 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:

“5. La Giunta regionale presenta annualmente al

Consiglio regionale una relazione nella quale sono illustrati

in maniera documentata gli esiti delle valutazioni

di cui al comma 4.”.

Art. 14

Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 40/2005

1. L’articolo 11 della l.r. 40/2005 è sostituito dal

seguente:

19.11.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 7

“Art. 11

Conferenza regionale delle società della salute

1. La conferenza regionale delle società della salute

e delle conferenze zonali dei sindaci, di seguito denominata

conferenza regionale delle società della salute, è

l’organo attraverso il quale tali soggetti partecipano alla

defi nizione delle politiche regionali in materia sanitaria

e sociale ed al coordinamento della programmazione a

livello regionale e locale.

2. La conferenza regionale delle società della salute

è copresieduta dagli assessori regionali competenti per

materia ed è composta da:

a) i presidenti delle società della salute;

b) laddove non costituite le società della salute, i

presidenti delle conferenze zonali dei sindaci di cui

all’articolo 12, comma 5.

3. Alle sedute della conferenza regionale delle società

della salute sono invitati:

a) i presidenti delle province per le fi nalità di cui

all’articolo 13 della l.r. 41/2005;

b) un rappresentante dell’Associazione nazionale

comuni italiani (ANCI);

c) un rappresentante dell’Unione province italiane

(UPI);

d) un rappresentante dell’Unione nazionale comuni,

comunità, enti montani (UNCEM);

e) i coordinatori di area vasta di cui all’articolo 9,

comma 4.

4. La conferenza regionale delle società della salute:

a) esprime parere sulle proposte di legge e di regolamento

in materia sanitaria e sociale;

b) esprime parere sulla proposta di piano sanitario e

sociale integrato regionale;

c) esprime parere sugli indirizzi emanati dalla Giunta

regionale relativamente alla programmazione sanitaria e

sociale integrata di livello locale, con riferimento ai piani

integrati di salute di cui all’articolo 21 e ai piani attuativi

locali di cui all’articolo 22;

d) contribuisce a determinare la composizione del

fondo di cui all’articolo 25, comma 1, lettera a) e il riparto

delle risorse del fondo sanitario regionale tra i livelli

uniformi ed essenziali di assistenza;

e) contribuisce a determinare i criteri di riparto tra gli

enti locali associati ovvero tra le società della salute, ove

costituite, delle risorse del fondo sociale regionale di cui

all’articolo 45 della l.r. 41/2005;

f) esprime parere sul numero e sulla composizione

delle zone-distretto delle aziende unità sanitarie locali,

ai sensi dell’articolo 64, comma 1.

5. La conferenza regionale delle società della salute

esprime i pareri di cui al comma 4, lettere a), b), c) ed

f) entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione.

6. La conferenza regionale delle società della salute,

nella composizione di cui al comma 2, lettera a) propone

i criteri per il riparto delle risorse attribuite dal piano

sanitario e sociale integrato regionale per l’esercizio delle

funzioni gestionali di cui all’articolo 71 bis, comma 3,

lettera c).

7. La conferenza regionale delle società della salute,

tramite le articolazioni di area vasta di cui al comma 9,

esprime parere:

a) sulle proposte di piani di area vasta;

b) sulle proposte di piani attuativi delle aziende

ospedaliero-universitarie e relative relazioni aziendali.

8. La conferenza regionale delle società della salute

valuta annualmente, anche sulla base dei documenti di

monitoraggio di cui all’articolo 20, lo stato dell’organizzazione

e dell’effi cacia dei servizi.

9. Le modalità di funzionamento della conferenza

regionale delle società della salute, compresa la sua

organizzazione in articolazioni di area vasta ai fi ni

dell’espressione dei pareri di cui al comma 4, sono

disciplinate da apposito regolamento adottato dalla conferenza

medesima, a maggioranza dei suoi componenti;

il supporto tecnico amministrativo alle attività della conferenza

regionale delle società della salute è assicurato

da personale della competente direzione generale della

Giunta regionale.”.

Art. 15

Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 40/2005


1. L’articolo 12 della l.r. 40/2005 è sostituito dal


seguente:


“Art. 12


Le conferenze dei sindaci


1. La conferenza aziendale dei sindaci è composta


da tutti i sindaci dei comuni ricompresi nell’ambito


territoriale dell’azienda unità sanitaria locale. La conferenza


aziendale dei sindaci è presieduta da un presidente


scelto fra i presidenti delle società della salute o fra i


presidenti delle conferenze zonali di cui al comma 5. Il


funzionamento della conferenza aziendale dei sindaci è


disciplinato da un apposito regolamento adottato dalla


conferenza stessa.


2. La conferenza aziendale dei sindaci esercita le


funzioni di indirizzo, verifi ca e valutazione di cui all’articolo


3, comma 14 del decreto delegato.


3. In particolare la conferenza aziendale dei sindaci:


8 19.11.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39


a) emana gli indirizzi per l’elaborazione del piano


attuativo locale di cui all’articolo 22;


b) approva il piano attuativo locale;


c) esprime le proprie valutazioni in merito alla nomina


del direttore generale ai sensi dell’articolo 37, comma 2,


lettera a);


d) esamina gli atti di bilancio dell’azienda unità sanitaria


locale;


e) propone al Presidente della Giunta regionale la


revoca del direttore generale ai sensi dell’articolo 39,


comma 8.


4. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere,


all’interno della conferenza aziendale dei sindaci, la


costituzione della rappresentanza di cui all’articolo 3,


comma 14 del decreto delegato che prende il nome di


esecutivo, del quale fanno parte di diritto i presidenti


delle società della salute costituite nell’ambito territoriale


dell’azienda unità sanitaria locale.


5. Nelle zone prive di società della salute, per l’esercizio


delle funzioni di cui all’articolo 21, sono costituite


le conferenze zonali dei sindaci, composte da tutti i sindaci


dei comuni ricompresi nell’ambito territoriale della


zona-distretto; il funzionamento delle conferenze zonali


dei sindaci è disciplinato da un apposito regolamento,


adottato dalla conferenza zonale stessa; il regolamento


può prevedere la possibilità di delega da parte del sindaco


a favore dell’assessore competente.


6. Alla conferenza zonale dei sindaci partecipano i


presidenti delle province per le fi nalità di cui all’articolo


13 della l.r. 41/2005.


7. Il direttore generale assicura i rapporti e una adeguata


informazione tra l’azienda unità sanitaria locale e


la conferenza aziendale dei sindaci; il direttore generale


partecipa alle sedute della conferenza stessa su invito del


presidente; laddove non costituita la società della salute,


il direttore generale assicura i rapporti con la conferenza


zonale dei sindaci direttamente o tramite il responsabile


di zona di cui all’articolo 64, che, su invito del presidente,


partecipa alle sedute della conferenza zonale.


8. L’azienda unità sanitaria locale mette a disposizione


idonei locali per la conferenza aziendale dei sindaci e


le conferenze zonali. Le conferenze aziendali dei sindaci


e le conferenze zonali sono supportate, nell’esercizio


delle loro attività, da una segreteria amministrativa; il


personale della segreteria è messo a disposizione dai


comuni o dalle aziende unità sanitarie locali.”.

Art. 16

Modifi che all’articolo 13 della l.r. 40/2005

1. Al comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 40/2005 le

parole: “piano sanitario regionale” sono sostituite dalle

seguenti: “piano sanitario e sociale integrato regionale”.

2. Al comma 5 dell’articolo 13 della l.r. 40/2005 le

parole: “programmazione sanitaria regionale” sono sostituite

dalle seguenti: “programmazione sanitaria e sociale

integrata regionale”.

Art. 17

Modifi che all’articolo 14 della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 40/2005 le

parole: “piano sanitario regionale” sono sostituite dalle

seguenti: “piano sanitario e sociale integrato regionale”.

Art. 18

Modifi che all’articolo 15 della l.r. 40/2005

1. Il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 40/2005 è

sostituito dal seguente:

“1. La Regione, le aziende unità sanitarie locali e le

società della salute promuovono e assicurano la partecipazione

degli utenti, delle organizzazioni sindacali, delle

organizzazioni di volontariato, delle associazioni di tutela

e di promozione sociale, della cooperazione sociale e

degli altri soggetti del terzo settore al processo di programmazione

socio-sanitaria in ambito regionale e locale

e valorizzano il contributo degli operatori, delle associazioni

professionali e delle società scientifi che accreditate

attraverso adeguate modalità di consultazione.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 40/2005 è

abrogato.

Art. 19

Modifi che all’articolo 16 della l.r. 40/2005

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 16 della l.r.

40/2005 è sostituita dalla seguente:

“c) impartire direttive alle aziende sanitarie e formulare

indirizzi alle società della salute, ove costituite, per

la promozione del diritto all’informazione, riconoscendo

in quest’ultimo la condizione fondamentale per assicurare

agli utenti l’esercizio della libera scelta nell’accesso

alle strutture sanitarie e la partecipazione alla verifi ca

della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, verifi

candone annualmente i risultati.”.

2. Al comma 6 dell’articolo 16 della l.r. 40/2005

sono aggiunte, infi ne, le parole: “, garantendo certezza e

rapidità di risposta.”.

3. Il comma 8 dell’articolo 16 della l.r. 40/2005 è

sostituito dal seguente:

“8. Le aziende sanitarie e le società della salute, ove

costituite, realizzano appositi punti informativi, a dispo19.11.2008

- BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 9

sizione degli utenti sulle prestazioni erogate nell’ambito

del territorio di riferimento e per un orientamento

sull’accesso alle prestazioni erogate nell’ambito della

Regione, e coordinano le rispettive attività dirette alla

informazione degli utenti.”.

4. Al comma 9 dell’articolo 16 della l.r. 40/2005 le

parole: “conferenza dei sindaci” sono sostituite dalle

seguenti: “conferenza aziendale dei sindaci”.

5. Al comma 11 dell’articolo 16 della l.r. 40/2005

le parole: “, le associazioni di volontariato e di tutela

stipulano” sono sostituite dalle seguenti: “e le società

della salute, ove costituite, stipulano con le associazioni

di volontariato e di tutela”.

Art. 20

Modifi che alla rubrica del capo III del

titolo III della l.r. 40/2005

1. Nella rubrica del capo III del titolo III della l.r.

40/2005 le parole: “programmazione sanitaria” sono

sostituite dalle seguenti: “programmazione sanitaria e

sociale integrata”.

Art. 21

Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 40/2005

1. L’articolo 18 della l.r. 40/2005 è sostituito dal

seguente:

“Art. 18

Il piano sanitario e sociale integrato regionale

1. Il piano sanitario e sociale integrato regionale è lo

strumento di programmazione con il quale la Regione,

nell’ambito del programma regionale di sviluppo, defi nisce

gli obiettivi di politica sanitaria e sociale regionale e

i criteri per l’organizzazione del servizio sanitario regionale

e dei servizi sanitari e sociali integrati in relazione ai

bisogni assistenziali della popolazione rilevati dagli strumenti

di valutazione e di monitoraggio della programmazione

sanitaria e sociale integrata di cui all’articolo 20 e

dagli studi di ricerca epidemiologica affi dati all’Agenzia

regionale di sanità (ARS) ed alle società scientifi che.

2. Il piano sanitario e sociale integrato regionale è

approvato con deliberazione del Consiglio regionale, su

proposta della Giunta regionale, formulata previo parere

della conferenza regionale delle società della salute,

ed ha durata corrispondente a quella del programma

regionale di sviluppo. Ai fi ni dell’elaborazione del piano

sanitario e sociale integrato regionale, si applicano le

disposizioni di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n.

49 (Norme in materia di programmazione regionale).

3. La Giunta regionale con propria deliberazione

provvede annualmente all’attuazione del piano sanitario

e sociale integrato regionale ai sensi dell’articolo 10 bis

della l.r. 49/1999.”.

Art. 22

Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 40/2005

1. L’articolo 19 della l.r. 40/2005 è sostituito dal

seguente:

“Art. 19

Contenuti del piano sanitario e sociale

integrato regionale

1. Il piano sanitario e sociale integrato regionale

individua gli obiettivi generali di salute e di benessere

da assumere per la programmazione locale, le strategie

di sviluppo e le linee di governo del servizio sanitario

regionale e dei servizi socio-assistenziali.

2. Per le politiche sanitarie in particolare sono defi -

niti:

a) i livelli uniformi ed essenziali di assistenza, quali

prestazioni da garantire in termini di equità a tutti gli

assistiti, defi niti sulla base di indicatori epidemiologici,

clinici ed assistenziali;

b) i criteri di riparto delle risorse fi nanziarie tra le

aziende unità sanitarie locali e, per ciascuna azienda

unità sanitaria locale, tra le zone-distretto;

c) i criteri di quantifi cazione ed impiego delle risorse

fi nanziarie destinate alla copertura di specifi ci fabbisogni

per attività di alta qualifi cazione, per specifi ci programmi

individuati dagli strumenti di programmazione regionale,

per il funzionamento di enti, aziende o organismi

regionali operanti nel settore sanitario, per il sostegno

degli investimenti per la manutenzione e il rinnovo del

patrimonio delle aziende sanitarie regionali;

d) gli indirizzi per la valorizzazione e qualifi cazione

dell’assistenza nelle zone insulari e montane e le risorse

regionali ad esse destinate;

e) gli eventuali vincoli di utilizzo delle risorse da

parte delle aziende unità sanitarie locali, con particolare

riferimento a quelle impiegate nella prevenzione;

f) le azioni programmate di rilievo regionale e i

progetti obiettivo, da realizzare tramite le società della

salute e, laddove non costituite, in collaborazione con

gli enti locali;

g) i criteri per la elaborazione dei piani di area vasta e

per la defi nizione di intese ed accordi tra aziende, di cui

all’articolo 8, comma 4 e per la disciplina della contrattazione

con i soggetti privati accreditati;

h) le direttive relative alla organizzazione delle aziende

sanitarie;

i) i criteri e le modalità di determinazione delle tariffe

anche in relazione alle diverse tipologie di soggetti

erogatori;

10 19.11.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39

l) gli strumenti per l’integrazione delle medicine

complementari negli interventi per la salute.

3. Per le politiche sociali in particolare sono defi niti:

a) gli obiettivi di benessere sociale da perseguire, con

riferimento alle politiche sociali integrate di cui al titolo

quinto della l.r. 41/2005;

b) le caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi

e degli interventi atte ad assicurare i livelli essenziali

delle prestazioni di cui all’articolo 4 della l.r. 41/2005;

c) le priorità di intervento relative ai soggetti di cui

all’articolo 7, comma 6 della l.r. 41/2005 nonché le sperimentazioni

e gli interventi di cui all’articolo 14 della

medesima legge;

d) gli indirizzi generali da utilizzare per determinare

il concorso degli utenti al costo delle prestazioni;

e) le modalità di ripartizione alle società della salute e,

laddove non costituite, agli enti locali, in ambito zonale,

delle risorse destinate dal bilancio regionale al fi nanziamento

della rete locale dei servizi, sulla base di parametri

oggettivi rilevati in relazione ai seguenti elementi:

1) livelli essenziali delle prestazioni sociali;

2) dimensione degli interventi e dei servizi in atto;

3) bisogni di assistenza;

4) situazione demografi ca e territoriale delle diverse

zone.

f) le misure e le azioni prioritarie da prevedere in

favore dei comuni in maggiore situazione di disagio, ai

sensi della normativa regionale vigente;

g) i criteri di accesso al fondo sociale regionale di

solidarietà interistituzionale di cui all’articolo 46 della

l.r. 41/2005;

h) gli interventi innovativi, di ricerca e di sperimentazione,

di interesse regionale;

i) le iniziative di comunicazione sociale e di sensibilizzazione

fi nalizzate alla prevenzione del disagio e della

esclusione sociale;

l) i benefi ci aggiuntivi a favore degli invalidi civili, di

cui all’articolo 130, comma 2 del decreto legislativo 31

marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,

in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59).

4. Il piano sanitario e sociale integrato regionale contiene

gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione

relativi allo stato di attuazione della programmazione

regionale ai sensi dell’articolo 20.”.

Art. 23

Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 40/2005

1. L’articolo 20 della l.r. 40/2005 è sostituito dal

seguente:

“Art. 20

La valutazione delle politiche sanitarie

e sociali integrate

1. Sono strumenti di valutazione e di monitoraggio

della programmazione sanitaria e sociale integrata:

a) il rapporto annuale di monitoraggio e valutazione

di cui al comma 2;

b) la relazione sanitaria aziendale di cui all’articolo 24;

c) la relazione sociale regionale di cui all’articolo 42

della l.r. 41/2005;

d) la relazione sanitaria regionale di cui al comma 3;

e) la relazione sullo stato di salute di cui al comma 4.

2. La Giunta regionale elabora ogni anno il rapporto

di monitoraggio e valutazione relativo allo stato di

attuazione della programmazione regionale ed ai risultati

raggiunti in merito a specifi ci settori e obiettivi di salute

e lo trasmette al Consiglio regionale.

3. La Giunta regionale elabora, a conclusione del

ciclo della programmazione sanitaria e sociale integrata,

la relazione sanitaria regionale e la relazione sociale

regionale di cui all’articolo 42 della l.r. 41/2005 e le trasmette

al Consiglio regionale e alla conferenza regionale

delle società della salute. La relazione sanitaria regionale

esprime, anche sulla base delle risultanze delle relazioni

sanitarie aziendali e degli strumenti di valutazione propri

delle società della salute:

a) valutazioni epidemiologiche sullo stato di salute

della popolazione;

b) valutazioni sui risultati raggiunti in rapporto agli

obiettivi defi niti dal piano sanitario e sociale integrato

regionale.

4. La relazione sullo stato di salute è il documento di

monitoraggio e di valutazione dei servizi e delle attività

sanitarie territoriali e sociali, che la società della salute,

ove costituita, o la conferenza zonale dei sindaci redige

annualmente.”.

Art. 24

Inserimento dell’articolo 20 bis nella l.r. 40/2005

1. Dopo l’articolo 20 della l.r. 40/2005 è inserito il

seguente:

“Art. 20 bis

Strumenti e procedure di valutazione

1. Nel quadro delle politiche di promozione della

salute, al fi ne di defi nire gli strumenti e le procedure per

la valutazione della programmazione sanitaria e sociale

integrata e di individuare idonei strumenti di osservazione

dello stato di salute, dell’evoluzione dei fenomeni

sociali, dello stato dei servizi, la Giunta regionale determina

i rapporti di collaborazione, oltre che con l’Istituto

per la Prevenzione Oncologica (ISPO) e con l’ARS, con

istituti universitari con specifi ca esperienza negli ambiti

del management sanitario e sociale integrato, delle attività

di formazione avanzata e della misurazione e valuta19.11.2008

- BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 11

zione della “performance” del sistema sanitario e sociale

integrato e dei soggetti che lo costituiscono.”.

Art. 25

Inserimento dell’articolo 20 ter nella l.r. 40/2005

1. Dopo l’articolo 20 bis della l.r. 40/2005 è inserito

il seguente:

“Art. 20 ter

Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario

1. In applicazione del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati

personali), ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera

g), sono istituiti i seguenti registri di patologia:

a) registro tumori;

b) registro effetti congeniti;

c) registro malattie rare;

d) registro malattie demielinizzanti.

2. I registri di patologia di cui al comma 1 raccolgono

dati anagrafi ci e sanitari relativi a persone affette dalle

malattie individuate al comma 1 a fi ni di studio e ricerca

scientifi ca in campo medico, biomedico ed epidemiologico,

nel rispetto della normativa vigente in materia di

protezione dei dati personali.

3. Con regolamento regionale, adottato in conformità

al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati

personali, ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1,

lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

(Codice in materia di protezione dei dati personali), sono

previsti i tipi di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le

specifi che fi nalità perseguite da ciascuno dei registri di

cui al comma 1, i soggetti che possono avere accesso ai

registri e i dati che possono conoscere e le misure per la

custodia e la sicurezza dei dati.

4. Le previsioni del regolamento di cui al comma 3

devono in ogni caso informarsi al principio di necessità

di cui all’articolo 3 del d.lgs 196/2003.”.

Art. 26

Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 40/2005

1. L’articolo 21 della l.r. 40/2005 è sostituito dal

seguente:

“Art. 21

Piani integrati di salute

1. Il piano integrato di salute, di seguito denominato

PIS, è lo strumento di programmazione integrata delle

politiche sanitarie e sociali a livello di zona-distretto.

2. È compito del PIS:

a) defi nire il profi lo epidemiologico delle comunità

locali, con particolare attenzione alle condizioni dei

gruppi di popolazione che, per caratteristiche socio-economiche,

etnico-culturali, residenziali, sono a maggiore

rischio in termini di:

1) stili di vita, con particolare riferimento a quelli

connessi alle patologie croniche;

2) diffi coltà di carattere culturale e organizzativo

nell’accesso ai servizi, con particolare riferimento ai

servizi di prevenzione individuale e collettiva e alla

medicina generale;

3) barriere strutturali all’accesso ai servizi e alla continuità

delle cure assistenziali (viabilità, percorsi, accessi

per portatori di handicap, orari inadeguati per specifi che

categorie di utenza);

b) defi nire gli obiettivi di salute e benessere ed i relativi

standard quantitativi e qualitativi zonali in linea con

gli indirizzi regionali, tenendo conto del profi lo di salute

e dei bisogni sanitari e sociali delle comunità locali, ed in

particolare: attivare progetti coerenti con la sanità d’iniziativa

(es. promuovere interventi rivolti ad aumentare

la capacità delle persone a gestire con maggiore competenza

e correttezza la propria salute); individuare effi caci

zone di contrasto nei confronti delle diseguaglianze nella

salute e nell’assistenza sanitaria; adottare strategie per

rendere più facili i progetti individuali di cambiamento

degli stili di vita;

c) individuare le azioni attuative;

d) individuare le risorse messe a disposizione dai

comuni, comprese quelle destinate al fi nanziamento dei

livelli di assistenza aggiuntivi, e quelle provenienti dal

fondo sanitario regionale;

e) defi nire la rete dei servizi e degli interventi attivati

sul territorio con indicazione delle capacità di intervento

in termini sia di strutture che di servizi;

f) defi nire il fabbisogno di strutture residenziali e

semiresidenziali, in coerenza con la programmazione

regionale;

g) attivare gli strumenti di valutazione per misurare

gli obiettivi specifi ci di zona.

3. Il PIS comprende programmi e progetti operativi; i

programmi individuano gli obiettivi e le risorse complessivamente

disponibili per la loro realizzazione secondo

gli indirizzi contenuti negli obiettivi di salute condivisi

a livello regionale e specifi ci di zona; i progetti operativi

individuano le azioni necessarie a conseguire i singoli

obiettivi previsti dai programmi di riferimento.

4. Ai fi ni del coordinamento delle politiche sociosanitarie

con le altre politiche locali in grado di incidere

sullo stato di salute della popolazione e dell’integrazione

fra i diversi strumenti di programmazione locale, il procedimento

di formazione del PIS prevede:

a) il raccordo con le competenti strutture organizzative

delle amministrazioni comunali interessate;

b) la consultazione con le associazioni di volontariato

12 19.11.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39

e tutela, le cooperative sociali e le altre associazioni del

terzo settore.

5. Il PIS è approvato dall’assemblea dei soci della

società della salute e, laddove non costituita, dalla conferenza

zonale dei sindaci; in quest’ultimo caso l’avvio

del processo di realizzazione del PIS è determinato da

un atto deliberativo della conferenza zonale dei sindaci,

previo parere dei consigli comunali da esprimere entro

trenta giorni dal loro ricevimento; che sancisce l’accordo

in merito con l’azienda unità sanitaria locale; l’accordo

ha ad oggetto, in particolare, le risorse rese disponibili

dagli enti locali e dalle aziende sanitarie; quest’ultime

quantifi cano tali risorse con riferimento al documento

economico di cui all’articolo 120, comma 2.

6. Il PIS ha durata analoga al ciclo di programmazione

sociale e sanitaria integrata regionale e si attua

attraverso programmi operativi annuali che ne possono

costituire aggiornamento.

7. La Giunta regionale elabora apposite linee guida

per la predisposizione del PIS.”.

Art. 27

Modifi che all’articolo 22 della l.r. 40/2005

1. Il comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 40/2005 è

sostituito dal seguente:

“1. Il piano attuativo locale è lo strumento di programmazione

con il quale, nei limiti delle risorse disponibili,

nell’ambito delle disposizioni del piano sanitario

e sociale integrato regionale, del piano di area vasta e

degli indirizzi impartiti dalle conferenze aziendali dei

sindaci, le aziende unità sanitarie locali programmano le

attività da svolgere recependo, per le attività sanitarie e

socio-sanitarie territoriali, i PIS di zona-distretto; il piano

attuativo locale ha durata quinquennale e può prevedere

aggiornamenti.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 40/2005 è

sostituito dal seguente:

“2. Le conferenze aziendali dei sindaci, previo parere

dei consigli comunali, formulano indirizzi per le aziende

unità sanitarie locali per l’elaborazione del piano attuativo

locale; le società della salute, o le conferenze zonali

dei sindaci, contribuiscono altresì alla formulazione del

piano attuativo locale, per le attività sanitarie e sociosanitarie,

attraverso i PIS di cui all’articolo 21.”.

3. Al comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 40/2005 le

parole: “conferenza dei sindaci” sono sostituite dalle

seguenti: “conferenza aziendale dei sindaci”.

4. Al comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 40/2005 le

parole: “programmazione sanitaria regionale” sono sostituite

dalle seguenti: “programmazione sanitaria e sociale

integrata regionale”.

5. Al comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 40/2005 le

parole: “conferenza dei sindaci”, ricorrenti due volte nel

testo del comma, sono sostituite in entrambi i casi dalle

seguenti: “conferenza aziendale dei sindaci”.

6. Al comma 6 dell’articolo 22 della l.r. 40/2005 le

parole: “conferenza dei sindaci”, ricorrenti tre volte nel

testo del comma, sono sostituite in tutti e tre i casi dalle

seguenti: “conferenza aziendale dei sindaci”.

7. Al comma 6 dell’articolo 22 della l.r. 40/2005 le

parole: “programmazione sanitaria regionale” sono sostituite

dalle seguenti: “programmazione sanitaria e sociale

integrata regionale”.

Art. 28

Modifi che all’articolo 23 della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 40/2005 le

parole: “piano sanitario regionale” sono sostituite dalle

seguenti: “piano sanitario e sociale integrato regionale”.

2. Il comma 3 dell’articolo 23 della l.r. 40/2005 è

sostituito dal seguente:

“3. Il piano attuativo ospedaliero ha durata quinquennale

e può prevedere aggiornamenti.”.

3. Al comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 40/2005 le

parole: “conferenza permanente per la programmazione

socio-sanitaria” sono sostituite dalle seguenti: “conferenza

regionale delle società della salute”.

4. Al comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 40/2005 le

parole: “programmazione sanitaria regionale” sono sostituite

dalle seguenti: “programmazione sanitaria e sociale

integrata regionale”.

Art. 29

Modifi che all’articolo 24 della l.r. 40/2005

1. Il comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 40/2005 è

sostituito dal seguente:

“1. La relazione sanitaria aziendale è lo strumento

di valutazione e monitoraggio dei risultati raggiunti in

rapporto agli obiettivi defi niti dalla programmazione

regionale e aziendale e ne costituisce strumento rilevante

per la defi nizione; la relazione sanitaria aziendale in

particolare evidenzia i risultati conseguiti in termini di

servizi e prestazioni, con riguardo anche agli obiettivi

del piano attuativo e con distinto riferimento all’attività

sanitaria e sociale integrata, alle attività sanitarie degli

ambiti territoriali e a quella socio-assistenziale.”.

19.11.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 13

2. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 24 della

l.r. 40/2005 le parole: “e alla conferenza dei sindaci”

sono sostituite dalle seguenti: “, all’ARS e alla conferenza

aziendale dei sindaci.”.

3. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 24 della

l.r. 40/2005 le parole: “ed alle competenti articolazioni di

area vasta della conferenza permanente per la programmazione

socio-sanitaria” sono sostituite dalle seguenti:

“, all’ARS e alla conferenza regionale delle società della

salute”.

4. Al comma 4 dell’articolo 24 della l.r. 40/2005 le

parole: “conferenze dei sindaci” sono sostituite dalle

seguenti: “conferenza aziendale dei sindaci”.

5. Al comma 4 dell’articolo 24 della l.r. 40/2005 le

parole: “conferenza permanente per la programmazione

socio-sanitaria” sono sostituite dalle seguenti: “conferenza

regionale delle società della salute”.

Art. 30

Modifi che all’articolo 25 della l.r. 40/2005

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 25 della l.r.

40/2005 è sostituita dalla seguente:

“a) fondo ordinario di gestione destinato alle aziende

unità sanitarie locali, per la erogazione ordinaria dei

livelli uniformi ed essenziali di assistenza ed al funzionamento

degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di

area vasta di cui all’articolo 100;”.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 25 della

l.r. 40/2005 le parole: “programmazione sanitaria regionale”

sono sostituite dalle seguenti: “programmazione

sanitaria e sociale integrata regionale”.

Art. 31

Modifi che all’articolo 27 della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 40/2005 le

parole: “piano sanitario regionale” sono sostituite dalle

seguenti: “piano sanitario e sociale integrato regionale”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 40/2005

è inserito il seguente:

“1 bis. Nell’assegnazione di cui al comma 1 vengono

individuate le quote del fondo da attribuire con vincolo

di destinazione alle zone-distretto per le attività relative

ai livelli essenziali di assistenza sanitaria territoriale.”.

3. Al comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 40/2005 le

parole: “programmazione sanitaria regionale” sono sostituite

dalle seguenti: “programmazione sanitaria e sociale

integrata regionale”.

4. Il comma 3 dell’articolo 27 della l.r. 40/2005 è

abrogato.

Art. 32

Modifi che all’articolo 28 della l.r. 40/2005

1. Al comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 40/2005 le

parole: “programmazione sanitaria regionale” sono sostituite

dalle seguenti: “programmazione sanitaria e sociale

integrata regionale”.

Art. 33

Modifi che all’articolo 29 della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 40/2005 le

parole: “piano sanitario regionale” sono sostituite dalle

seguenti: “piano sanitario e sociale integrato regionale”.

2. Al comma 6 dell’articolo 29 della l.r. 40/2005 dopo

le parole: “Giunta regionale” sono inserite le seguenti:

“fermo restando il diritto dei cittadini di ricorrere alle

prestazioni dei produttori accreditati quando la struttura

pubblica non sia in grado di assicurare le prestazioni

nei tempi necessari, secondo le modalità stabilite dalla

Giunta regionale e in relazione alle risorse disponibili e

all’attuazione della programmazione regionale”.

Art. 34

Modifi che all’articolo 32 della l.r. 40/2005

1. L’articolo 32 della l.r. 40/2005 è sostituito dal

seguente:

“Art. 32

Aziende unità sanitarie locali

1. Gli ambiti territoriali delle aziende unità sanitarie

locali sono individuati nell’allegato A alla presente

legge.

2. Le aziende unità sanitarie locali provvedono alla

programmazione ed alla gestione delle attività defi nite

nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, salvo

quanto previsto nelle disposizioni del capo III bis del

titolo V.”.

Art. 35

Modifi che all’articolo 34 della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 40/2005 le

parole: “programmazione sanitaria regionale” sono sostituite

dalle seguenti: “programmazione sanitaria e sociale

integrata regionale”.

Art. 36

Modifi che all’articolo 36 della l.r. 40/2005

14 19.11.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39

1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 36 della l.r.

40/2005 è sostituita dalla seguente:

“a) la nomina, la sospensione e la decadenza del

direttore amministrativo, del direttore sanitario, e, per

le aziende unità sanitarie locali, del direttore dei servizi

sociali;”.

2. Dopo la lettera i) del comma 3 dell’articolo 36

della l.r. 40/2005 è aggiunta la seguente:

“i bis) l’approvazione dello statuto e della convenzione

della società della salute, ai sensi dell’articolo 71

quater, comma 4.”.

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 36 della l.r. 40/2005

è aggiunto il seguente:

“3 bis. Ove costituita la società della salute, il direttore

generale è componente dell’assemblea dei soci di

cui all’articolo 71 sexies e della giunta esecutiva di cui

all’articolo 71 septies ovvero designa il rappresentante

dell’azienda unità sanitaria locale ai fi ni della partecipazione

alla medesima giunta.”.

Art. 37

Modifi che all’articolo 37 della l.r. 40/2005

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 37 della

l.r. 40/2005 le parole: “conferenza dei sindaci” sono

sostituite dalle seguenti: “conferenza aziendale dei sindaci”.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 37 della

l.r. 40/2005 le parole: “conferenza permanente per la programmazione

socio-sanitaria” sono sostituite dalle seguenti:

“conferenza regionale delle società della salute”.

3. Dopo il comma 7 dell’articolo 37 della l.r. 40/2005

è inserito il seguente:

“7 bis. Annualmente l’operato del direttore generale

viene valutato sulla base del grado di raggiungimento

degli obiettivi defi niti dalla Regione. Il sistema di incentivazione

della direzione è collegato alla valutazione dei

risultati raggiunti da ciascuna azienda sanitaria misurati

nell’ambito del sistema di valutazione dei rapporto

annuale di monitoraggio e valutazione di cui all’articolo

20.”.

4. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 37 della l.r.

40/2005 è aggiunto il seguente:

“7 ter. Non è consentita la nomina a direttore generale

per più di tre mandati consecutivi nello stesso incarico

presso la stessa azienda sanitaria; la durata complessiva

dell’incarico non può comunque essere superiore a dieci

anni.”.

Art. 38

Modifi che all’articolo 39 della l.r. 40/2005

1. Al comma 4 dell’articolo 39 della l.r. 40/2005 le

parole: “conferenza dei sindaci” sono sostituite dalle

seguenti: “conferenza aziendale dei sindaci”.

2. Al comma 4 dell’articolo 39 della l.r. 40/2005 le

parole: “conferenza permanente per la programmazione

socio-sanitaria” sono sostituite dalle seguenti: “conferenza

regionale delle società della salute”.

3. Al comma 7 dell’articolo 39 della l.r. 40/2005 le

parole: “conferenza dei sindaci” sono sostituite dalle

seguenti: “conferenza aziendale dei sindaci”.

4. Al comma 7 dell’articolo 39 della l.r. 40/2005 le

parole: “conferenza permanente per la programmazione

socio-sanitaria” sono sostituite dalle seguenti: “conferenza

regionale delle società della salute”.

5. Al comma 8 dell’articolo 39 della l.r. 40/2005 le

parole: “conferenza dei sindaci” sono sostituite dalle

seguenti: “conferenza aziendale dei sindaci”.

6. Al comma 8 dell’articolo 39 della l.r. 40/2005 le

parole: “conferenza permanente per la programmazione

socio-sanitaria” sono sostituite dalle seguenti: “conferenza

regionale delle società della salute”.

7. Il comma 9 dell’articolo 39 della l.r. 40/2005 è

sostituito dal seguente:

“9. In caso di decadenza o revoca del direttore generale,

il Presidente della Giunta regionale nomina un

commissario.”.

8. Dopo il comma 9 dell’articolo 39 della l.r. 40/2005

è inserito il seguente:

“9 bis. Il commissario di cui al comma 9:

a) possiede i requisiti per la nomina a direttore generale;

b) esercita le funzioni del direttore generale e, salvo

diversa previsione dell’atto di nomina, sostituisce i direttori

amministrativo e sanitario e ne esercita le funzioni;

c) resta in carica per non oltre quattro mesi.”.

9. Il comma 10 dell’articolo 39 della l.r. 40/2005 è

sostituito dal seguente:

“10. In attesa della conclusione del procedimento di

revoca o di decadenza del direttore generale, il Presidente

della Giunta regionale può sospenderlo dalle funzioni

qualora ricorrano gravi motivi e sussistano situazioni di

urgente necessità.”.

10. Dopo il comma 10 dell’articolo 39 della l.r.

40/2005 è inserito il seguente:

“10 bis. Nei casi di cui al comma 10 il Presidente

della Giunta regionale, contestualmente alla sospensio19.11.2008

- BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 15

ne, nomina un commissario ai sensi e per gli effetti del

comma 9 bis.”.

11. Il comma 11 dell’articolo 39 della l.r. 40/2005 è

sostituito dal seguente:

“11. Fino alla nomina del commissario, esercita le

funzioni di direttore generale il più anziano di età fra il

direttore amministrativo e sanitario.”.

12. Dopo il comma 12 dell’articolo 39 della l.r.

40/2005 è aggiunto il seguente:

“12 bis. Nel caso di dimissioni o morte del direttore

generale si applicano i commi 9, 9 bis e 11.”.

Art. 39

Sostituzione dell’articolo 40 della l.r. 40/2005

1. L’articolo 40 della l.r. 40/2005 è sostituito dal

seguente:

“Art. 40

Il direttore sanitario, il direttore amministrativo ed il

direttore dei servizi sociali

1. Il direttore generale è coadiuvato, nell’esercizio

delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal

direttore sanitario; i requisiti e le funzioni del direttore

sanitario e del direttore amministrativo sono disciplinate

dagli articoli 3 e 3-bis del decreto delegato.

2. Il direttore generale nomina il direttore amministrativo

e il direttore sanitario fra i soggetti iscritti negli

elenchi di cui all’articolo 40 bis.

3. Nelle aziende unità sanitarie locali, nel cui territorio

sono presenti zone in cui non è costituita la società

della salute, lo statuto aziendale, di cui all’articolo 50,

prevede che il direttore generale sia coadiuvato da un

direttore dei servizi sociali con compiti di direzione e di

coordinamento delle attività di cui all’articolo 3 septies

del decreto delegato. In particolare, il direttore dei servizi

sociali formula indirizzi per le attività di integrazione

socio sanitaria in ambito aziendale, per garantire livelli

omogenei ed uniformi delle stesse, e presiede la commissione

multidisciplinare costituita dalla azienda in ambito

zonale per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 20,

comma 3, della l.r. 41/2005.

4. Il direttore dei servizi sociali della azienda unità

sanitaria locale è nominato dal direttore generale tra i

soggetti iscritti negli elenchi di cui all’articolo 40 bis,

sentita la conferenza aziendale dei sindaci; si applica la

disposizione di cui all’articolo 3, comma 11 del decreto

delegato.

5. Possono essere nominati direttore dei servizi

sociali della azienda unità sanitaria locale i soggetti che

non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età

e abbiano svolto, per almeno cinque anni, qualifi cata

attività di direzione o di coordinamento tecnico-professionale

in enti o strutture di assistenza sociale pubblici

o privati di media o grande dimensione, che possiedano

inoltre uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in scienze della formazione, in

sociologia, o in discipline equipollenti a indirizzo sociologico;

b) diploma di laurea specialistica in servizio sociale;

c) iscrizione nella sezione A dell’albo di cui al combinato

disposto della legge 23 marzo 1993, n. 84 (Ordinamento

della professione di assistente sociale e istituzione

dell’albo professionale) e del decreto del Presidente della

Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifi che ed integrazioni

della disciplina dei requisiti per l’ammissione

all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio

di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi

ordinamenti).

6. Il trattamento economico del direttore dei servizi

sociali è determinato con deliberazione della Giunta

regionale in misura non superiore al 70 per cento del

trattamento base attribuito al direttore generale, tenendo

conto in particolare della complessità delle funzioni

esercitate.

7. Il rapporto di lavoro del direttore sanitario, del

direttore amministrativo e del direttore dei servizi sociali

è esclusivo, non è compatibile con cariche pubbliche

elettive o di nomina ed è regolato da contratto di diritto

privato rinnovabile; tale contratto, redatto sulla base di

uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale, è

stipulato dall’azienda sanitaria.

8. La nomina a direttore sanitario e a direttore

amministrativo determina per i lavoratori dipendenti il

collocamento in aspettativa ai sensi dell’articolo 3-bis,

comma 11, del decreto delegato.

9. La nomina a direttore dei servizi sociali di dipendenti

della Regione, di un ente o di una azienda regionale,

ovvero di una azienda sanitaria con sede nel territorio

regionale, determina il collocamento in aspettativa senza

assegni ed il diritto al mantenimento del posto; l’aspettativa

è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta.

10. Il direttore generale risolve il contratto stipulato

con il direttore sanitario, il direttore amministrativo ed il

direttore dei servizi sociali, qualora sopravvengano:

a) alcuno dei fatti previsti dall’articolo 3, comma 11,

del decreto delegato ovvero non siano state rimosse le

cause di incompatibilità;

b) gravi motivi;

c) violazione di legge o del principio del buon andamento

e di imparzialità della pubblica amministrazione.

16 19.11.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39

11. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo,

del direttore sanitario e del direttore dei servizi sociali

si risolve di diritto decorsi sessanta giorni dalla nomina

del nuovo direttore generale, se questi non provvede alla

loro riconferma.

12. Non è consentita la nomina a direttore amministrativo

o a direttore sanitario o a direttore dei servizi

sociali per più di tre mandati consecutivi nei relativi

incarichi presso la stessa azienda sanitaria; la durata

complessiva dei relativi incarichi non può comunque

essere superiore a dieci anni.”.

Art. 40

Inserimento dell’articolo 40 bis nella l.r. 40/2005

1. Dopo l’articolo 40 della l.r. 40/2005 è inserito il

seguente:

“Art. 40 bis

Elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore

amministrativo, a direttore sanitario e a

direttore dei servizi sociali

1. Presso la competente struttura della Giunta regionale

sono istituiti gli elenchi degli aspiranti alla nomina a

direttore amministrativo di aziende unità sanitarie locali,

aziende ospedaliero-universitarie e enti per i servizi

tecnico-amministrativi di area vasta, degli aspiranti alla

nomina a direttore sanitario di aziende unità sanitarie

locali e di aziende ospedaliero-universitarie e degli aspiranti

alla nomina a direttore dei servizi sociali di aziende

unità sanitarie locali.

2. L’iscrizione agli elenchi di cui al comma 1 avviene

su domanda, alla quale è allegato il curriculum vitae e i

titoli scientifi ci e professionali ritenuti idonei e pertinenti,

comprese le pubblicazioni a mezzo stampa, inoltrata

dal 1° al 31 dicembre di ciascun anno. Al fi ne della verifi

ca della presentazione della domanda entro i termini

prescritti, fa fede il timbro dell’uffi cio accettante.

3. L’iscrizione agli elenchi di cui al comma 1 avviene

anche a seguito di avviso pubblico che la Giunta

regionale ha comunque la facoltà di indire, a seguito

del quale gli interessati presentano domanda corredata

di curriculum vitae e i titoli scientifi ci e professionali

ritenuti idonei e pertinenti, comprese le pubblicazioni a

mezzo stampa.

4. La competente struttura della Giunta regionale,

accertata la regolarità formale delle domande, pervenute

ai sensi del comma 2 e 3, verifi ca la sussistenza dei

requisiti previsti agli articoli 3 e 3 bis del decreto delegato

e all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica

10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la

determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione

sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso

al secondo livello dirigenziale per il personale del

ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale )

5. La Giunta regionale compie l’istruttoria entro

novanta giorni dall’avvenuta ricezione delle domande.

La mancanza dei requisiti al momento della presentazione

della domanda non è sanabile.

6. I provvedimenti di nomina del direttore sanitario e

del direttore amministrativo sono pubblicati sul Bollettino

uffi ciale della Regione Toscana. Contestualmente alla

pubblicazione di cui al presente comma, i provvedimenti

di nomina, corredati dal relativo curriculum vitae, sono

pubblicati sul sito web della Giunta regionale, in apposita

sezione dedicata all’elenco. Nella stessa sezione sono

pubblicati tutti i nominativi degli aspiranti alle cariche di

direttore amministrativo e di direttore sanitario inseriti

nell’elenco, nonché i relativi curricula.

Art. 41

Modifi che all’articolo 48 della l.r. 40/2005

1. Il comma 3 dell’articolo 48 della l.r. 40/2005 è

sostituito dal seguente:

“3. Nelle aziende unità sanitarie locali fanno parte

del collegio di direzione anche il coordinatore sanitario

ed il coordinatore sociale di zona di cui all’articolo 64,

comma 7, ed i direttori dei presidi ospedalieri.”.

Art. 42

Sostituzione dell’articolo 50 della l.r. 40/2005

1. L’articolo 50 della l.r. 40/2005 è sostituito dal

seguen te:

“Art. 50

Statuto aziendale

1. L’organizzazione delle aziende sanitarie è disciplinata

dallo statuto e dai regolamenti interni, nel rispetto

dei principi della presente legge e dei criteri fi ssati dal

piano sanitario e sociale integrato regionale.

2. Sono contenuti nello statuto aziendale:

a) la sede legale dell’azienda;

b) le strutture operative dotate di autonomia gestionale

o tecnico professionale, soggette a rendicontazione

analitica, e le competenze dei relativi responsabili;

c) le modalità di costituzione e di funzionamento dei

dipartimenti di coordinamento tecnico;

d) le procedure per la sostituzione, in caso di assenza

e impedimento, del direttore amministrativo e sanitario

e, per le aziende unità sanitarie locali, del direttore dei

servizi sociali e del responsabile della zona-distretto;

e) la disciplina delle modalità per il conferimento

19.11.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 17

delle deleghe di cui all’articolo 36, comma 2, fatto salvo

quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo.

3. Lo statuto aziendale delle aziende ospedaliero-universitarie

è adottato in conformità ai protocolli d’intesa

tra Regione e università di cui all’articolo 13.

4. Lo schema di statuto aziendale è trasmesso dal

direttore generale alla Giunta regionale allo scopo di

acquisire il parere sulla coerenza dell’atto stesso con la

programmazione regionale, nonché con i principi ed i

criteri stabiliti dalla legge. La Giunta regionale esprime

il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dalla

data di ricevimento, decorso il quale il direttore generale

può procedere all’approvazione dello statuto aziendale.

5. Per le aziende unità sanitarie locali sono disciplinati

con atti regolamentari, previo parere delle società

della salute, ove costituite, le modalità di partecipazione

dei medici convenzionati alle attività di gestione e programmazione

dei servizi sanitari territoriali di zona e di

programmazione dei servizi ospedalieri in rete, anche al

fi ne di consentire lo sviluppo dell’accesso dei medici di

fi ducia ai presìdi delle aziende sanitarie e di garantire la

continuità del percorso assistenziale.

6. Nelle aziende unità sanitarie locali sul cui territorio

sono costituite società della salute, le disposizioni

statutarie e regolamentari in materia di organizzazione

dei servizi territoriali sono adottate d’intesa con le stesse

società della salute.

7. Per le aziende ospedaliero-universitarie sono disciplinati

con atti regolamentari:

a) la defi nizione delle specifi che fi nalità delle articolazioni

organizzative professionali che tengono conto

della presenza di attività didattica e di ricerca;

b) le modalità di designazione dei rappresentanti elettivi

al collegio di direzione di cui all’articolo 48, comma

4, ed ai comitati di dipartimento.

Art. 43

Modifi che all’articolo 51 della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 40/2005 le

parole:“programmazione sanitaria locale e di area vasta”

sono sostituite dalle seguenti: “programmazione sanitaria

e sociale integrata locale e di area vasta”.

2. Il comma 3 dell’articolo 51 è sostituito dal seguente:

“3. La rete è costituita dal sistema delle aziende

sanitarie e degli enti per i servizi tecnico-amministrativi

di area vasta di cui all’articolo 100, dalle società della

salute, dall’ARS, dagli enti di ricerca e dagli istituti di

cui all’articolo 14, dall’ISPO di cui alla legge regionale

4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione

dell’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica

“ISPO”. Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio

e la Prevenzione Oncologica “CSPO”). La rete si avvale

della collaborazione delle università toscane e degli ordini

e collegi professionali della Regione.”.

Art. 44

Abrogazione dell’articolo 53 della l.r. 40/2005

1. L’articolo 53 della l.r. 40/2005 è abrogato.

Art. 45

Modifi che all’articolo 54 della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell’articolo 54 della l.r. 40/2005 le

parole: “piano sanitario regionale” sono sostituite dalle

seguenti: “piano sanitario e sociale integrato regionale”.

Art. 46

Modifi che all’articolo 56 della l.r. 40/2005

1. La rubrica dell’articolo 56 della l.r. 40/2005 è

sostituita dalla seguente: “Funzioni di pianifi cazione,

programmazione e controllo”.

2. Il comma 1 dell’articolo 56 della l.r. 40/2005 è

sostituito dal seguente:

“1. Le aziende sanitarie, per il raggiungimento delle

fi nalità di cui all’articolo 55, organizzano le proprie attività

secondo le seguenti funzioni:

a) pianifi cazione strategica;

b) controllo direzionale;

c) programmazione operativa.”.

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 56 della l.r. 40/2005

è inserito il seguente:

“1 bis. Le aziende unità sanitarie locali concorrono

alla programmazione delle attività territoriali attraverso

la partecipazione alle società della salute, ove costituite.

Tale programmazione è coordinata con le funzioni di cui

al comma 1.”.

4. Il comma 2 dell’articolo 56 della l.r. 40/2005 è

abrogato.

5. Il comma 5 dell’articolo 56 della l.r. 40/2005 è

abrogato.

Art. 47

Modifi che all’articolo 57 della l.r. 40/2005

1. Il comma 2 dell’articolo 57 della l.r. 40/2005 è

sostituito dal seguente:

“2. Nelle aziende unità sanitarie locali fanno parte

della direzione aziendale anche il responsabile di zona e

il direttore dei servizi sociali.”.

18 19.11.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39

Art. 48

Modifi che all’articolo 58 della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell’articolo 58 della l.r. 40/2005 le

parole: “piano sanitario regionale” sono sostituite dalle

seguenti: “piano sanitario e sociale integrato regionale”.

Art. 49

Inserimento dell’articolo 59 bis nella l.r. 40/2005

1. Dopo l’articolo 59 della l.r. 40/2005 è inserito il

seguente:

“Art. 59 bis

Conferimento dell’incarico dirigenziale di direttore di

struttura complessa di aziende sanitarie

1. L’incarico di direzione di struttura complessa è

conferito, ai dirigenti del ruolo sanitario in possesso dei

requisiti di cui al d.p.r. 484/1997, a seguito di avviso

nella Gazzetta uffi ciale della Repubblica Italiana, dal

direttore generale dell’azienda sanitaria competente,

con atto motivato sulla base della relazione istruttoria e

illustrativa della commissione tecnica di cui al comma

3, alla quale compete l’accertamento dell’idoneità dei

candidati.

2. La commissione tecnica redige la relazione di

cui al comma 1, sulla base dei criteri previsti dal d.p.r.

484/1997, a seguito di un colloquio e dell’esame del curriculum

professionale, con particolare riferimento alla

casistica certifi cata e all’attività didattica e scientifi ca

documentata.

3. La commissione tecnica è costituita dopo la scadenza

dei termini per la presentazione delle domande.

La commissione tecnica, nominata dal direttore generale,

è composta dal direttore sanitario con funzioni di

presidente e da due dirigenti dei ruoli del personale del

servizio sanitario, preposti ad una struttura complessa

della disciplina oggetto di incarico. I due componenti

sono scelti tramite sorteggio tra i dirigenti iscritti nei

ruoli nominativi regionali. Il sorteggio è effettuato con le

medesime modalità previste dalla normativa vigente per

i concorsi per dirigente del ruolo sanitario. Per ciascuna

componente è individuato, con le medesime modalità un

supplente.

4. Restano valide le nomine delle commissioni effettuate

anteriormente alla data di entrata in vigore della

presente legge.”.

Art. 50

Modifi che all’articolo 61 della l.r. 40/2005

1. Al comma 3 dell’articolo 61 della l.r. 40/2005 le

parole: “piano sanitario regionale” sono sostituite dalle

seguenti: “piano sanitario e sociale integrato regionale”.

2. Al comma 5 dell’articolo 61 della l.r. 40/2005 le

parole: “piano sanitario regionale” sono sostituite dalle

seguenti: “piano sanitario e sociale integrato regionale”.

3. Al comma 6 dell’articolo 61 della l.r. 40/2005 le

parole: “piano sanitario regionale” sono sostituite dalle

seguenti: “piano sanitario e sociale integrato regionale”.

4. Al comma 7 dell’articolo 61 della l.r. 40/2005 le

parole: “piano sanitario regionale” sono sostituite dalle

seguenti: “piano sanitario e sociale integrato regionale”.

5. Al comma 9 dell’articolo 61 della l.r. 40/2005

la parola: “aggiornamento” è sostituita dalla seguente:

“attuazione”.

6. Al comma 9 dell’articolo 61 della l.r. 40/2005 le

parole: “piano sanitario regionale” sono sostituite dalle

seguenti: “piano sanitario e sociale integrato regionale”.

Art. 51

Modifi che all’articolo 62 della l.r. 40/2005

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 62 della

l.r. 40/2005 le parole: “piano sanitario regionale” sono

sostituite dalle seguenti: “piano sanitario e sociale integrato

regionale”.

Art. 52

Modifi che all’articolo 63 della l.r. 40/2005

1. Il punto 2 della lettera a) del comma 3 dell’articolo

63 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“2) le aree di cui all’articolo 68, comma 2, lettera a);”.

Art. 53

Sostituzione dell’articolo 64 della l.r. 40/2005

1. L’articolo 64 della l.r. 40/2005 è sostituito dal

seguente:

“Art. 64

Zona-distretto

1. Le zone-distretto sono individuate con deliberazione

del Consiglio regionale, su proposta della Giunta

regionale, previo parere della conferenza regionale delle

società della salute.

2. Le zone-distretto:

a) valutano i bisogni sanitari e sociali della comunità

e defi niscono le caratteristiche qualitative e quantitative

dei servizi necessari a soddisfare i bisogni assistenziali

della popolazione di riferimento;

19.11.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 19

b) assicurano l’integrazione operativa delle attività

sanitarie e sociali svolte a livello territoriale dall’azienda

sanitaria e dai comuni, nonché la loro interrelazione con

le politiche locali di governo del territorio;

c) assicurano l’appropriato svolgimento dei percorsi

assistenziali attivati dai medici di medicina generale e

dai pediatri di libera scelta, nonché dai servizi direttamente

gestiti dalla azienda unità sanitaria locale;

d) sviluppano iniziative di educazione sanitaria e di

informazione agli utenti sulle attività svolte dal servizio

sanitario regionale;

e) garantiscono l’accesso alle prestazioni offerte dai

presidi distrettuali ed a quelle rese dagli altri presidi

aziendali;

f) assicurano il coordinamento tra le attività ospedaliere,

le attività territoriali e quelle di prevenzione.

3. A ciascuna zona-distretto è preposto un responsabile

di zona, nominato dal direttore generale dell’azienda

unità sanitaria locale, che agisce sulla base e nei limiti

della delega conferitagli dal direttore generale medesimo.

4. Il responsabile di zona provvede a:

a) coordinare le attività amministrative svolte nella

zona-distretto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 4,

comma 9 del decreto delegato, avvalendosi della apposita

struttura amministrativa individuata dal repertorio di

cui all’articolo 58, comma 1;

b) garantire rapporti permanenti di informazione e

collaborazione tra l’azienda unità sanitaria locale e gli

enti locali;

c) gestire il budget assegnato alla zona-distretto e

negoziare con i responsabili delle unità funzionali della

zona-distretto i budget di rispettiva competenza.

5. Nel territorio della zona-distretto il responsabile

di zona è coadiuvato da un comitato di coordinamento

composto da:

a) un medico di medicina generale, un pediatra di libera

scelta e uno specialista ambulatoriale convenzionato,

designati, rispettivamente, dai medici di medicina generale,

dagli specialisti pediatri e dagli specialisti ambulatoriali

convenzionati operanti nella zona-distretto;

b) un farmacista convenzionato, designato dalle

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

delle farmacie pubbliche e private operanti nella zonadistretto;

c) un rappresentante delle associazioni di volontariato,

designato dalla consulta del terzo settore, laddove

costituita la società della salute;

d) un coordinatore per le attività di assistenza infermieristica

ed un coordinatore per le attività di assistenza

riabilitativa professionale, individuati dal direttore generale,

su proposta del responsabile di zona, tra i direttori

delle corrispondenti unità operative professionali;

e) i responsabili delle unità funzionali che operano

nei settori di cui all’articolo 66, comma 4.

6. Il responsabile di zona, per le funzioni gestionali, è

coadiuvato da un uffi cio di direzione zonale composto da:

a) i responsabili delle unità funzionali relative ai settori

di attività di cui all’articolo 66, comma 4;

b) un coordinatore per le attività di assistenza infermieristica

e un coordinatore per le attività di assistenza

riabilitativa professionale, individuati dal responsabile

di zona;

c) un medico referente unico zonale della medicina

convenzionata individuato dal responsabile di zona tra i

soggetti di cui al comma 5, lettera a).

7. Tra i componenti dell’uffi cio di direzione zonale

di cui al comma 6 il responsabile di zona individua un

coordinatore sanitario ed un coordinatore sociale che

lo coadiuvano nell’esercizio delle funzioni di propria

competenza.

8. Laddove è costituita la società della salute il

coordinatore sociale può essere individuato anche tra

il personale della stessa o degli enti consorziati, ed è

responsabile delle funzioni di cui all’articolo 37 della l.

r. 41/2005.

9. Nelle zone nelle quali sono costituite le società

della salute, il direttore generale dell’azienda unità sanitaria

locale delega al direttore della società della salute le

funzioni del responsabile di zona, che le esercita anche

ai sensi del regolamento di cui all’articolo 71 quindecies.”.

Art. 54

Inserimento dell’articolo 64 bis nella l.r. 40/2005

1. Dopo l’articolo 64 della l.r. 40/2005 è inserito il

seguente:

“Art. 64 bis

Rapporto di lavoro del responsabile di zona

1. L’incarico di responsabile di zona può essere conferito

a:

a) un dirigente dipendente del servizio sanitario

regionale o del comune con un’anzianità di servizio di

almeno cinque anni maturata nel ruolo dirigenziale;

b) soggetti in possesso di diploma di laurea che

abbiano maturato esperienza almeno quinquennale di

direzione tecnica o amministrativa di organismi, aziende

o enti pubblici o privati;

c) soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la

nomina a direttore dei servizi sociali di cui all’articolo 40,

comma 5;

d) un medico di base convenzionato da almeno dieci

anni.

20 19.11.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39

2. Il rapporto di lavoro del responsabile di zona è

disciplinato da contratto di diritto privato, redatto secondo

uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale nel

rispetto delle norme di cui al libro V, titolo II, del codice

civile.

3. Il trattamento economico del responsabile di zona

non può superare quello previsto dalla normativa vigente

per il direttore amministrativo delle aziende sanitarie.

4. Il servizio prestato in forza del contratto è utile ad

ogni effetto ai fi ni dei trattamenti di quiescenza e di previdenza

nel rispetto della normativa vigente in materia

previdenziale nonché ai fi ni dell’anzianità.

5. La nomina a responsabile di zona dei dipendenti

della Regione, di un ente o di una azienda regionale

ovvero di una azienda sanitaria con sede nel territorio

regionale determina il collocamento in aspettativa senza

assegni ed il diritto al mantenimento del posto; l’aspettativa

è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta.”.

Art. 55

Abrogazione dell’articolo 65 della l.r. 40/2005

1. L’articolo 65 della l.r. 40/2005 è abrogato.

Art. 56

Modifi che all’articolo 66 della l.r. 40/2005

1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 66 della l.r.

40/2005 è sostituita dalla seguente:

“a) negozia il budget con il responsabile di zona;”.

2. Al comma 4 dell’articolo 66 della l.r. 40/2005 le

parole: “è assicurato il coordinamento” sono sostituite

dalle seguenti: “il responsabile di zona assicura il coordinamento”.

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 66 della l.r. 40/2005

è aggiunto il seguente:

“4 bis. Nelle zone-distretto dove sono costituite le

società della salute il coordinamento fra le unità funzionali

dell’azienda unità sanitaria locale di cui al comma 4

e quelle istituite nelle società della salute è assicurato dal

direttore della società della salute.”.

Art. 57

Modifi che all’articolo 67 della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell’articolo 67 della l.r. 40/2005

dopo le parole: “medico legale” sono inserite le seguenti:

“delle persone con disabilità funzionali, anche in

coerenza con gli obiettivi di salute e di benessere di cui

all’articolo 21, comma 2, lettera a).”.

2. Il comma 3 dell’articolo 67 della l.r. 40/2005 è

sostituito dal seguente:

“3. Il dipartimento della prevenzione si articola nelle

seguenti attività:

a) igiene pubblica e medicina dello sport;

b) alimenti e nutrizione

c) igiene degli alimenti di origine animale, sanità

animale, igiene degli allevamenti e zootecnia;

d) prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di

lavoro;

e) medicina legale.

Ogni azienda unità sanitaria locale costituisce settori

che comprendono le attività di cui alle lettere precenti.

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 67 della l.r. 40/2005

è inserito il seguente:

“3 bis. Nei dipartimenti di prevenzione delle aziende

unità sanitarie locali 2, 7 e 10 è presente la struttura

complessa Laboratorio di sanità pubblica di area vasta

(LSPAV) istituita per l’individuazione e la determinazione

del rischio biologico, chimico e fi sico nell’ambito delle

attività di prevenzione collettiva. I tre LSPAV costituiscono

sul territorio regionale un servizio a rete che opera

secondo un unico sistema di gestione della qualità. E’

istituita la funzione regionale di coordinamento della rete

dei LSPAV, al fi ne di assicurare le modalità operative di

raccordo, nonché razionalizzare e programmare la ripartizione

delle risorse, degli investimenti e delle attività.”.

4. Al comma 4 dell’articolo 67 della l.r. 40/2005 le

parole: “piano sanitario regionale” sono sostituite dalle

seguenti: “piano sanitario e sociale integrato regionale”.

5. La lettera c) del comma 6 dell’articolo 67 della l.r.

40/2005 è sostituita dalla seguente:

“c) concorre per quanto di competenza alla defi nizione

dei programmi di educazione alla salute, in sede

aziendale e della società della salute;”.

6 Al comma 7 dell’articolo 67 della l.r. 40/2005 le

parole: “programmazione sanitaria regionale” sono sostituite

dalle seguenti: “programmazione sanitaria e sociale

integrata regionale”.

7. Al comma 8 dell’articolo 67 della l.r. 40/2005 sono

aggiunte, in fi ne, le parole: “Nelle aziende unità sanitarie

locali 2, 7 e 10, il direttore del LSPAV fa parte del comitato

direttivo del dipartimento di prevenzione.”

8. Al comma 9 dell’articolo 67 della l.r. 40/2005 sono

aggiunte, in fi ne, le parole: “e il direttore del LSPAV

titolare della funzione regionale di coordinamento della

rete dei LSPAV.”

Art. 58

Modifi che all’articolo 68 della l.r. 40/2005

19.11.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 21

1. L’alinea del comma 2 dell’articolo 68 della l.r.

40/2005 è sostituita dalla seguente: “Sulla base di specifi

ci indirizzi della Giunta regionale, le aziende unità sanitarie

locali procedono, anche attraverso l’adeguamento

dello statuto aziendale, alla riorganizzazione del presidio

ospedaliero di zona sulla base dei seguenti principi:”.

2. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 68 della l.r.

40/2005 è sostituita dalla seguente:

“a) organizzazione funzionale per aree di assistenza

omogenee costituite in modo da favorire la necessaria

multidisciplinarietà dell’assistenza e la presa in carico

multiprofessionale;”.

3. Al comma 5 dell’articolo 68 della l.r. 40/2005 le

parole: “ove costituite” sono sostituite dalle seguenti:

“costituite ai sensi del comma 2, lettera a)”.

Art. 59

Modifi che all’articolo 71 della l.r. 40/2005

1. Al comma 2 dell’articolo 71 della l.r. 40/2005 le

parole: “programmazione sanitaria regionale” sono sostituite

dalle seguenti: “programmazione sanitaria e sociale

integrata regionale”.

Art. 60

Inserimento del capo III bis nel titolo V

della l.r. 40/2005

1. Dopo il capo III del titolo V della l.r. 40/2005 è

inserito il seguente:

“Capo III bis

Società della salute”

Art. 61

Inserimento dell’articolo 71 bis nella l.r. 40/2005

1. Dopo l’articolo 71 della l.r. 40/2005 è inserito il

seguente:

“Art. 71 bis

Società della salute: fi nalità e funzioni

1. I comuni, compresi negli ambiti territoriali della

medesima zona-distretto, e le aziende unità sanitarie

locali, fermo restando il rispetto dei livelli essenziali

ed uniformi di assistenza ed il libero accesso alle cure,

costituiscono, con le modalità di cui all’articolo 71 quater,

comma 1, appositi organismi consortili denominati

società della salute, al fi ne di:

a) consentire la piena integrazione delle attività

sanitarie e socio-sanitarie con le attività assistenziali di

competenza degli enti locali, evitando duplicazioni di

funzioni tra gli enti associati;

b) assicurare il governo dei servizi territoriali e le

soluzioni organizzative adeguate per assicurare la presa

in carico integrata del bisogno sanitario e sociale e la

continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale;

c) rendere la programmazione delle attività territoriali

coerente con i bisogni di salute della popolazione;

d) promuovere l’innovazione organizzativa, tecnica

e gestionale nel settore dei servizi territoriali di zonadistretto.

e) sviluppare l’attività e il controllo sia sui determinanti

di salute che sul contrasto delle disuguaglianze,

anche attraverso la promozione delle attività di prevenzione,

lo sviluppo della sanità di iniziativa, il potenziamento

del ruolo della medicina generale e delle cure

primarie.

2. La società della salute è costituita in forma di

consorzio, ai sensi della vigente normativa in materia di

enti locali, tra l’azienda unità sanitaria locale ed i comuni

per l’esercizio delle attività sanitarie territoriali, sociosanitarie

e sociali integrate.

3. La società della salute esercita funzioni di:

a) indirizzo e programmazione strategica delle attività

ricomprese nel livello essenziale di assistenza territoriale

previsto dal piano sanitario e sociale integrato nonché di

quelle del sistema integrato di interventi e servizi sociali

di competenza degli enti locali;

b) programmazione operativa e attuativa annuale

delle attività di cui alla lettera a), inclusi la regolazione

e il governo della domanda mediante accordi con le

aziende sanitarie in riferimento ai presidi ospedalieri e

con i medici prescrittori che afferiscono alla rete delle

cure primarie;

c) organizzazione e gestione delle attività sociosanitarie

ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni

sanitarie a rilevanza sociale di cui all’articolo 3

septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal

piano sanitario e sociale integrato regionale;

d) organizzazione e gestione delle attività di assistenza

sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti

nel piano sanitario e sociale integrato regionale;

e) controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto

agli obiettivi programmati.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, lettera c),

la gestione dei servizi di assistenza sanitaria territoriale è

esercitata dall’azienda sanitaria tramite le proprie strutture

organizzative, in attuazione della programmazione

operativa e attuativa annuale delle attività.

5. La società della salute gestisce unitariamente, per i

soggetti aderenti, le attività di cui al comma 3, lettere c) e d),

in forma diretta oppure tramite convenzione con l’azienda

unità sanitaria locale.

6. La società della salute per la realizzazione delle

22 19.11.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39

attività di cui al comma 3, lettera d), può avvalersi anche

di altro soggetto istituito dagli enti aderenti prima del 1°

gennaio 2008, per le medesime funzioni, che, sulla base

di un contratto di servizio, assicura direttamente, tramite

la propria organizzazione, l’erogazione delle attività di

cura e assistenza di competenza, comprese le prestazioni

socio-sanitarie già attivate alla stessa data in servizi residenziali

e semiresidenziali.

7. Alla società della salute si applicano le previsioni

di cui all’articolo 12, comma 2, della legge regionale

3 agosto 2004, n. 43 (Riordino e trasformazione delle

istituzioni pubbliche di assistenza e benefi cenza “IPAB”.

Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona.

Disposizioni particolari per la IPAB “Istituto degli Innocenti

di Firenze”).

8. Nell’esercizio delle sue funzioni la società della

salute assicura:

a) il coinvolgimento delle comunità locali, delle parti

sociali e del terzo settore nell’individuazione dei bisogni

di salute e nel processo di programmazione;

b) la garanzia di qualità e di appropriatezza delle

prestazioni;

c) il controllo e la certezza dei costi, nei limiti delle

risorse individuate a livello regionale, comunale e aziendale;

d) l’universalismo e l’equità di accesso alle prestazioni.”.

Art. 62

Inserimento dell’articolo 71 ter nella l.r. 40/2005

1. Dopo l’articolo 71 bis della l.r. 40/2005 è inserito

il seguente:

“Art. 71 ter

Governo della domanda

1. Il governo della domanda è tema costitutivo

dell’impianto analitico, degli obiettivi e delle azioni del

piano sanitario e sociale integrato regionale nelle zonedistretto

ove è costituita la società della salute.

2. La società della salute esercita il governo dell’offerta

di servizi sociali, sanitari e socio-sanitari territoriali

e della domanda complessivamente espressa nel territorio,

attraverso:

a) lo sviluppo, nell’ambito della medicina generale,

di modelli organizzativi basati sul lavoro associato e

multi professionale e sull’approccio proattivo;

b) la stipula di accordi con i medici di medicina

generale fi nalizzati ad incentivare obiettivi di qualità e

continuità delle cure;

c) l’analisi dei consumi sanitari e socio-sanitari della

popolazione di riferimento relativamente alle tipologie e

ai volumi delle prestazioni specialistiche, diagnostiche

ed ospedaliere in rapporto al fabbisogno di zona ed alle

indicazioni regionali;

d) il coordinamento delle funzioni fi nalizzate ad

assicurare la continuità assistenziale e la defi nizione

di protocolli operativi, in particolare per i soggetti in

dimissione dagli ospedali, favorendo l’integrazione con i

progetti sociali, sanitari e socio-sanitari territoriali.”.

Art 63

Inserimento dell’articolo 71 quater nella l.r. 40/2005

1. Dopo l’articolo 71 ter della l.r. 40/2005 è inserito

il seguente:

“Art. 71 quater

Costituzione della società della salute

1. La costituzione del consorzio denominato “società

della salute” avviene:

a) per quanto riguarda i comuni, per adesione volontaria;

b) per quanto riguarda l’azienda unità sanitaria locale,

tramite il direttore generale, nel rispetto delle direttive

regionali.

2. Ai fi ni della costituzione della società della salute

gli enti interessati approvano contestualmente, con le

modalità di cui ai commi 3 e 4:

a) la convenzione, da stipulare fra tutti gli aderenti,

che disciplina i rapporti tra i soggetti aderenti al consorzio

ed i reciproci impegni fi nanziari nel rispetto delle

disposizioni della normativa regionale;

b) lo statuto, che contiene le norme sull’organizzazione

e sul funzionamento della società della salute,

nonché gli elementi individuati in forma prescrittiva

dalla presente legge.

3. I consigli comunali approvano la convenzione

unitamente allo statuto del consorzio, ai sensi della normativa

vigente in materia di enti locali.

4. Il direttore generale dell’azienda unità sanitaria

locale approva la convenzione unitamente allo statuto

del consorzio.

5. Per la costituzione della società della salute devono

aderire non meno del 75 per cento dei comuni di un

ambito territoriale, oppure in rappresentanza almeno del

75 per cento della popolazione, oltre all’azienda unità

sanitaria locale territorialmente competente.”.

Art. 64

Inserimento dell’articolo 71 quinquies nella l.r. 40/2005

1. Dopo l’articolo 71 quater della l.r. 40/2005 è inserito

il seguente:

“Art. 71 quinquies

Organi della società della salute

19.11.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 23

1. Sono organi della società della salute:

a) l’assemblea dei soci;

b) la giunta esecutiva;

c) il presidente;

d) il direttore;

e) il collegio sindacale.”.

Art. 65

Inserimento dell’articolo 71 sexies nella l.r. 40/2005

1. Dopo l’articolo 71 quinquies della l.r. 40/2005 è

inserito il seguente:

“Art. 71 sexies

Assemblea dei soci

1. L’assemblea dei soci è composta dai rappresentanti

legali di tutti gli enti aderenti.

2. Le quote di partecipazione dei singoli soci sono

determinate:

a) per quanto riguarda l’azienda unità sanitaria locale,

nella percentuale pari ad un terzo del totale;

b) per quanto riguarda i comuni interessati, secondo

le modalità stabilite negli atti istitutivi della società della

salute.

3. L’assemblea dei soci esercita le seguenti funzioni:

a) detta indirizzi programmatici e direttive nei confronti

della giunta esecutiva;

b) elegge i componenti della giunta esecutiva;

c) elegge il presidente della società della salute tra i

rappresentanti dei comuni aderenti.

4. L’assemblea dei soci, in particolare, approva:

a) a maggioranza dei componenti i provvedimenti

indicati negli atti istitutivi della società della salute;

b) a maggioranza qualifi cata superiore ai due terzi dei

componenti i seguenti atti:

1) piano integrato di salute;

2) relazione annuale sullo stato di salute;

3) bilancio preventivo annuale e pluriennale e rendiconto

della gestione;

4) regolamenti di accesso ai servizi;

5) ogni altro atto di programmazione che preveda

l’impegno fi nanziario a carico dei soggetti aderenti alla

società della salute.

5. L’approvazione degli atti di programmazione, tra

cui la proposta del piano integrato di salute, avviene previo

parere dei consigli comunali da esprimere entro trenta

giorni dal loro ricevimento. I bilanci e i regolamenti

approvati sono trasmessi ai consigli comunali degli enti

aderenti per conoscenza, nonché per l’adozione degli atti

eventualmente previsti dagli statuti degli stessi comuni.

6. Per l’approvazione del piano integrato di salute

l’assemblea dei soci è integrata dai sindaci dei comuni

che non hanno aderito alla società della salute.

7. All’assemblea dei soci della società della salute

è invitato il presidente della provincia per il coordinamento

con le funzioni di cui all’articolo 13 della l.r.

41/2005.”.

Art. 66

Inserimento dell’articolo 71 septies nella l.r. 40/2005

1. Dopo l’articolo 71 sexies della l.r. 40/2005 è inserito

il seguente:

“Art. 71 septies

Giunta esecutiva

1. La giunta esecutiva è composta di tre componenti,

salva diversa composizione stabilita dallo statuto;

ne fanno parte il presidente ed il direttore generale

dell’azienda unità sanitaria locale o suo delegato; i

restanti componenti sono eletti dalla assemblea dei soci

tra gli amministratori rappresentanti dei comuni aderenti.

2. La giunta esecutiva, nell’ambito degli indirizzi

programmatici e delle direttive dell’assemblea dei soci,

adotta gli atti ed i provvedimenti necessari alla gestione

amministrativa della società della salute che non siano

riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza degli

altri organi consortili.

3. La giunta esecutiva in particolare:

a) adotta programmi esecutivi, progetti ed atti d’indirizzo

per la gestione;

b) propone la nomina del direttore della società della

salute;

c) adotta ogni altro provvedimento indicato nello statuto.”.

Art. 67

Inserimento dell’articolo 71 octies nella l.r. 40/2005

1. Dopo l’articolo 71 septies della l.r. 40/2005 è inserito

il seguente:

“Art. 71 octies

Presidente della società della salute

1. Il presidente della società della salute ha la rappresentanza

generale del consorzio ed esercita le seguenti

funzioni:

a) nomina, su proposta della giunta esecutiva, il direttore

della società della salute;

b) compie gli atti che gli sono demandati dallo statuto

o da deliberazioni dell’assemblea dei soci;

c) promuove la consultazione sugli atti di indirizzo

e di programmazione con la società civile, i soggetti del

24 19.11.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39

terzo settore e gli organismi costituiti nella società della

salute per favorire la partecipazione ai sensi dell’articolo

71 undecies;

2. Il presidente assicura il collegamento tra l’assemblea

dei soci e la giunta esecutiva, coordinando l’attività

di indirizzo, programmazione e governo con quella di

gestione e garantendo l’unità delle attività della società

della salute.”.

Art. 68

Inserimento dell’articolo 71 novies nella l.r. 40/2005

1. Dopo l’articolo 71 octies della l.r. 40/2005 è inserito

il seguente:

“Art. 71 novies

Direttore della società della salute

1. Il direttore della società della salute è nominato

dal presidente della società della salute, su proposta della

giunta esecutiva e previa intesa con il Presidente della

Giunta regionale.

2. L’incarico di direttore della società della salute può

essere conferito a:

a) un dirigente dipendente del servizio sanitario

regionale o del comune con un’anzianità di servizio di

almeno cinque anni maturata nel ruolo dirigenziale;

b) soggetti in possesso di diploma di laurea che

abbiano maturato esperienza almeno quinquennale di

direzione tecnica o amministrativa di organismi, aziende

o enti pubblici o privati;

c) soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la

nomina a direttore dei servizi sociali di cui all’articolo

40, comma 5;

d) un medico di base convenzionato da almeno dieci

anni.

3. L’incarico di direttore della società della salute è

regolato da un contratto di diritto privato stipulato con

il legale rappresentante della società della salute con

l’osservanza delle norme di cui al libro V, titolo II, del

codice civile, il cui schema-tipo viene approvato dalla

Giunta regionale.

4. Il trattamento economico del direttore della società

della salute è determinato in misura non superiore a

quello previsto dalla normativa vigente per il direttore

amministrativo delle aziende sanitarie.

5. Il direttore della società della salute predispone gli

atti di programmazione e ne cura l’attuazione, assicura la

programmazione e la gestione operativa delle attività di

cui all’articolo 71 bis, comma 3, lettere c) e d), esercita la

direzione amministrativa e fi nanziaria della società della

salute; in particolare:

a) predispone il piano integrato di salute;

b) predispone lo schema della relazione annuale della

società della salute;

c) predispone il bilancio di previsione annuale e

pluriennale, il programma di attività ed il bilancio di

esercizio della società della salute;

d) predispone gli atti di programmazione operativa

ed attuativa annuale e negozia con i responsabili delle

strutture organizzative delle aziende unità sanitarie locali

il budget di competenza;

e) predispone gli altri atti di competenza della giunta

esecutiva e dell’assemblea dei soci;

f) assume tutti i provvedimenti di attuazione delle

deliberazioni degli organi della società della salute;

g) dirige le strutture individuate dall’atto di cui all’articolo

71 quindecies, comma 1;

h) esercita le funzioni di responsabile di zona ai sensi

dell’articolo 64, comma 8;

i) può rappresentare in giudizio la società della salute,

per gli atti di propria competenza, secondo quanto

previsto dallo statuto.”.

Art. 69

Inserimento dell’articolo 71 decies nella l.r. 40/2005

1. Dopo l’articolo 71 novies della l.r. 40/2005 è inserito

il seguente:

“Art. 71 decies

Collegio sindacale

1. Nelle società della salute che esercitano direttamente

le funzioni gestionali attribuite ai sensi dell’articolo

71 bis, comma 3, lettere c) e d) è istituito il collegio

sindacale.

2. Il collegio sindacale è nominato dall’assemblea dei

soci ed è composto da tre membri di cui uno designato

dall’azienda sanitaria territorialmente competente. Esercita

il controllo sulla regolarità contabile e fi nanziaria

della gestione della società della salute.

3. L’attività del collegio sindacale è disciplinata dalla

legge e dallo statuto della società della salute.

4. Nell’esercizio delle funzioni, il collegio sindacale

può accedere agli atti ed ai documenti del consorzio

e degli enti consorziati, connessi alla sfera delle sue

competenze, e presentare relazioni e documenti all’assemblea

dei soci.

5. Il collegio sindacale può essere invitato ad assistere

alle sedute dell’assemblea dei soci.

6. L’ indennità annua lorda spettante ai componenti

del collegio sindacale è fi ssata in misura non superiore al

19.11.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 25

10 per cento degli emolumenti del direttore della società

della salute. Al presidente del collegio sindacale compete

una maggiorazione pari al 20 per cento dell’indennità

fi ssata per gli altri componenti.”.

Art. 70

Inserimento dell’articolo 71 undecies nella l.r. 40/2005

1. Dopo l’articolo 71 decies della l.r. 40/2005 è inserito

il seguente:

“Art. 71 undecies

Le forme di partecipazione

1. In ciascuna società della salute è istituito il comitato

di partecipazione, composto da membri nominati

dall’assemblea della società della salute tra i rappresentanti

della comunità locale, espressione di soggetti

della società che rappresentano l’utenza che usufruisce

dei servizi, nonché espressione dell’associazionismo di

tutela e di promozione e sostegno attivo, purché non

erogatori di prestazioni. Il comitato elegge al proprio

interno un presidente che ha il compito di convocare le

riunioni del comitato.

2. Sono compiti del comitato di partecipazione:

a) avanzare proposte per la predisposizione degli atti

di programmazione e governo generale;

b) esprimere parere sulla proposta di PIS e sullo schema

di relazione annuale della società della salute entro

trenta giorni dal loro ricevimento;

c) esprimere pareri sulla qualità e quantità delle

prestazioni erogate e sulla relativa rispondenza tra queste

ed i bisogni dell’utenza, nonché sull’effi cacia delle

informazioni fornite agli utenti e su ogni altra tematica

attinente al rispetto dei diritti dei cittadini ed alla loro

dignità;

d) redigere, anche formulando specifi che osservazioni

e proposte, un proprio rapporto annuale sulla effettiva

attuazione del PIS e sullo stato dei servizi locali, che è

trasmesso agli organi della società della salute, alle organizzazioni

sindacali e alle altre parti sociali.

3. Il comitato di partecipazione ha il potere di accedere

ai dati statistici di natura epidemiologica e di attività

che costituiscono il quadro di riferimento degli interventi

sanitari e sociali della zona-distretto e richiedere specifi

che analisi e approfondimenti al direttore della società

della salute.

4. In ciascuna società della salute, nominata dall’assemblea

della società della salute, è istituita la consulta

del terzo settore dove sono rappresentate le organizzazioni

del volontariato e del terzo settore che sono presenti

in maniera rilevante nel territorio e operano in campo

sanitario e sociale.

5. La consulta del terzo settore elegge al proprio

interno il presidente ed esprime proposte progettuali per

la defi nizione del piano integrato di salute.

6. La società della salute promuove la partecipazione

dei cittadini e degli operatori alle scelte delle società

della salute stesse, delle aziende unità sanitarie locali di

riferimento e della Regione.

7. La promozione della partecipazione di cui al

comma 6, si esplica attraverso l’attività di comunicazione

da parte della società della salute dei dati epidemiologici

necessari a sviluppare la consapevolezza nei

cittadini dell’incidenza degli stili di vita corretta e della

salubrità dell’ambiente sulla salute. La società della salute

inserisce i dati epidemiologici in rete e mette a disposizione

dei cittadini strumenti informatici e un operatore

per l’utilizzo dei medesimi, al fi ne di garantire la reale

disponibilità degli stessi dati.

8. Al fi ne di assicurare la partecipazione dei cittadini,

la società della salute mette a disposizione locali idonei

per incontri pubblici, convegni e seminari sulla salute,

l’organizzazione sanitaria e la promozione di corretti stili

di vita. Per assemblee pubbliche sui temi inerenti la salute,

compreso il dibattito sul funzionamento del sistema

sanitario, la società della salute predispone idonei locali

attrezzati per lo svolgimento delle stesse e provvede alla

pubblicizzazione delle assemblee attraverso idonei strumenti

anche cartacei.

9. Al fi ne di garantire le fi nalità di cui al comma 6

e assicurare uno scambio diretto di esigenze, opinioni

e critiche, le società della salute, con il coordinamento

dell’azienda unità sanitaria locale di riferimento, promuovono

due “agorà della salute” all’anno, aperte alla

popolazione in cui è assicurata la presenza, almeno in

una, degli assessori regionali di riferimento.”.

Art. 71

Inserimento dell’articolo 71 duodecies nella l.r. 40/2005

1. Dopo l’articolo 71 undecies della l.r. 40/2005 è

inserito il seguente:

“Art. 71 duodecies

Compensi ai componenti degli organi

1. Ai componenti degli organi della società della

salute non spetta alcun compenso, salvo quanto stabilito

per il direttore della società della salute ai sensi dell’articolo

71 novies e per i componenti del collegio sindacale

ai sensi dell’articolo 71 decies, comma 6.”.

Art. 72

Inserimento dell’articolo 71 terdecies nella l.r. 40/2005

26 19.11.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39

1. Dopo l’articolo 71 duodecies della l.r. 40/2005 è

inserito il seguente:

“Art. 71 terdecies

Contabilità della società della salute

1. La società della salute adotta una contabilità economica;

in particolare, adotta bilanci economici di previsione

pluriennali e annuali ed il bilancio di esercizio,

sulla base di uno schema tipo approvato con deliberazione

della Giunta regionale.

2. La società della salute adotta inoltre il sistema del

budget come strumento di controllo della domanda e

dell’allocazione delle risorse.”.

Art. 73

Inserimento dell’articolo 71 quaterdecies

nella l.r. 40/2005

1. Dopo l’articolo 71 terdecies della l.r. 40/2005 è

inserito il seguente:

“Art. 71 quaterdecies

Finanziamento della società della salute

1. La società della salute è fi nanziata:

a) dalla quota del fondo sanitario regionale, determinata

dal piano sanitario e sociale integrato regionale,

fi nalizzata a fi nanziare le attività individuate dal piano

sanitario e sociale integrale regionale ai sensi dell’articolo

71 bis, comma 3, lettera c);

b) dalla quota del fondo sociale regionale determinata

ai sensi della lettera a);

c) da conferimenti degli enti consorziati previsti nella

convenzione;

d) da risorse destinate all’organizzazione e gestione

dei servizi di assistenza sociale individuati dai comuni

consorziati ai sensi dell’articolo 71 bis, comma 3, lettera

d).

2. I beni immobili e gli altri beni dei comuni e delle

aziende sanitarie che sono funzionali allo svolgimento

delle attività delle società della salute sono concessi alle

stesse in comodato d’uso gratuito per tutta la durata del

consorzio.”.

Art. 74

Inserimento dell’articolo 71 quindecies nella l.r.

40/2005

1. Dopo l’articolo 71 quaterdecies della l.r. 40/2005

è inserito il seguente:

“Art. 71 quindecies

Gli assetti organizzativi

1. La società della salute disciplina con proprio regolamento

l’organizzazione interna e dei servizi sanitari e

sociali integrati di cui assume la gestione diretta, ai sensi

dell’articolo 71 bis, comma 5.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina:

a) i criteri di costituzione delle strutture organizzative

operative e di quelle di supporto tecnico-amministrativo;

b) la composizione dell’uffi cio di direzione zonale di

cui all’articolo 64, comma 6;

c) le modalità di integrazione fra le strutture delle

aziende unità sanitaria locali e quelle della società della

salute.

3. La costituzione delle strutture organizzative delle

società della salute deve evitare duplicazioni tra la società

della salute ed enti consorziati.

4. Nelle società della salute gli incarichi di direzione

delle strutture di cui al comma 2, lettera a), sono attribuiti

dal direttore della società della salute nel rispetto delle

disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale

di riferimento.

5. Nelle società della salute che svolgono esclusivamente

le funzioni di cui all’articolo 71 bis, comma 3, lettere

a) e b), sono costituite le strutture operative necessarie

alle funzioni amministrative, di supporto agli organi e

per lo svolgimento dei compiti di programmazione.

6. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo

71 bis, comma 3, le società della salute si avvalgono

delle risorse strumentali messe a disposizione dagli enti

consorziati, nei modi e con le procedure individuate

nella convenzione di cui all’articolo 71 quater, comma

2, lettera a).”.

Art. 75

Inserimento dell’articolo 71 sexies decies

nella l.r. 40/2005

1. Dopo l’articolo 71 quindecies della l.r. 40/2005 è

inserito il seguente:

“Art. 71 sexies decies

Personale

1. Il personale della società della salute è assunto

secondo la normativa vigente, previa verifi ca della

disponibilità di personale presso gli enti consorziati

ed espletamento delle procedure. In caso di assunzioni

dirette, ovvero di trasferimenti, al personale dipendente

delle società della salute si applica, in via transitoria e

fi no alla ridefi nizione da parte dell’Agenzia per la rappresentanza

negoziale delle pubbliche amministrazioni

(ARAN) del contratto collettivo nazionale di lavoro

(CCNL), il contratto relativo al personale del servizio

sanitario nazionale.”.

19.11.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 27

Art. 76

Inserimento dell’articolo 71 septies decies

nella l.r. 40/2005

1. Dopo l’articolo 71 sexies decies della l.r. 40/2005

è inserito il seguente:

“Art. 71 septies decies

Partecipazione delle province

1. Le province concorrono alla defi nizione della programmazione

di ambito zonale, per le proprie competenze,

secondo le modalità previste dall’articolo 12, comma

6, e dall’articolo 71 sexies, comma 7.

2. Le province e le società della salute, in relazione

ai contenuti del piano integrato di salute ed all’attività

dell’osservatorio sociale provinciale di cui all’articolo

40 della l.r 41/2005, concludono specifi ci accordi con

riferimento al periodo di validità della programmazione

territoriale.”.

Art. 77

Inserimento dell’articolo 71 octies decies

nella l.r. 40/2005

1. Dopo l’articolo 71 septies decies della l.r. 40/2005

è inserito il seguente:

“Art. 71 octies decies

Sistema informativo

1. Le società della salute aderiscono alla rete telematica

regionale ed adottano soluzioni tecnologiche

ed informative nel rispetto degli standard regionali

assunti nell’ambito della medesima rete, secondo quanto

previsto dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1

(Promozione dell’amministrazione elettronica e della

società dell’informazione e della conoscenza nel sistema

regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale

Toscana”).”.

Art. 78

Modifi che all’articolo 72 della l.r. 40/2005

1. Il comma 3 dell’articolo 72 della l.r. 40/2005 è

sostituito dal seguente:

“3. Per l’organizzazione dei presìdi, le aziende sanitarie

utilizzano le sedi fi siche e le dotazioni strumentali

ad esse attribuite ai sensi dell’articolo 5 del decreto delegato;

utilizzano inoltre le altre strutture comunque acquisite

al proprio patrimonio o comunque disponibili.”.

Art. 79

Modifi che all’articolo 73 della l.r. 40/2005

1. La rubrica dell’articolo 73 della l.r.40/2005 è sostituita

dalla seguente: “Organizzazione e funzionamento

dei presìdi delle aziende sanitarie”.

Art. 80

Modifi che all’articolo 74 della l.r. 40/2005

1. Al comma 2 dell’articolo 74 della l.r. 40/2005 le

parole: “piano sanitario regionale” sono sostituite dalle

seguenti: “piano sanitario e sociale integrato regionale”.

Art. 81

Modifi che all’articolo 76 della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell’articolo 76 della l.r. 40/2005 le

parole: “programmazione sanitaria” sono sostituite dalle

seguenti: “programmazione sanitaria e sociale integrata”.

2. Al comma 6 dell’articolo 76 della l.r. 40/2005 le

parole: “programmazione sanitaria” sono sostituite dalle

seguenti: “programmazione sanitaria e sociale integrata”.

Art. 82

Modifi che all’articolo 82 bis della l.r. 40/2005

1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 82 bis

della l.r. 40/2005 dopo le parole: “per verifi care la qualità”

sono inserite le seguenti: “, l’equità di accesso”.

Art. 83

Modifi che all’articolo 82 quinquies della l.r. 40/2005

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 82 quinquies

della l.r. 40/2005 le parole: “conferenza permanente

per la programmazione socio-sanitaria” sono sostituite

dalle seguenti: “conferenza regionale delle società della

salute”.

Art. 84

Modifi che all’articolo 82 duodecies della l.r. 40/2005

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 82 duodecies

della l.r. 40/2005 sono aggiunte, in fi ne, le parole:

“e l’equità”.

Art. 85

Modifi che all’articolo 82 octies decies della l.r. 40/2005

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 82 octies

decies della l.r. 40/2005 le parole: “piano sanitario regionale”

sono sostituite dalle seguenti: “piano sanitario e

sociale integrato regionale”.

Art. 86

Modifi che all’articolo 82 novies decies della l.r. 40/2005

28 19.11.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39

1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 82 novies

decies è sostituita dalla seguente:

“f) registri regionali di patologia e di mortalità , laddove

legittimamente costituiti da ai sensi di legge;”.

2. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 82 novies

decies le parole: “e registri di patologia” sono soppresse.

Art. 87

Modifi che all’articolo 90 della l.r. 40/2005

1. Alla lettera n) del comma 1 dell’articolo 90 della

l.r. 40/2005 le parole: “conferenze dei sindaci” sono

sostituite dalle seguenti: “conferenze aziendali dei sindaci”.

Art. 88

Modifi che all’articolo 101 della l.r. 40/2005

1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 101 della l.r.

40/2005 è sostituita dalla seguente:

“f) gestione delle procedure concorsuali e selettive in

materia di personale;”.

Art. 89

Sostituzione dell’articolo 101 bis della l.r. 40/2005

1. L’articolo 101 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal

seguente:

“Art. 101 bis

Procedure concorsuali e selettive per il

reclutamento del personale

1. L’ESTAV può espletare concorsi e procedure selettive

in forma unifi cata per il reclutamento del personale

delle aziende sanitarie comprese nell’area vasta. In tale

ipotesi si applica la normativa concorsuale vigente per il

personale del servizio sanitario, fatto salvo quanto previsto

dalle seguenti disposizioni:

a) il comitato di area vasta e il collegio di direzione

di area vasta assumono le funzioni relative alla scelta ed

alla designazione del presidente e dei componenti delle

commissioni che la disciplina vigente attribuisce rispettivamente

al direttore generale e al collegio di direzione

dell’azienda sanitaria; qualora il collegio di direzione di

area vasta non sia costituito, le funzioni ad esso attribuite

sono svolte, a rotazione, dai collegi di direzione delle

aziende sanitarie di area vasta. Il direttore dell’ESTAV

assume tutte le altre funzioni che sono attribuite al direttore

dell’azienda sanitaria;

b) il presidente ed i componenti delle commissioni

per i sorteggi di componenti delle commissioni esaminatrici

sono individuati tra il personale amministrativo

delle aziende dell’area vasta e del medesimo ESTAV;

c) i presidenti delle commissioni esaminatrici e quei

componenti delle stesse che la disciplina vigente prevede

vengano nominati tra il personale in servizio nella singola

azienda, sono individuati tra il personale in servizio

nelle aziende dell’area vasta;

d) nei casi in cui la disciplina vigente prevede che

il direttore amministrativo o il direttore sanitario siano

componenti di commissioni, essi sono individuati fra le

corrispondenti fi gure delle aziende dell’area vasta;

e) le funzioni di segretario delle commissioni sono

svolte da un dipendente amministrativo delle aziende

dell’area vasta oppure dell’ESTAV.

2. Le graduatorie dei concorsi e delle selezioni espletati

dall’ESTAV, ancorché in forma non unifi cata, sono

utilizzate da tutte le aziende sanitarie comprese nell’area

vasta.”.

Art. 90

Modifi che all’articolo 107 della l.r. 40/2005

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 107 è sostituita

dalla seguente:

“b) la tipologia e le modalità di costituzione delle

strutture organizzative, l’organizzazione dei servizi e i

criteri per la determinazione della dotazione organica;”.

2. Al comma 1 bis dell’articolo 107 della l.r. 40/2005

la parola: “quaranta” è sostituita dalla seguente: “sessanta”.

Art. 91

Modifi che all’articolo 111 della l.r. 40/2005

1. Al comma 4 dell’articolo 111 della l.r. 40/2005

le parole: “conferenza dei sindaci” sono sostituite dalle

seguenti: “conferenza aziendale dei sindaci”.

Art. 92

Modifi che all’articolo 114 della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell’articolo 114 della l.r. 40/2005 le

parole: “piano sanitario regionale” sono sostituite dalle

seguenti: “piano sanitario e sociale integrato regionale”.

Art. 93

Modifi che all’articolo 115 della l.r. 40/2005

1. Al comma 10 dell’articolo 115 della l.r. 40/2005,

l’ultimo capoverso è soppresso.

2. Dopo il comma 10 dell’articolo 115 della l.r.

40/2005 è inserito il seguente:

“10 bis. Gli immobili alienati alle organizzazioni di

volontariato non sono suscettibili di ulteriore alienazione

per un periodo di almeno trenta anni dalla data di acquisizione,

salvo deroga autorizzata dalla Giunta regionale

19.11.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 29

ove permangano rispetto al nuovo acquirente tutte le

condizioni previste dal comma precedente.”.

Art. 94

Modifi che all’articolo 120 della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell’articolo 120 della l.r. 40/2005 le

parole: “piano sanitario regionale” sono sostituite dalle

seguenti: “piano sanitario e sociale integrato regionale”.

2. Al comma 5 dell’articolo 120 della l.r. 40/2005

le parole: “conferenza dei sindaci” sono sostituite dalle

seguenti: “conferenza aziendale dei sindaci”.

3. Dopo il comma 5 dell’articolo 120 della l.r.

40/2005 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Ove costituite le società della salute, contestualmente

all’adozione del bilancio, le aziende unità sanitarie

locali presentano alle società della salute il documento

che evidenzia le risorse determinate per zona-distretto

che costituisce, per la parte relativa alle attività sanitarie e

socio-sanitarie territoriali, riferimento per gli strumenti di

programmazione locale di cui agli articoli 21 e 22.”.

Art. 95

Modifi che all’articolo 121 della l.r. 40/2005

1. Il comma 2 dell’articolo 121 della l.r. 40/2005 è

sostituito dal seguente:

“2. Il bilancio preventivo economico annuale mette

in separata evidenza i servizi socio-assistenziali ed è

predisposto in conformità allo schema approvato dalla

Giunta regionale, anche in considerazione del contenuto

del piano sanitario e sociale intergrato regionale; il bilancio

individua separatamente le risorse destinate all’esercizio

delle funzioni socio-assistenziali da realizzare per

conto delle società della salute.”.

Art. 96

Modifi che all’articolo 122 della l.r. 40/2005

1. Il comma 6 dell’articolo 122 della l.r. 40/2005 è

sostituito dal seguente:

“6. La relazione del direttore generale, in particolare,

evidenzia:

a) gli scostamenti dei risultati rispetto ai bilanci preventivi,

fornendone le relative spiegazioni;

b) le cause dell’eventuale perdita di esercizio indicandone

le modalità di ripiano;

c) i dati analitici relativi al personale, con le variazioni

intervenute durante l’anno.”.

Art. 97

Modifi che all’articolo 123 della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell’articolo 123 della l.r. 40/2005 le

parole: “conferenza dei sindaci” ricorrenti due volte nel

testo del comma, sono sostituite in entrambi i casi dalle

seguenti: “conferenza aziendale dei sindaci”.

2. Al comma 3 dell’articolo 123 della l.r. 40/2005

le parole: “conferenza dei sindaci” sono sostituite dalle

seguenti: “conferenza aziendale dei sindaci”.

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 123 della l.r.

40/2005 è inserito il seguente:

“3 bis. Entro i termini di cui ai commi 1 e 3 il bilancio

pluriennale ed il bilancio preventivo economico annuale,

ed il bilancio di esercizio, per le parti relative agli ambiti

territoriali di competenza, sono trasmessi alle società

della salute, ove costituite.”.

4. Al comma 4 dell’articolo 123 della l.r. 40/2005

le parole: “conferenza dei sindaci” sono sostituite dalle

seguenti: “conferenza aziendale dei sindaci”.

Art. 98

Modifi che all’articolo 126 della l.r. 40/2005

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 126 della l.r.

40/2005 è inserito il seguente:

“4 bis. Con riferimento alle attività di assistenza sanitaria

territoriale, socio-sanitaria e assistenziale, quando

attribuita all’azienda sanitaria, sono defi niti specifi ci

budget di ambito territoriale corrispondente alle zonedistretto.”.

2. Il comma 6 dell’articolo 126 della l.r. 40/2005 è

sostituito dal seguente:

“6. Il piano sanitario e sociale integrato regionale

può prevedere forme di budget la cui redazione è obbligatoria.

Il budget di cui al comma 4 bis ha carattere

obbligatorio.”.

Art. 99

Modifi che all’articolo 132 della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell’articolo 132 della l.r. 40/2005 le

parole: “Le aziende sanitarie e gli ESTAV” sono sostituite

dalle seguenti: “Le aziende sanitarie, gli ESTAV e le

società della salute”.

Art. 100

Modifi che all’articolo 134 della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell’articolo 134 della l.r. 40/2005

dopo le parole: “ alle aziende sanitarie” sono inserite le

seguenti: “, che è adottato, in quanto compatibile, anche

dalle società della salute”.

Art. 101

Modifi che all’articolo 136 della l.r. 40/2005

30 19.11.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39

1. Al comma 1 dell’articolo 136 della l.r. 40/2005

dopo le parole: “servizio sanitario regionale,” sono inserite

le seguenti: “nonché le società della salute,”.

Art. 102

Sostituzione dell’articolo 137 della l.r. 40/2005

1. L’articolo 137 della l.r. 40/2005 è sostituito dal

seguente

“Art. 137

Revisione degli statuti aziendali

1. Le aziende unità sanitarie locali provvedono

all’adeguamento dei loro statuti entro il termine di cui

all’articolo 142 bis, comma 6.

2. Le previsioni di cui all’articolo 40, comma 3, si

attivano alla conclusione dei rapporti di lavoro in essere

alla data di entrata in vigore della presente legge.”.

Art. 103

Modifi che all’articolo142 della l.r. 40/2005

1. Il comma 1 dell’articolo 142 della l.r. 40/2005 è

abrogato.

2. Il comma 2 dell’articolo 142 della l.r. 40/2005 è

abrogato.

3. Al comma 3 dell’articolo 142 della l.r. 40/2005 le

parole: “di cui all’articolo 18, comma 3, della presente

legge”, sono soppresse.

Art. 104

Inserimento dell’articolo 142 bis nella l.r. 40/2005

1. Dopo l’articolo 142 della l.r. 40/2005 è inserito il

seguente:

“Art. 142 bis

Norme transitorie

1. Il piano sanitario regionale e il piano integrato

sociale regionale vigenti restano in ogni caso in vigore

per un periodo di sei mesi dalla data di approvazione

del programma regionale di sviluppo della legislatura

successiva alla loro approvazione ai sensi dell’articolo

10 della l.r. 49/1999.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione

provvede annualmente all’attuazione dei piani di cui al

comma 1 ai sensi dell’articolo 10 bis della l.r. 49/1999.

3. Fino all’individuazione delle zone-distretto con le

modalità di cui all’articolo 64, comma 1, le stesse sono

determinate dall’allegato A) della presente legge.

4. Fino all’approvazione del piano sanitario e sociale

integrato regionale, le società della salute, per la gestione

delle attività di cui all’articolo 71 bis, comma 3, lettere c)

e d), possono attivare la gestione diretta delle sole attività

di assistenza sociale di cui alla lettera d), ed avvalersi

dell’azienda unità sanitaria locale, tramite convenzione,

per la gestione delle attività socio-sanitarie di cui alla

lettera c).

5. Fino all’approvazione del piano sanitario e sociale

integrato regionale con deliberazione del Consiglio regionale

può essere prevista l’assegnazione delle funzioni di

cui all’articolo 71 bis, comma 3, lettera c), limitatamente

a quelle relative alla non autosuffi cienza e alla disabilità

nonché essere individuate le attività di assistenza sociale

di cui all’articolo 71 bis, comma 3, lettera d).

6. Le società della salute esistenti sono tenute ad adeguarsi

alle disposizioni di cui al capo III bis del titolo V

entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge;

dopo tale termine, in caso di mancato adeguamento, alle

società della salute non viene riconosciuto il contributo

di cui all’articolo 143, comma 2 bis.

7. In fase di prima applicazione, le società della

salute utilizzano il personale messo a disposizione dagli

enti consorziati, salva l’esigenza di particolari professionalità

non presenti o non disponibili negli enti stessi. Al

personale assegnato si applica il CCNL del comparto di

provenienza. Il personale mantiene il proprio rapporto

giuridico con l’ente di provenienza e risponde dal punto

di vista organizzativo al direttore della società della

salute.

8. Le società della salute conformi alle disposizioni

di cui al capo III bis del titolo V, previa adozione del

regolamento di cui all’articolo 71 quindecies, provvedono

all’assunzione del proprio personale ai sensi dell’articolo

71 sexies decies.

9. Le disposizioni di cui all’articolo 40 bis si applicano

a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data

di entrata in vigore della presente legge. Agli effetti di

quanto disposto dagli articoli 37, comma 7 ter e 40,

comma 12, si tiene conto della durata complessiva dei

mandati gia svolti nei relativi incarichi anteriormente

all’entrata in vigore della presente legge. I contratti dei

direttori dei servizi sociali in essere alla data di entrata in

vigore della presente legge rimangono comunque validi

fi no alla scadenza del termine di cui al comma 6.

10. Entro duecentosettanta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta,

ai sensi dell’articolo 134, comma 2, uno schema di capitolato

speciale di riferimento per l’affi damento a soggetti

terzi di servizi e prestazioni sociali e socio-sanitarie.

19.11.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 31

11. Entro novanta giorni dalla conclusione dell’esercizio

fi nanziario 2010 la Giunta regionale presenta al

Consiglio regionale una relazione che illustra gli esiti del

processo di costituzione delle società della salute, con

particolare riferimento a:

a) la distribuzione geografi ca ed il grado di copertura

del territorio regionale;

b) l’entità e la distribuzione territoriale dei contributi

di cui all’articolo 143, comma 2 bis;

c) le criticità riscontrate in tale processo, con specifi

co riferimento alle motivazioni degli eventuali casi di

mancata o parziale costituzione.”.

Art. 105

Modifi che all’articolo 143 della l.r. 40/2005

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 143 della l.r.

40/2005 è inserito il seguente:

“2 bis. La Regione promuove la diffusione del

modello delle società della salute attraverso l’erogazione

di un contributo di primo avvio pari a euro 2.000.000,00

per l’anno 2008, euro 3.000.000, 00 per l’anno 2009 e

euro 3.000.000,00 per l’anno 2010, cui si fa fronte con

le risorse allocate sulla UPB 2.4.3 “Organizzazione del

sistema sanitario - Spese correnti” del bilancio di previsione

2008 e del bilancio pluriennale 2008 - 2010.”.

2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 143 della l.r.

40/2005 è inserito il seguente:

“2 ter. La ripartizione tra le società della salute delle

risorse di cui al comma 3 avviene sulla base dei seguenti

criteri:

a) 30 per cento suddiviso in parti uguali tra tutte le

società della salute;

b) 65 per cento suddiviso in proporzione al numero di

abitanti di ciascuna zona;

c) 5 per cento suddiviso in proporzione al numero di

comuni di ciascuna zona.”.

3. Dopo il comma 2 ter dell’articolo 143 della l.r.

40/2005 è aggiunto il seguente:

“2 quater. Dall’anno 2009 la percentuale di cui alla

lettera b) del comma 2 ter è fi ssata al 30 per cento in

proporzione alla diminuzione relativa del tasso di ospedalizzazione

per la popolazione della zona.”.

Art. 106

Inserimento dell’articolo 144 bis nella l.r. 40/2005

1. Dopo l’articolo 144 è aggiunto il seguente:

“Art. 144 bis

Sostituzione dell’allegato A della l.r. 40/2005

1. L’allegato A della l.r. 40/2005 è sostituito dall’allegato

A della presente legge.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Uffi ciale

della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di

osservarla e farla osservare come legge della Regione

Toscana.

MARTINI

Firenze, 10 novembre 2008

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale

nella seduta del 29.10.2008.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 21 aprile

2008, n. 11

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 28 aprile

2008, n. 271

Proponente:

Assessore Enrico Rossi

Assegnata alla 4^ Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data ottobre 2008

Approvata in data 29 ottobre 2008

Divenuta legge regionale 39/2008 (atti del Consiglio)

SEGUE ALLEGATO

N.d.r. Per motivi tecnici il testo coordinato della legge regionale 24

febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) sarà

pubblicato sul Bollettino uffi ciale del 26 novembre 2008.

32 19.11.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39

Allegato A – Gli ambiti territoriali del servizio sanitario regionale. Ambiti aziendali e zone-distretto

Azienda USL Zone-distretto Comuni Prov

Azienda USL 1

di Massa e

Carrara

della Lunigiana Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Licciana Nardi,

Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri.

MS

delle Apuane Carrara, Fosdinovo, Massa, Montignoso. MS

Azienda USL 2

di Lucca

della Valle del Serchio Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di

Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico,

Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve

Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano, Vagli di Sotto, Vergemoli, Villa

Collemandina

LU

della Piana di Lucca Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo, Pescaglia, Porcari, Villa Basilica. LU

Azienda USL 3

di Pistoia

della Val di Nievole Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano

Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano

PT

Pistoiese Abetone, Agliana, Cutigliano, Marliana, Montale, Pistoia, Piteglio, Sambuca Pistoiese, San

Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Quarrata

PT

Azienda USL 4

di Prato

Pratese Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio. PO

Azienda USL 5

di Pisa

dell'Alta Val di Cecina Castelnuovo di Val di Cecina,Montecatini Val di Cecina, Pomarance, Volterra. PI

della Val d'Era Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Laiatico, Lari,

Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte, Terricciola.

PI

Pisana Calci, Cascina, Fauglia, Lorenzana, Orciano Pisano, Pisa, San Giuliano Terme,

Vecchiano, Vicopisano.

PI

Azienda USL 6

di Livorno

della Bassa Val di

Cecina

Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, Santa

Luce.

PI

Bibbona, Castagneto Carducci, Cecina, Rosignano Marittimo. LI

della Val di Cornia Monteverdi di Marittimo. PI

Campiglia Marittima, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto. LI

dell'Elba Campo nell'Elba, Capolivieri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio

Marina, Rio nell'Elba

LI

Livornese Capraia Isola, Collesalvetti, Livorno LI

Azienda USL 7

di Siena

dell'Alta Val d'Elsa Casole d'Elsa, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano SI

della Val Chiana

Senese

Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano,

Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda.

SI

dell'Amiata Senese e

Val d’Orcia

Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Montalcino, Piancastagnaio, Pienza,

Radicofani, San Quirico d'Orcia

SI

Senese Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole

in Chianti, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murio, Radda in Chianti, Rapolano

Terme, San Giovanni d'Asso, Siena, Sovicille.

SI

Azienda USL 8

di Arezzo

del Casentino Bibbiena, Castelfocognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna,

Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Talla.

AR

della Val Tiberina Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano,

Sansepolcro, Sestino.

AR

del Valdarno Bucine, Castelfranco di Sopra, Cavriglia, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine

Valdarno, Pian di Scò, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini.

AR

della Val di Chiana

Aretina

Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana. AR

Aretina Arezzo, Capolona, Castiglion Fibocchi, Civitella in Val di Chiana, Monte San Savino,

Subbiano.

AR

Azienda USL 9

di Grosseto

delle Colline Metallifere Follonica, Govorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Scarlino. GR

delle Colline

dell'Albegna

Capalbio, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario, Orbetello,

Pitigliano, Sorano

GR

dell'Amiata Grossetana Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora,

Seggiano, Semproniano.

GR

Grossetana Campagnatico, Castiglion della Pescaia, Civitella Paganico, Grosseto, Roccastrada,

Scansano.

GR

Azienda USL

10 di Firenze

Firenze Firenze FI

Fiorentina Nord-Ovest Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa,

Vaglia.

FI

19.11.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 33

Azienda USL Zone-distretto Comuni Prov

Fiorentina Sud-Est Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Figline Valdarno, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa,

Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa,

Tavarnelle Val di Pesa.

FI

del Mugello Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Londa, Marradi,

Palazzuolo sul Senio, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scarperia, Vicchio.

FI

Azienda USL

11 di Empoli

Empolese Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Gambassi Terme,

Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci.

FI

Valdarno Inferiore Fucecchio FI

Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d'Arno, San Miniato, Santa Croce sull'Arno. PI

Azienda USL

12 di Viareggio

della Versilia Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Viareggio. LU

Le aziende regionali ospedaliero-universitarie ed i presidi ospedalieri gestiti

Azienda ospedaliero-universitaria Presidio ospedaliero gestito

Azienda ospedaliero-universitaria Pisana Ospedali Pisani

Azienda ospedaliero-universitaria Senese Ospedale Senese Le Scotte

Azienda ospedaliero-universitaria Careggi Complesso Ospedaliero Careggi - CTO

Azienda ospedaliero-universitaria Meyer Ospedale Pediatrico «A. Meyer»